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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 872/2020 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Il ricorrente chiede: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla CP_ disapplicazione:
1. della comunicazione M_D GPREV 0074216, in data 8 giugno 2017 – n.
12609/SSB, del Controparte_4
con il quale è stata rigettata, l'istanza del ricorrente finalizzata al riconoscimento dello status di
[...] soggetto equiparato alle vittime del dovere a cagione di particolari condizioni ambientali ed operative di missione ed alla concessione dei previsti benefici, economici e giuridici, in relazione alla infermità "Esiti di intervento di tiroidectomia totale
(per asportazione di carcinoma papillifero lobo sinistro della tiroide), con ipotiroidismo post - chirurgico (in trattamento farmacologico), in assenza di attuali segni clinico - strumentali di malattia neoplastica”, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, ivi espressamente compresi:, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, ivi espressamente compresi:
2. della comunicazione M_D GPREV 0141691, in data 27 Co agosto 2015 – n. 633404/A, del , allora Controparte_1 Controparte_5
II Reparto – 6^ Divisione, con la quale, sulla scorta dei sotto indicati
[...] pareri, l'infermità in premessa non è stata riconosciuta come dipendente da fatti/causa di servizio;
3. del relativo parere posizione n. 6794/2011, del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'Adunanza dell'8.11.2011, con il quale è stato constatato come l'infermità di cui al punto che precede non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
4. dell'ulteriore parere Posizione n. 11871/2015, reso nell'adunanza nr. 179/2015 del 16.06.2015, con il quale il
Comitato ha confermato il proprio precedente parere negativo.
2. accertare e riconoscere: a) lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio
2006 o a specifici fattori di rischio, di cui agli artt. 603 e 1907 del D.Lgs 15 marzo 2010, nr. 66 (già art. 2, commi
78 e 79 della legge nr. 244/2007) ed artt. 1079 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 e ss.mm. (già D.P.R. nr.
37/09); b) i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
1. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art. 5, comma 1), che, come da relazione del Dr. Per_1
deve essere ascritta alla VI^ categoria della tabella “A” e computata in una misura complessiva
[...] compresa tra il 48% ed il 64%, con l'applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr 181/09; 2. sulla scorta delle valutazione dell'invalidità complessiva di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di €
1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass.
SS.UU. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo);
3. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.”.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o soggetto equiparato, nonché a beneficiare conseguentemente delle tutele e indennità previste dall'ordinamento, con condanna del a corrisponderle, avendo contratto a causa delle condizioni lavorative infermità permanente CP_1 invalidante consistente in “Esiti di intervento di tiroidectomia totale (per asportazione di carcinoma papillifero lobo sinistro della tiroide), con ipotiroidismo post - chirurgico (in trattamento farmacologico), in assenza di attuali segni clinico - strumentali di malattia neoplastica”.
2. A sostegno delle proprie pretese, ha allegato condizioni di lavoro tali da esporlo al contatto con sostanze contaminanti patogene, documentate nei termini meglio dettagliati in seguito.
3. In particolare, il ricorrente ha documentato che l'istanza presentata il 19.1.2005 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in premessa è stata rigettata dal
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 6794/2011 dell'8.11.2011 (all.to 3 del ricorso), ufficializzato con decreto n. 6724/N del 12.12.2011 del , confermato Controparte_1 anche all'esito di istanza di riesame presentata dal ricorrente il 3.12.2024, con parere n. 11871/2015 del
16.06.2015 (all. 4 ricorso) confermata dal con nota n. M_D GPREV 0141691 del 27.8.2015; CP_1 che in data 26 maggio 2016 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/06, per i soggetti equiparati alle vittime del dovere a cagione di missioni caratterizzate dalle particolari condizioni ambientali ed operative (all. 13 ricorso), dimostrando la presenza di particelle estranee nei propri tessuti endocrini (all.
14 del ricorso), domanda rigettata dal Ministero con nota M_D GPREV 0074216, in data 8 giugno
2017 – Pos. n. 12609/SSB.
4. Le amministrazioni resistenti non si sono costituite nonostante la ritualità della notifica e deve quindi dichiararsene la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante CTU medico legale, ritenuta superflua l'istruttoria orale a fronte della documentazione in atti comprovante le condizioni professionali allegate, e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Nel merito, la normativa di riferimento si rinviene nell'art. 1, comma 563 e comma 564,
L. n. 266/2005, a norma dei quali: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.
8. Con riferimento a tali disposizioni, la giurisprudenza ha chiarito che al fine del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui
è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Sez. L - , Sentenza n. 34299/2024).
9. Viene poi in rilievo il DPR 243/2006, recante Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui comma 1 recita: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici
e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
10. Accertato il ricorrere dei suddetti presupposti, e quindi la sussistenza di postumi invalidanti permanenti per causa di servizio nei casi e nel senso appena esposto, i pubblici dipendenti possono accedere ai singoli benefici previsti dalla normativa al ricorrere degli ulteriori specifici requisiti di volta in volta richiesti. In particolare, la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di cui alle leggi sopra citate sono subordinati e proporzionati all'accertamento del grado di invalidità riportato nell'adempimento del dovere.
11. Venendo al caso di specie, il ricorrente lamenta una patologia invalidante consistente in
“Esiti di intervento di tiroidectomia totale (per asportazione di carcinoma papillifero lobo sinistro della tiroide), con ipotiroidismo post - chirurgico (in trattamento farmacologico), in assenza di attuali segni clinico - strumentali di malattia neoplastica”, asseritamente comportante una invalidità di grado compreso tra il 48% ed il 64%.
12. Quanto alla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa richiamata, ed in particolare quanto al carattere delle mansioni svolte, il ricorrente ha documentato: di essere
Luogotenente dell'aeronautica militare in servizio fin dal 1988; di aver prestato servizio nelle missioni di pace nei Balcani, ed in particolare: di aver lavorato in Kosovo dal 15.09.2001 al 14.11.2001 nell'ambito dell'operazione “Joint Guardian”, dislocato presso l'aeroporto secondo a Pristina (2° reparto operativo autonomo) ed impiegato in servizi di vigilanza e scorte armate (all. 17); che nel suddetto contesto vi era presenza di uranio impoverito in conseguenza del tipo di munizioni utilizzate, sostanza cui i militari presenti erano esposti per il mero fatto di vivere ed operare nel relativo contesto, trattandosi di contaminazione relativa al territorio e quindi alla terra ed all'acqua, anche a fronte delle condizioni delle strade e dell'impiego di acqua locale ai fini sanitari (all.ti 36, 40-45, 60); che il ricorrente stesso era stato assoggettato alla somministrazione di dosi ravvicinate di vaccino (all. 16, libretto vaccinale da cui risultano in particolare numerosi vaccini effettuati nell'anno 2001); che dal 17.2.1988, sino al 2004 ha svolto servizio presso magazzino del materiale Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (o CBRN), con gli uffici ubicati presso il , per una media di circa 8 ore giornaliere, e che in tale CP_6 circostanza egli avrebbe fatto impiego di solventi chimici per la pulizia delle armi (all. 10 e 11) con conseguente inalazione, in contesto in cui i livelli di radon erano superiori alla soglia limite, in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale (all. 9, report del 2014 in cui vengono rilevati i livelli di radon e la fornitura di dispositivi di protezione individuale viene indicata come misura protettiva da porre in essere).
