Art. 22.
Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi e' addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.
Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi e' addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.