13. Il ricorrente sostiene che tali mansioni abbiano comportato l'esposizione ed inalazione di sostanze tossiche eziologicamente produttive della patologia sofferta, documentando altresì che esami diagnostici hanno rilevato la presenza di alcuni corpi estranei consistenti in micro e nano particelle di origine esogena composte da ferro, cromo, rame e zinco, di sicura origine esogena tipizzate dall'art. 1 del D.P.R. nr. 37/09, riassettato nell'art. 1078 del D.P.R. nr. 90/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dell'Ordinamento Militare (all. 14, nel rapporto nr. 9/2016, del 17 marzo 2016 concernente la valutazione di un reperto bioptico del ricorrente).
14. Le attività svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso e documentate sono senza dubbio rilevanti ai fini della normativa dichiarata (anche con riferimento al concetto di missione come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 16610 del 14/6/2024 e
Ordinanza n. 6497 del 3/3/2023), risultando compiutamente allegata e provata la durata ed entità di esposizione al rischio e di specificità di esso.
15. Quanto alla rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
16. Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che è Persona_2 Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: “Esiti di intervento di tiroidectomia totale per asportazione di carcinoma papillifero del lobo sinistro della tiroide (T3NxMx stadio I) con ipotiroidismo post-chirurgico in compenso farmacologico, in follow- up negativo per segni clinico-strumentali di malattia neoplastica”, e che può affermarsi con sufficiente grado di probabilità che le missioni svolte in contesti inquinati, come emerse dall'istruttoria documentale svolta, abbiano avuto un'efficienza quantomeno concausale nell'insorgere della malattia tumorale, in assenza di altri fattori dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. La circostanza documentata per cui il ricorrente si sia trovato ad operare in contesti contaminati, e che al rientro egli abbia sviluppato la patologia neoplasica, consente quindi di ritenere sussistente il nesso causale, ben potendosi questo affermare – in ambito civilistico - in termini di probabilità e non necessariamente in termini di certezza
(con riguardo specificamente alla materia in questione, cfr. Cons. Stato, sez. I consultiva, parere n. 210 del 16 febbraio 2021; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661).
17. Deve inoltre osservarsi che, pur a fronte dell'eziologia mista della patologia, la consistenza in termini di tempo dell'attività professionale morbigena può consentire di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, in mancanza di prova di una analoga esposizione ad altri fattori di rischio specifico. L'esposizione a fattore di rischio nel contesto lavorativo può quindi ritenersi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia), in base ai quali il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
18. Nel caso di specie, il consulente ha correttamente argomentato la sussistenza del nesso di causalità, richiamando pertinenti fonti giurisprudenziali in materia, affermando che “- “sotto il profilo probatorio, … una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l'insorgere di una patologia tumorale, l'onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante
l'allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di inquinanti metallici e, soprattutto, l'utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito"; peraltro, "a questo riguardo, deve ritenersi irrilevante … la circostanza dell'avere il militare espletato il servizio all'interno di edifici o all'esterno"; - "in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità"; - "proprio per
l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto e univoco di causa-effetto collegato ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici"; "in tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 9544 del 2023)”.
19. Il consulente, quanto al calcolo della probabilità causale, ha citato ampia bibliografia, nonché dati statistici provenienti dallo stesso i quali “dimostrano che, per i militari che Controparte_1 hanno prestato servizio nei Balcani ed in Afghanistan nel periodo 1996 – 2004, l'incidenza dei casi di cancro alla tiroide sono stati significativamente superiori a quelli della popolazione italiana di riferimento come stessa tendenza sembrerebbe riguardare il cancro al testicolo. Queste costituiscono elementi che, sia pure sotto il profilo dell'evidenza statistica, rendono sostenibile la tesi dell'esistenza di una relazione, quanto meno concausale, tra l'esposizione dei militari in aree caratterizzate da un forte inquinamento riconducibile all'utilizzo di munizionamenti bellici (Kosovo, Iraq e
Afghanistan) e l'insorgenza del carcinoma alla tiroide e al testicolo come i maggiori rischi da radiazioni ed altri fattori cancerogeni, non solo nei quadri operativi ma anche sui mezzi terrestri e navali , sembrano poter aver avuto le medesime conseguenze con le insorgenze dei tumori alla tiroide e al testicolo”.
20. La consulenza è quindi congruamente ed approfonditamente motivata, priva di vizi logici e giuridici, sicché le relative conclusioni possono essere posta a base della decisione.
21. A fronte del nesso di causalità tra le condizioni di servizio e la patologia, deve pertanto accogliersi la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 266/2005.
22. Quanto alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, volte al riconoscimento dei benefici connessi a tale status, viene in rilievo la percentuale di invalidità permanente.
23. Valutando la patologia riscontrata in base ai criteri di cui al DM 12.7.2000 e del DM
5.2.1992, applicabili ai sensi dell'art. 5 DPR 243/2006, ed applicando gli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009, il consulente ha concluso che “la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dal ricorrente in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, facendo applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r. 181/2009, è quantificabile in misura pari al 15% (quindicipercento)”.
24. Il ricorrente ha contestato la quantificazione effettuata dal CTU sostenendo che il parametro normativo impiegato non sarebbe corretto.
25. I parametri impiegati dal CTU risultano invece corretti.
26. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 181/2009 (“Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente”) recita: “Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale l'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella
B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.”. L'art. 4 del citato decreto stabilisce che: “la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni […] la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico
[…] l'invalidità complessiva (IC) […] è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”.
27. Nel caso di specie, il ricorrente in ricorso ha chiesto il riconoscimento dell'invalidità permanente in una percentuale compresa tra il 48% e il 64%, in applicazione della formula appena richiamata. In particolare, ha sostenuto che la patologia sofferta sia ascrivibile alla VI categoria della tabella “A” del D.P.R. 915/78, ritenendo che tale sia il parametro “più favorevole” a norma del menzionato art. 3 del D.P.R. 181/2009.
28. A riguardo, per la prima volta all'udienza del 25.11.2025, il ricorrente ha rappresentato una circostanza non dedotta in ricorso e cioè che sulla patologia sofferta dal ricorrente la CMO si sarebbe già espressa, riconoscendo in capo al ricorrente conseguenze ascrivibili alla cat. 8 della menzionata tab. A, misura massima, come documentato nel documento allegato sub. 15. Il ricorrente, in corso di discussione orale, ha sostenuto che tale valutazione faccia stato nel procedimento per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai fini della quantificazione dell'IP in quanto le tabelle di cui al dPR 915/78 sono espressamente richiamate dall'art. 3 del dPR 181/2009. Ha sostenuto in in ogni caso l'applicabilità di dette tabelle a prescindere dal precedente riconoscimento compiuto dalla CMO, e per tale ragione ha insistito nel riconoscimento dell'ascrivibilità della propria patologia alla superiore sesta categoria, in subordine all'ottava come già riconosciuto dalla CMO.
29. Sul punto, va premesso che la valutazione svolta dalla CMO compiuta in sede di accertamento della causa di servizio non può vincolare, in termini medico legali, la successiva distinta ed autonoma valutazione compiuta ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e benefici connessi. Ciò in considerazione del fatto che le due valutazioni sono compiute in momenti diversi, e possono quindi avere esiti diversi per il naturale evolvere delle patologie e dei loro postumi invalidanti, che devono essere apprezzati al momento dell'accertamento medico secondo la discrezionalità tecnica propria delle diverse commissioni (o, nel caso di accertamento giudiziale, del consulente medico legale).
30. Si applica anche alla presente materia il principio, valido per tutte le prestazioni assistenziali riconosciute dalla legge, per cui i relativi diritti conseguono in ogni caso alla presentazione della domanda amministrativa, a norma dell'art. 3, co. 1, del dPR 243/2006, rubricato “Termini e modalità delle procedure”, a norma del quale “Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.”. Tale principio implica non soltanto l'impossibilità di liquidare le prestazioni richieste per i periodi precedenti al deposito della domanda amministrativa, ma anche la necessità che la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per accedere ai singoli benefici siano valutati al momento della domanda stessa.
31. A rigardo, sono state chieste integrazioni al consulente tecnico, invitato a esplicitare maggiormente l'iter compiuto ai fini della valutazione della percentuale di invalidità permanente in base ai due diversi parametri presi in considerazione dall'art. 3 del dPR 181/2009, e quindi rispettivamente le tabelle di cui al D.M. del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992 e quelle di cui al dPR 915/1978, al fine di individuare il parametro più favorevole nel caso di specie.
32. Il consulente ha chiarito che, con riferimento ad entrambi i sudetti parametri normativi, la patologia patita dal ricorrente non trova coincidenza esatta e deve quindi essere valutata per analogia, nel primo caso con riferimento al codice 9322 della tabella di cui alò DM 5 febbraio 2022 e nel secondo caso con le patologie di cui alla tabella B allegata al dPR 915/78, applicando, avendo riguardo alle conseguenze lesive permanenti riscontrate nel caso concreto, il valore minimo della forbice. Entrambi tali accertamenti conducono ad una valutazione dell'IP quantificabile in 11 punti percentuali.
33. Il CTU ha motivato nel senso che segue: “a pag. 15 del presente elaborato peritale lo scrivente ha espressamente specificato che per giungere alla valutazione dell'invalidità permanente (IP) si sono tenuti in considerazione dapprima i valori di cui alla tabella di cui al DM del 5 febbraio 1992 ove non è espressamente prevista la menomazione in parola potendo per analogia valutarla in misura pari all'11% tenendo conto di quanto previsto al codice 9322 (“Neoplasie
a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”). Nella tabella annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 non vi è esplicita menzione della predetta infermità ma allo stato attuale quest'ultima potrebbe rientrare nella tabella B”, la quale secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n.
53710, corrisponde ad una invalidità, intesa come capacità lavorativa generica, compresa tra l'11 e il 20%. Per quanto attiene al concetto di “valore più favorevole” occorre ricordare che ad essere valutata è la menomazione, ovverosia la perdita o riduzione di una funzione, capacità, o parte dell'organismo, che può portare a una diminuzione della validità di un soggetto, che nella specie si identifica nei concetti di “capacità lavorativa generica (IP)” e “danno biologico”. Pertanto, nel caso di tabelle che prevedono un range valutativo, occorre analizzare la menomazione specifica procedendo ad una corretta collocazione valutativa sulla base dell'effettiva incidenza funzionale che quest'ultima esplica sulla validità psico-fisica del soggetto. Nella specie, come estesamente riportato nella risposta alle osservazioni redatte dal consulente tecnico di parte convenuta, stante che il ricorrente si trova in stato di buon compenso farmacologico e non sono evidenti segni clinico- strumentali di ripresa di malattia si è ritenuto congruo collocarlo nella fascia più bassa del range valutativo in parola conferendo un valore dell'11% (secondo la tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915), perfettamente sovrapponibile a quello che si ricava dall'utilizzo della tabella di cui al DM del 5 febbraio 1992.”.
34. Nelle note di udienza da ultimo depositate, la parte ricorrente – oltre a richiamare le perplessità già esposte sul criterio impiegato e sull'esito della perizia – si è in particolare soffermato sul carattere dubitativo della locuzione impiegata dal consulente nel ricondurre la patologia sofferta alla tabella B allegata al dPR 915/78 (“potrebbe rientrare nella tabella B”). A riguardo, si osserva che l'impiego del condizionale appare sintatticamente congruo al tipo di giudizio svolto, avente carattere tecnico- discrezionale e che conseguentemente può difficilmente affermarsi in termini di assoluta certezza. Tanto premesso, il criterio dell'equivalenza è espresso dall'art. 11 dello stesso dPR 915/78, che al comma 4 dispone, per quanto qui interessa: “Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e
B allegati al presente testo unico”. Tali criteri chiariscono come debbano essere interpretate le locuzioni contenute nelle tabelle e relative, soffermandosi su specifiche ipotesi (lesioni degli arti, dell'apparato visivo, conseguenze delle lesioni successive allo stesso apparato già leso per causa di servizio).
35. L'interpretazione di detto complesso normativo e della consulenza tecnica alla luce di esso compete al giudicante, peritus peritorum, alla stregua di criteri esegetici e quindi a prescindere da considerazioni tecniche medico legali. Dalla tipologia di patologie indicate nelle tabelle allegate al dPR
915/78, e dai criteri di equivalenza normativamente posti, si evince la preminenza del criterio della funzionalità. In particolare, le lesioni descritte si appalesano come foriere di conseguenze deteriori permanenti. I criteri distinguono infatti nettamente l'invalidità dalle infermità che ne sono derivate. Ad essere tabellata, in altri termini, è la lesione in quanto tale (invalidità), ma la sua gradazione in termini di gravità è correlata alle conseguenze dannose invalidanti che il soggetto abbia riportato in ragione di essa
(infermità). Per tale ragione, la lesione successiva dello stesso apparato ed organo già attinto dall'invalidità
o di apparati ed organi cofunzionali deve essere valutata come interdipendente con l'invalidità tabellata;
devono essere valutate anche le infermità conseguenti alle cure cui il soggetto si sottopone in ragionde dell'invalidità; la protesizzazione di una amputazione comporta la classificazione nella categoria superiore rispetto a quella prevista per l'amputazione stessa, dovendosene presumere un seppur parziale recupero della funzionalità; e così via.
36. Il consulente, nella propria relazione, ha chiarito che la somministrazione di farmaci – pur configurando una misura salvavita che non potrà mai restituire al ricorrente l'organo asportato (ossia l'invalidità riscontrata) – consente nel caso di specie un compenso della relativa funzione tale per cui non residuano, in capo al soggetto stesso, infermità di rilievo. Conseguentemente e coerentemente il consulente ha ritenuto di applicare il criterio di analogia prendendo a riferimento la tabella B, meno favorevole dell'invocata tabella A, secondo un giudizio medico legale basato sulla comparabilità con quelle ivi tabellate di tale condizione invalidante/patologia, di sicuro rilievo sotto il primo profilo (perdita totale di un organo e della relativa funzione) ma di lieve entità sotto il secondo (conseguenze patologiche ben compensate attraverso la terapia farmacologica e quindi, di fatto, sostanzialmente insussistenti, anche a fronte dell'assenza di effetti collaterali delle terapie stesse, non emersi nel corso della perizia). Tale valutazione tecnica esula dalle competenza di questo giudicante, che deve quindi limitarsi a recepirla a fronte della piena coerenza logica e giuridica del ragionamento e dei criteri applicati, secondo tutto quanto fin qui esposto.
37. Dalla quantificazione dell'IP in 11 punti percentuali in applicazione dei criteri suddetti, in applicazione della formula già richiamata ai precedente punto 26 il consulente ha determinato l'invalidità complessiva in 15 punti percentuali, in modo pienamente attendibile e corretto, nei termini che seguono:
“IP: 11%: A tale valutazione lo scrivente è giunto tenendo in considerazione dapprima i valori di cui alla tabella di cui al
DM del 5 febbraio 1992 ove non è espressamente prevista la menomazione in parola potendo per analogia valutarla in misura pari all'11% tenendo conto di quanto previsto al codice 9322 (“Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”). Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 non vi è esplicita menzione della predetta infermità ma allo stato attuale quest'ultima potrebbe rientrare nella tabella B.
DB: 12% determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1,
e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Se ad esempio si prende la tabella delle menomazioni
al codice 119 l'infermità “Esiti di tiroidectomia, parziale o totale, a seconda dell'efficacia del trattamento CP_7 sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati”, patologia a maggior impatto funzionale rispetto a quella presentata dalla ricorrente, viene valutata fino a 22 punti percentuali di danno biologico. DM:
4% (1/3 del danno biologico). In conclusione, applicando la formula IC= DB+DM+ (IP-DB), la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dal ricorrente in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, in applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r. 181/2009, è quantificabile in misura pari al 15% (quindicipercento).”.
38. Quanto alla pretesa applicazione del “valore più favorevole”, ancora sollecitata da parte ricorrente nelle note critiche, intendendo per tale valore il parametro superiore della forbice tabellarmente prevista, nonché alla mancata autonoma valutazione della “parte oncologica”, già oggetto di osservazioni alla CTU, il consulente ha compiutamente risposto nella propria relazione peritale, con motivazioni condivisibili che chiariscono come tali critiche siano inconferenti, in quanto il criterio dell'applicazione della quantificazione più favorevole è normativamente imposto dalla normativa richiamata esclusivamente in relazione alla scelta tra le due tabelle astrattamente applicabili (su cui già ampiamente argomentato) mentre, nell'ambito della tabella individuata come corretta, la quantificazione deve avere – ed ha avuto nel caso di specie – ad oggetto la concreta incidenza della patologia e delle sue conseguenze;
per la stessa ragione, la pretesa valutazione autonoma della “parte oncologica”, già valutata nell'individuazione analogica della voce tabellare, comporterebbe una indebita duplicazione.
39. Anche con riferimento alla quantificazione percentuale, la relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
40. Deve quindi procedersi alla disamina della spettanza delle singole provvidenze invocate.
41. In primo luogo, quanto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 l. 302/90, la normativa rilevante è costituita dall'art. 5, co. 1, l. 206/2004, in base al quale per quanto qui interessa la stessa spetta ai soggetti riconosciuti vittime del dovere o equiparati “in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
42. Il consulente ha accertato una percentuale di infermità pari al 15%.
43. Spetta quindi a titolo di speciale elargizione una somma liquidata in base al suddetto parametro, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo, con conseguente condanna del competente a liquidarla e corrisponderla. CP_1
44. Per quanto attiene le domande relative all'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004, deve osservarsi che entrambe le prestazioni richiedono una invalidità quantificata percentualmente in misura del 25%.
45. L'art. 2 l. 407/98, per quanto qui interessa al comma 1, recita infatti: “
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per
l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001”.
46. L'art. 5 della legge 206/2004 a sua volta dispone, per quanto qui interessa al comma 3, che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.”.
47. Nel caso di specie, a fronte della richiamata quantificazione della invalidità permanente in capo al ricorrente, quantificata dal CTU nella misura del 15%, non sussiste il diritto a beneficiare delle prestazioni richieste.
48. Quanto alla domanda volta al “riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9”, si osserva in senso assorbente il difetto di interesse ad agire.
49. Le norme richiamate sono infatti relative ad una serie di benefici previdenziali ed assistenziali (incremento della misura della pensione ed indennità di fine rapporto;
aumento figurativo della anzianità pensionistica maturata;
pensione diretta, per cui comunque è richiesta una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta in capo al ricorrente;
assistenza psicologica a carico dello stato;
adattamento della pensione;
esenzione da imposte;
esenzione alla spesa per prestazioni farmaceutiche e sanitarie) rispetto ai quali il ricorrente ha completamente omesso di allegare la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge (ad esempio, la maturazione del diritto a pensione) o la presentazione di una domanda amministrativa rigettata, sicché la pronuncia in questa sede non potrebbe che avere carattere astratto.
50. L'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. è infatti la condizione per far valere il diritto in giudizio, e si sostanzia nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non altrimenti conseguibile senza l'intervento della giurisdizione. Nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cassazione n. 11536/2006), incertezza che deve essere oggettiva, non potendo coincidere con la percezione meramente soggettiva del ricorrente, nonché attuale e in tal senso la domanda deve esser volta alla tutela di un diritto o ad un obbligo esistente, e non futuro ovvero estinto.
51. Detto interesse difetta nel caso di specie a fronte del richiamato difetto di allegazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di esigibilità dei diritti previdenziali invocati. 52. La domanda deve quindi essere accolta nei limiti di cui ai precedenti punti 21 e 40, con rigetto di tutte le altre domande.
53. Le spese sono compensate per il 50 % a fronte della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 50% seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori compresi tra i minimi e i medi a fronte della contumacia delle controparti e del carattere documentale dell'istruttoria).
54. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 872 /2020 r.g.:
Accerta in capo a lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere a Parte_1 causa della dipendenza da causa di servizio dell'infermità patita (Esiti di intervento di tiroidectomia totale per asportazione di carcinoma papillifero del lobo sinistro della tiroide (T3NxMx stadio I) con ipotiroidismo post-chirurgico in compenso farmacologico, in follow-up negativo per segni clinico-strumentali di malattia neoplastica”), in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 266/2005; accerta in capo a una invalidità permanente quantificata nella misura del 15%; Parte_1 accerta la spettanza in capo a della speciale elargizione di cui all'art. 1 l. 302/90 Parte_1 quantificata su detta misura dell'invalidità, e per l'effetto condanna il Ministero competente a liquidarla e corrisponderla, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla spettanza al saldo;
rigetta per il resto;
per l'effetto, compensa al 50% le spese di lite e condanna il resistente a rifondere a CP_1 parte ricorrente il restante 50%, quantificato in euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Tivoli, 23 dicembre 2025
Il Giudice
LA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 872/2020 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Il ricorrente chiede: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla CP_ disapplicazione:
1. della comunicazione M_D GPREV 0074216, in data 8 giugno 2017 – n.
12609/SSB, del Controparte_4
con il quale è stata rigettata, l'istanza del ricorrente finalizzata al riconoscimento dello status di
[...] soggetto equiparato alle vittime del dovere a cagione di particolari condizioni ambientali ed operative di missione ed alla concessione dei previsti benefici, economici e giuridici, in relazione alla infermità "Esiti di intervento di tiroidectomia totale
(per asportazione di carcinoma papillifero lobo sinistro della tiroide), con ipotiroidismo post - chirurgico (in trattamento farmacologico), in assenza di attuali segni clinico - strumentali di malattia neoplastica”, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, ivi espressamente compresi:, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, ivi espressamente compresi:
2. della comunicazione M_D GPREV 0141691, in data 27 Co agosto 2015 – n. 633404/A, del , allora Controparte_1 Controparte_5
II Reparto – 6^ Divisione, con la quale, sulla scorta dei sotto indicati
[...] pareri, l'infermità in premessa non è stata riconosciuta come dipendente da fatti/causa di servizio;
3. del relativo parere posizione n. 6794/2011, del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'Adunanza dell'8.11.2011, con il quale è stato constatato come l'infermità di cui al punto che precede non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
4. dell'ulteriore parere Posizione n. 11871/2015, reso nell'adunanza nr. 179/2015 del 16.06.2015, con il quale il
Comitato ha confermato il proprio precedente parere negativo.
2. accertare e riconoscere: a) lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio
2006 o a specifici fattori di rischio, di cui agli artt. 603 e 1907 del D.Lgs 15 marzo 2010, nr. 66 (già art. 2, commi
78 e 79 della legge nr. 244/2007) ed artt. 1079 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 e ss.mm. (già D.P.R. nr.
37/09); b) i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:
1. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art. 5, comma 1), che, come da relazione del Dr. Per_1
deve essere ascritta alla VI^ categoria della tabella “A” e computata in una misura complessiva
[...] compresa tra il 48% ed il 64%, con l'applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr 181/09; 2. sulla scorta delle valutazione dell'invalidità complessiva di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di €
1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis Cass.
SS.UU. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo);
3. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.”.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o soggetto equiparato, nonché a beneficiare conseguentemente delle tutele e indennità previste dall'ordinamento, con condanna del a corrisponderle, avendo contratto a causa delle condizioni lavorative infermità permanente CP_1 invalidante consistente in “Esiti di intervento di tiroidectomia totale (per asportazione di carcinoma papillifero lobo sinistro della tiroide), con ipotiroidismo post - chirurgico (in trattamento farmacologico), in assenza di attuali segni clinico - strumentali di malattia neoplastica”.
2. A sostegno delle proprie pretese, ha allegato condizioni di lavoro tali da esporlo al contatto con sostanze contaminanti patogene, documentate nei termini meglio dettagliati in seguito.
3. In particolare, il ricorrente ha documentato che l'istanza presentata il 19.1.2005 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in premessa è stata rigettata dal
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 6794/2011 dell'8.11.2011 (all.to 3 del ricorso), ufficializzato con decreto n. 6724/N del 12.12.2011 del , confermato Controparte_1 anche all'esito di istanza di riesame presentata dal ricorrente il 3.12.2024, con parere n. 11871/2015 del
16.06.2015 (all. 4 ricorso) confermata dal con nota n. M_D GPREV 0141691 del 27.8.2015; CP_1 che in data 26 maggio 2016 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/06, per i soggetti equiparati alle vittime del dovere a cagione di missioni caratterizzate dalle particolari condizioni ambientali ed operative (all. 13 ricorso), dimostrando la presenza di particelle estranee nei propri tessuti endocrini (all.
14 del ricorso), domanda rigettata dal Ministero con nota M_D GPREV 0074216, in data 8 giugno
2017 – Pos. n. 12609/SSB.
4. Le amministrazioni resistenti non si sono costituite nonostante la ritualità della notifica e deve quindi dichiararsene la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante CTU medico legale, ritenuta superflua l'istruttoria orale a fronte della documentazione in atti comprovante le condizioni professionali allegate, e discussa all'udienza odierna.
6. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Nel merito, la normativa di riferimento si rinviene nell'art. 1, comma 563 e comma 564,
L. n. 266/2005, a norma dei quali: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.
8. Con riferimento a tali disposizioni, la giurisprudenza ha chiarito che al fine del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui
è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Sez. L - , Sentenza n. 34299/2024).
9. Viene poi in rilievo il DPR 243/2006, recante Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui comma 1 recita: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici
e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
10. Accertato il ricorrere dei suddetti presupposti, e quindi la sussistenza di postumi invalidanti permanenti per causa di servizio nei casi e nel senso appena esposto, i pubblici dipendenti possono accedere ai singoli benefici previsti dalla normativa al ricorrere degli ulteriori specifici requisiti di volta in volta richiesti. In particolare, la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di cui alle leggi sopra citate sono subordinati e proporzionati all'accertamento del grado di invalidità riportato nell'adempimento del dovere.
11. Venendo al caso di specie, il ricorrente lamenta una patologia invalidante consistente in
“Esiti di intervento di tiroidectomia totale (per asportazione di carcinoma papillifero lobo sinistro della tiroide), con ipotiroidismo post - chirurgico (in trattamento farmacologico), in assenza di attuali segni clinico - strumentali di malattia neoplastica”, asseritamente comportante una invalidità di grado compreso tra il 48% ed il 64%.
12. Quanto alla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa richiamata, ed in particolare quanto al carattere delle mansioni svolte, il ricorrente ha documentato: di essere
Luogotenente dell'aeronautica militare in servizio fin dal 1988; di aver prestato servizio nelle missioni di pace nei Balcani, ed in particolare: di aver lavorato in Kosovo dal 15.09.2001 al 14.11.2001 nell'ambito dell'operazione “Joint Guardian”, dislocato presso l'aeroporto secondo a Pristina (2° reparto operativo autonomo) ed impiegato in servizi di vigilanza e scorte armate (all. 17); che nel suddetto contesto vi era presenza di uranio impoverito in conseguenza del tipo di munizioni utilizzate, sostanza cui i militari presenti erano esposti per il mero fatto di vivere ed operare nel relativo contesto, trattandosi di contaminazione relativa al territorio e quindi alla terra ed all'acqua, anche a fronte delle condizioni delle strade e dell'impiego di acqua locale ai fini sanitari (all.ti 36, 40-45, 60); che il ricorrente stesso era stato assoggettato alla somministrazione di dosi ravvicinate di vaccino (all. 16, libretto vaccinale da cui risultano in particolare numerosi vaccini effettuati nell'anno 2001); che dal 17.2.1988, sino al 2004 ha svolto servizio presso magazzino del materiale Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (o CBRN), con gli uffici ubicati presso il , per una media di circa 8 ore giornaliere, e che in tale CP_6 circostanza egli avrebbe fatto impiego di solventi chimici per la pulizia delle armi (all. 10 e 11) con conseguente inalazione, in contesto in cui i livelli di radon erano superiori alla soglia limite, in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale (all. 9, report del 2014 in cui vengono rilevati i livelli di radon e la fornitura di dispositivi di protezione individuale viene indicata come misura protettiva da porre in essere).
13. Il ricorrente sostiene che tali mansioni abbiano comportato l'esposizione ed inalazione di sostanze tossiche eziologicamente produttive della patologia sofferta, documentando altresì che esami diagnostici hanno rilevato la presenza di alcuni corpi estranei consistenti in micro e nano particelle di origine esogena composte da ferro, cromo, rame e zinco, di sicura origine esogena tipizzate dall'art. 1 del D.P.R. nr. 37/09, riassettato nell'art. 1078 del D.P.R. nr. 90/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dell'Ordinamento Militare (all. 14, nel rapporto nr. 9/2016, del 17 marzo 2016 concernente la valutazione di un reperto bioptico del ricorrente).
14. Le attività svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso e documentate sono senza dubbio rilevanti ai fini della normativa dichiarata (anche con riferimento al concetto di missione come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 16610 del 14/6/2024 e
Ordinanza n. 6497 del 3/3/2023), risultando compiutamente allegata e provata la durata ed entità di esposizione al rischio e di specificità di esso.
15. Quanto alla rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
16. Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che è Persona_2 Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: “Esiti di intervento di tiroidectomia totale per asportazione di carcinoma papillifero del lobo sinistro della tiroide (T3NxMx stadio I) con ipotiroidismo post-chirurgico in compenso farmacologico, in follow- up negativo per segni clinico-strumentali di malattia neoplastica”, e che può affermarsi con sufficiente grado di probabilità che le missioni svolte in contesti inquinati, come emerse dall'istruttoria documentale svolta, abbiano avuto un'efficienza quantomeno concausale nell'insorgere della malattia tumorale, in assenza di altri fattori dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. La circostanza documentata per cui il ricorrente si sia trovato ad operare in contesti contaminati, e che al rientro egli abbia sviluppato la patologia neoplasica, consente quindi di ritenere sussistente il nesso causale, ben potendosi questo affermare – in ambito civilistico - in termini di probabilità e non necessariamente in termini di certezza
(con riguardo specificamente alla materia in questione, cfr. Cons. Stato, sez. I consultiva, parere n. 210 del 16 febbraio 2021; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661).
17. Deve inoltre osservarsi che, pur a fronte dell'eziologia mista della patologia, la consistenza in termini di tempo dell'attività professionale morbigena può consentire di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, in mancanza di prova di una analoga esposizione ad altri fattori di rischio specifico. L'esposizione a fattore di rischio nel contesto lavorativo può quindi ritenersi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia), in base ai quali il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
18. Nel caso di specie, il consulente ha correttamente argomentato la sussistenza del nesso di causalità, richiamando pertinenti fonti giurisprudenziali in materia, affermando che “- “sotto il profilo probatorio, … una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l'insorgere di una patologia tumorale, l'onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante
l'allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di inquinanti metallici e, soprattutto, l'utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito"; peraltro, "a questo riguardo, deve ritenersi irrilevante … la circostanza dell'avere il militare espletato il servizio all'interno di edifici o all'esterno"; - "in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità"; - "proprio per
l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto e univoco di causa-effetto collegato ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici"; "in tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 9544 del 2023)”.
19. Il consulente, quanto al calcolo della probabilità causale, ha citato ampia bibliografia, nonché dati statistici provenienti dallo stesso i quali “dimostrano che, per i militari che Controparte_1 hanno prestato servizio nei Balcani ed in Afghanistan nel periodo 1996 – 2004, l'incidenza dei casi di cancro alla tiroide sono stati significativamente superiori a quelli della popolazione italiana di riferimento come stessa tendenza sembrerebbe riguardare il cancro al testicolo. Queste costituiscono elementi che, sia pure sotto il profilo dell'evidenza statistica, rendono sostenibile la tesi dell'esistenza di una relazione, quanto meno concausale, tra l'esposizione dei militari in aree caratterizzate da un forte inquinamento riconducibile all'utilizzo di munizionamenti bellici (Kosovo, Iraq e
Afghanistan) e l'insorgenza del carcinoma alla tiroide e al testicolo come i maggiori rischi da radiazioni ed altri fattori cancerogeni, non solo nei quadri operativi ma anche sui mezzi terrestri e navali , sembrano poter aver avuto le medesime conseguenze con le insorgenze dei tumori alla tiroide e al testicolo”.
20. La consulenza è quindi congruamente ed approfonditamente motivata, priva di vizi logici e giuridici, sicché le relative conclusioni possono essere posta a base della decisione.
21. A fronte del nesso di causalità tra le condizioni di servizio e la patologia, deve pertanto accogliersi la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 266/2005.
22. Quanto alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, volte al riconoscimento dei benefici connessi a tale status, viene in rilievo la percentuale di invalidità permanente.
23. Valutando la patologia riscontrata in base ai criteri di cui al DM 12.7.2000 e del DM
5.2.1992, applicabili ai sensi dell'art. 5 DPR 243/2006, ed applicando gli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009, il consulente ha concluso che “la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dal ricorrente in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, facendo applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r. 181/2009, è quantificabile in misura pari al 15% (quindicipercento)”.
24. Il ricorrente ha contestato la quantificazione effettuata dal CTU sostenendo che il parametro normativo impiegato non sarebbe corretto.
25. I parametri impiegati dal CTU risultano invece corretti.
26. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 181/2009 (“Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente”) recita: “Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale l'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella
B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.”. L'art. 4 del citato decreto stabilisce che: “la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni […] la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico
[…] l'invalidità complessiva (IC) […] è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”.
27. Nel caso di specie, il ricorrente in ricorso ha chiesto il riconoscimento dell'invalidità permanente in una percentuale compresa tra il 48% e il 64%, in applicazione della formula appena richiamata. In particolare, ha sostenuto che la patologia sofferta sia ascrivibile alla VI categoria della tabella “A” del D.P.R. 915/78, ritenendo che tale sia il parametro “più favorevole” a norma del menzionato art. 3 del D.P.R. 181/2009.
28. A riguardo, per la prima volta all'udienza del 25.11.2025, il ricorrente ha rappresentato una circostanza non dedotta in ricorso e cioè che sulla patologia sofferta dal ricorrente la CMO si sarebbe già espressa, riconoscendo in capo al ricorrente conseguenze ascrivibili alla cat. 8 della menzionata tab. A, misura massima, come documentato nel documento allegato sub. 15. Il ricorrente, in corso di discussione orale, ha sostenuto che tale valutazione faccia stato nel procedimento per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai fini della quantificazione dell'IP in quanto le tabelle di cui al dPR 915/78 sono espressamente richiamate dall'art. 3 del dPR 181/2009. Ha sostenuto in in ogni caso l'applicabilità di dette tabelle a prescindere dal precedente riconoscimento compiuto dalla CMO, e per tale ragione ha insistito nel riconoscimento dell'ascrivibilità della propria patologia alla superiore sesta categoria, in subordine all'ottava come già riconosciuto dalla CMO.
29. Sul punto, va premesso che la valutazione svolta dalla CMO compiuta in sede di accertamento della causa di servizio non può vincolare, in termini medico legali, la successiva distinta ed autonoma valutazione compiuta ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e benefici connessi. Ciò in considerazione del fatto che le due valutazioni sono compiute in momenti diversi, e possono quindi avere esiti diversi per il naturale evolvere delle patologie e dei loro postumi invalidanti, che devono essere apprezzati al momento dell'accertamento medico secondo la discrezionalità tecnica propria delle diverse commissioni (o, nel caso di accertamento giudiziale, del consulente medico legale).
30. Si applica anche alla presente materia il principio, valido per tutte le prestazioni assistenziali riconosciute dalla legge, per cui i relativi diritti conseguono in ogni caso alla presentazione della domanda amministrativa, a norma dell'art. 3, co. 1, del dPR 243/2006, rubricato “Termini e modalità delle procedure”, a norma del quale “Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.”. Tale principio implica non soltanto l'impossibilità di liquidare le prestazioni richieste per i periodi precedenti al deposito della domanda amministrativa, ma anche la necessità che la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per accedere ai singoli benefici siano valutati al momento della domanda stessa.
31. A rigardo, sono state chieste integrazioni al consulente tecnico, invitato a esplicitare maggiormente l'iter compiuto ai fini della valutazione della percentuale di invalidità permanente in base ai due diversi parametri presi in considerazione dall'art. 3 del dPR 181/2009, e quindi rispettivamente le tabelle di cui al D.M. del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992 e quelle di cui al dPR 915/1978, al fine di individuare il parametro più favorevole nel caso di specie.
32. Il consulente ha chiarito che, con riferimento ad entrambi i sudetti parametri normativi, la patologia patita dal ricorrente non trova coincidenza esatta e deve quindi essere valutata per analogia, nel primo caso con riferimento al codice 9322 della tabella di cui alò DM 5 febbraio 2022 e nel secondo caso con le patologie di cui alla tabella B allegata al dPR 915/78, applicando, avendo riguardo alle conseguenze lesive permanenti riscontrate nel caso concreto, il valore minimo della forbice. Entrambi tali accertamenti conducono ad una valutazione dell'IP quantificabile in 11 punti percentuali.
33. Il CTU ha motivato nel senso che segue: “a pag. 15 del presente elaborato peritale lo scrivente ha espressamente specificato che per giungere alla valutazione dell'invalidità permanente (IP) si sono tenuti in considerazione dapprima i valori di cui alla tabella di cui al DM del 5 febbraio 1992 ove non è espressamente prevista la menomazione in parola potendo per analogia valutarla in misura pari all'11% tenendo conto di quanto previsto al codice 9322 (“Neoplasie
a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”). Nella tabella annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 non vi è esplicita menzione della predetta infermità ma allo stato attuale quest'ultima potrebbe rientrare nella tabella B”, la quale secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n.
53710, corrisponde ad una invalidità, intesa come capacità lavorativa generica, compresa tra l'11 e il 20%. Per quanto attiene al concetto di “valore più favorevole” occorre ricordare che ad essere valutata è la menomazione, ovverosia la perdita o riduzione di una funzione, capacità, o parte dell'organismo, che può portare a una diminuzione della validità di un soggetto, che nella specie si identifica nei concetti di “capacità lavorativa generica (IP)” e “danno biologico”. Pertanto, nel caso di tabelle che prevedono un range valutativo, occorre analizzare la menomazione specifica procedendo ad una corretta collocazione valutativa sulla base dell'effettiva incidenza funzionale che quest'ultima esplica sulla validità psico-fisica del soggetto. Nella specie, come estesamente riportato nella risposta alle osservazioni redatte dal consulente tecnico di parte convenuta, stante che il ricorrente si trova in stato di buon compenso farmacologico e non sono evidenti segni clinico- strumentali di ripresa di malattia si è ritenuto congruo collocarlo nella fascia più bassa del range valutativo in parola conferendo un valore dell'11% (secondo la tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915), perfettamente sovrapponibile a quello che si ricava dall'utilizzo della tabella di cui al DM del 5 febbraio 1992.”.
34. Nelle note di udienza da ultimo depositate, la parte ricorrente – oltre a richiamare le perplessità già esposte sul criterio impiegato e sull'esito della perizia – si è in particolare soffermato sul carattere dubitativo della locuzione impiegata dal consulente nel ricondurre la patologia sofferta alla tabella B allegata al dPR 915/78 (“potrebbe rientrare nella tabella B”). A riguardo, si osserva che l'impiego del condizionale appare sintatticamente congruo al tipo di giudizio svolto, avente carattere tecnico- discrezionale e che conseguentemente può difficilmente affermarsi in termini di assoluta certezza. Tanto premesso, il criterio dell'equivalenza è espresso dall'art. 11 dello stesso dPR 915/78, che al comma 4 dispone, per quanto qui interessa: “Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e
B allegati al presente testo unico”. Tali criteri chiariscono come debbano essere interpretate le locuzioni contenute nelle tabelle e relative, soffermandosi su specifiche ipotesi (lesioni degli arti, dell'apparato visivo, conseguenze delle lesioni successive allo stesso apparato già leso per causa di servizio).
35. L'interpretazione di detto complesso normativo e della consulenza tecnica alla luce di esso compete al giudicante, peritus peritorum, alla stregua di criteri esegetici e quindi a prescindere da considerazioni tecniche medico legali. Dalla tipologia di patologie indicate nelle tabelle allegate al dPR
915/78, e dai criteri di equivalenza normativamente posti, si evince la preminenza del criterio della funzionalità. In particolare, le lesioni descritte si appalesano come foriere di conseguenze deteriori permanenti. I criteri distinguono infatti nettamente l'invalidità dalle infermità che ne sono derivate. Ad essere tabellata, in altri termini, è la lesione in quanto tale (invalidità), ma la sua gradazione in termini di gravità è correlata alle conseguenze dannose invalidanti che il soggetto abbia riportato in ragione di essa
(infermità). Per tale ragione, la lesione successiva dello stesso apparato ed organo già attinto dall'invalidità
o di apparati ed organi cofunzionali deve essere valutata come interdipendente con l'invalidità tabellata;
devono essere valutate anche le infermità conseguenti alle cure cui il soggetto si sottopone in ragionde dell'invalidità; la protesizzazione di una amputazione comporta la classificazione nella categoria superiore rispetto a quella prevista per l'amputazione stessa, dovendosene presumere un seppur parziale recupero della funzionalità; e così via.
36. Il consulente, nella propria relazione, ha chiarito che la somministrazione di farmaci – pur configurando una misura salvavita che non potrà mai restituire al ricorrente l'organo asportato (ossia l'invalidità riscontrata) – consente nel caso di specie un compenso della relativa funzione tale per cui non residuano, in capo al soggetto stesso, infermità di rilievo. Conseguentemente e coerentemente il consulente ha ritenuto di applicare il criterio di analogia prendendo a riferimento la tabella B, meno favorevole dell'invocata tabella A, secondo un giudizio medico legale basato sulla comparabilità con quelle ivi tabellate di tale condizione invalidante/patologia, di sicuro rilievo sotto il primo profilo (perdita totale di un organo e della relativa funzione) ma di lieve entità sotto il secondo (conseguenze patologiche ben compensate attraverso la terapia farmacologica e quindi, di fatto, sostanzialmente insussistenti, anche a fronte dell'assenza di effetti collaterali delle terapie stesse, non emersi nel corso della perizia). Tale valutazione tecnica esula dalle competenza di questo giudicante, che deve quindi limitarsi a recepirla a fronte della piena coerenza logica e giuridica del ragionamento e dei criteri applicati, secondo tutto quanto fin qui esposto.
37. Dalla quantificazione dell'IP in 11 punti percentuali in applicazione dei criteri suddetti, in applicazione della formula già richiamata ai precedente punto 26 il consulente ha determinato l'invalidità complessiva in 15 punti percentuali, in modo pienamente attendibile e corretto, nei termini che seguono:
“IP: 11%: A tale valutazione lo scrivente è giunto tenendo in considerazione dapprima i valori di cui alla tabella di cui al
DM del 5 febbraio 1992 ove non è espressamente prevista la menomazione in parola potendo per analogia valutarla in misura pari all'11% tenendo conto di quanto previsto al codice 9322 (“Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”). Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 non vi è esplicita menzione della predetta infermità ma allo stato attuale quest'ultima potrebbe rientrare nella tabella B.
DB: 12% determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1,
e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Se ad esempio si prende la tabella delle menomazioni
al codice 119 l'infermità “Esiti di tiroidectomia, parziale o totale, a seconda dell'efficacia del trattamento CP_7 sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati”, patologia a maggior impatto funzionale rispetto a quella presentata dalla ricorrente, viene valutata fino a 22 punti percentuali di danno biologico. DM:
4% (1/3 del danno biologico). In conclusione, applicando la formula IC= DB+DM+ (IP-DB), la percentuale dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa e del danno biologico subiti dal ricorrente in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, in applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 D.p.r. 181/2009, è quantificabile in misura pari al 15% (quindicipercento).”.
38. Quanto alla pretesa applicazione del “valore più favorevole”, ancora sollecitata da parte ricorrente nelle note critiche, intendendo per tale valore il parametro superiore della forbice tabellarmente prevista, nonché alla mancata autonoma valutazione della “parte oncologica”, già oggetto di osservazioni alla CTU, il consulente ha compiutamente risposto nella propria relazione peritale, con motivazioni condivisibili che chiariscono come tali critiche siano inconferenti, in quanto il criterio dell'applicazione della quantificazione più favorevole è normativamente imposto dalla normativa richiamata esclusivamente in relazione alla scelta tra le due tabelle astrattamente applicabili (su cui già ampiamente argomentato) mentre, nell'ambito della tabella individuata come corretta, la quantificazione deve avere – ed ha avuto nel caso di specie – ad oggetto la concreta incidenza della patologia e delle sue conseguenze;
per la stessa ragione, la pretesa valutazione autonoma della “parte oncologica”, già valutata nell'individuazione analogica della voce tabellare, comporterebbe una indebita duplicazione.
39. Anche con riferimento alla quantificazione percentuale, la relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
40. Deve quindi procedersi alla disamina della spettanza delle singole provvidenze invocate.
41. In primo luogo, quanto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 l. 302/90, la normativa rilevante è costituita dall'art. 5, co. 1, l. 206/2004, in base al quale per quanto qui interessa la stessa spetta ai soggetti riconosciuti vittime del dovere o equiparati “in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”.
42. Il consulente ha accertato una percentuale di infermità pari al 15%.
43. Spetta quindi a titolo di speciale elargizione una somma liquidata in base al suddetto parametro, oltre rivalutazione ed interessi dalla spettanza al saldo, con conseguente condanna del competente a liquidarla e corrisponderla. CP_1
44. Per quanto attiene le domande relative all'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004, deve osservarsi che entrambe le prestazioni richiedono una invalidità quantificata percentualmente in misura del 25%.
45. L'art. 2 l. 407/98, per quanto qui interessa al comma 1, recita infatti: “
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per
l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001”.
46. L'art. 5 della legge 206/2004 a sua volta dispone, per quanto qui interessa al comma 3, che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.”.
47. Nel caso di specie, a fronte della richiamata quantificazione della invalidità permanente in capo al ricorrente, quantificata dal CTU nella misura del 15%, non sussiste il diritto a beneficiare delle prestazioni richieste.
48. Quanto alla domanda volta al “riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9”, si osserva in senso assorbente il difetto di interesse ad agire.
49. Le norme richiamate sono infatti relative ad una serie di benefici previdenziali ed assistenziali (incremento della misura della pensione ed indennità di fine rapporto;
aumento figurativo della anzianità pensionistica maturata;
pensione diretta, per cui comunque è richiesta una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta in capo al ricorrente;
assistenza psicologica a carico dello stato;
adattamento della pensione;
esenzione da imposte;
esenzione alla spesa per prestazioni farmaceutiche e sanitarie) rispetto ai quali il ricorrente ha completamente omesso di allegare la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge (ad esempio, la maturazione del diritto a pensione) o la presentazione di una domanda amministrativa rigettata, sicché la pronuncia in questa sede non potrebbe che avere carattere astratto.
50. L'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. è infatti la condizione per far valere il diritto in giudizio, e si sostanzia nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non altrimenti conseguibile senza l'intervento della giurisdizione. Nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cassazione n. 11536/2006), incertezza che deve essere oggettiva, non potendo coincidere con la percezione meramente soggettiva del ricorrente, nonché attuale e in tal senso la domanda deve esser volta alla tutela di un diritto o ad un obbligo esistente, e non futuro ovvero estinto.
51. Detto interesse difetta nel caso di specie a fronte del richiamato difetto di allegazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di esigibilità dei diritti previdenziali invocati. 52. La domanda deve quindi essere accolta nei limiti di cui ai precedenti punti 21 e 40, con rigetto di tutte le altre domande.
53. Le spese sono compensate per il 50 % a fronte della parziale soccombenza reciproca, e per il restante 50% seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori compresi tra i minimi e i medi a fronte della contumacia delle controparti e del carattere documentale dell'istruttoria).
54. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 872 /2020 r.g.:
Accerta in capo a lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere a Parte_1 causa della dipendenza da causa di servizio dell'infermità patita (Esiti di intervento di tiroidectomia totale per asportazione di carcinoma papillifero del lobo sinistro della tiroide (T3NxMx stadio I) con ipotiroidismo post-chirurgico in compenso farmacologico, in follow-up negativo per segni clinico-strumentali di malattia neoplastica”), in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 266/2005; accerta in capo a una invalidità permanente quantificata nella misura del 15%; Parte_1 accerta la spettanza in capo a della speciale elargizione di cui all'art. 1 l. 302/90 Parte_1 quantificata su detta misura dell'invalidità, e per l'effetto condanna il Ministero competente a liquidarla e corrisponderla, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla spettanza al saldo;
rigetta per il resto;
per l'effetto, compensa al 50% le spese di lite e condanna il resistente a rifondere a CP_1 parte ricorrente il restante 50%, quantificato in euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Tivoli, 23 dicembre 2025
Il Giudice
LA NI