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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/09/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1732 /2025 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento dell'unione civile ex L. 76/2016 su domanda congiunta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c. promossa da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Sibilla e Teresa Gesualdo, giusta procura in atti e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Di Micco, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2025 le epigrafate ricorrenti, premesso di aver contratto unione civile ai sensi della L.76/2016 il giorno 24.05.2019 in Caiazzo (Ce), riportata nell'estratto per riassunto del registro delle unioni civili del Comune di MM UV (anno 2019, n. 1, parte II, ufficio 1) dalla cui unione nasceva, a mezzo tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, praticata in Gran Bretagna il figlio il 13.11.2021 in Redhill – Persona_1
Contea di Surrey (Gran Bretagna), come da copia autentica dell'atto di nascita allegata in atti, inoltrato in data 10.12.2021 al Consolato Generale d'Italia a Londra richiesta di trascrizione in Italia del certificato di nascita, e che l'atto di nascita il 23.12.2021 veniva regolarmente trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di MM UV (Na) (atto di nascita parte II, serie B, n.4 del Comune di MM UV – data 13 gennaio 2022); evidenziavano che la loro unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali e di divergenze insormontabili, ponendo fine alla loro convivenza a far data dal 20.04.2025.
In ricorso le parti precisavano che in data 25.03.2025 rendevano la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MM UV (Na) ai sensi dell'art.12 della L.10.11.2024 n.162.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso, ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'emissione della sentenza di scioglimento della unione civile contratta ai sensi della L. 76/2016, alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta dello scioglimento dell'unione civile ex L. 76/2016 su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. ossia dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MM UV (Na), resa in data 25.03.2025 (atto unione civile, parte II, n.1).
Del pari sono trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MM UV (Na) e non è stata manifestata alcuna volontà di riconciliarsi a partire da tale data, sino alla proposizione del ricorso;
ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 24 della L. 20 maggio 2016, n. 76.
Quanto ai provvedimenti accessori, le ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. Il figlio minore rimane affidato in modalità condivisa a entrambe le mamme, con collocazione Persona_1 prevalente presso la le parti eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni CP_1 di ordinaria amministrazione, mentre saranno obbligate – e si obbligano – come previsto dalla legge, a condividere le scelte di particolare importanza per il minore. Entrambe le parti si impegnano, altresì, a fare in modo che il minore conservi rapporti continuativi e significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. La avrà con sé Pt_1 Persona_1
- Nei weekend, a fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, (ore 22,00 in periodo non scolastico) con relativi pernottamenti;
- Infrasettimanalmente: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 (ore 22,00 in periodo non scolastico), nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la solo il martedì, nella stessa fascia Persona_1 CP_1 oraria, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con essa;
in periodo scolastico, nei giorni Pt_1 in cui dovrà stare con la sarà quest'ultima a effettuarne il prelievo da scuola;
Per_1 Pt_1
- Durante le festività natalizie: per le festività 2025 e 2026, secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 26 dicembre o dalle ore 15,00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del 1° gennaio, sempre con relativi pernottamenti. A decorrere dalle festività natalizie dell'anno 2027 i periodi saranno dal 24 al 27 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, stessa fascia oraria. Il 6 gennaio verrà trascorso ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Esse parti si impegnano a rispettare il principio dell'alternanza in modo che un anno il periodo comprenderà il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore dalle ore 10,00 della Domenica di Pasqua alle ore 21,00 del Lunedì in Albis, con relativo pernottamento;
- Le festività infrasettimanali seguiranno il criterio dell'alternanza con facoltà – previo accordo tra esse parti – di prevedere eventualmente e nel rispetto delle esigenze del minore – periodi più lunghi nel caso ci fosse la possibilità di cd. “ponti”;
-Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre o quattro settimane, di cui massimo Persona_1 due consecutive, in periodi da concordare tra esse parti entro il 30 aprile di ciascun anno, nel rispetto esclusivo delle esigenze del minore. Tuttavia, laddove la e/o la dovessero decidere di trascorrere con il CP_1 Pt_1 minore le vacanze estive in Inghilterra o in altra località estera, le settimane consecutive potranno diventare anche tre. All'uopo esse parti espressamente pattuiscono e chiariscono che la sottoscrizione del presente ricorso e accordo costituisce autorizzazione, rispettiva e reciproca, a portare il minore in vacanza all'estero, sempre limitatamente al periodo estivo, per il periodo e nelle settimane che esse parti andranno specificamente a concordare entro il 30 aprile;
entro tale data dovranno essere precisati periodo e durata della vacanza (con la indicazione della data di partenza e di quella di rientro) località di destinazione e modalità di sistemazione. Esse parti si impegnano, inoltre, a garantire la reperibilità con chiamate e/o videochiamate possibilmente due volte al giorno, una in mattinata e l'altra in pomeriggio-sera; Per l'estate 2025 esse parti hanno concordato che trascorrerà con la Persona_1
i seguenti periodi di vacanza: dalle ore 8,30 del 1° luglio alle ore 21,00 del 15 luglio ma la si Pt_1 Pt_1 impegna a riaccompagnare presso la entro le ore 21,00 del 5 luglio per poi riprenderlo Persona_1 CP_1 alle ore 8,30 dell'8 luglio in quanto il minore deve partecipare a un evento della famiglia quindi dalle CP_1 ore 15,00 del 26 luglio alle ore 21 del 3 agosto;
inoltre trascorrerà con la il periodi che Persona_1 Pt_1 va dalle ore 15 del 13 giugno alle ore 21,00 del 19 giugno, dovendo partecipare a un evento della famiglia . Pt_1
- Entrambe le mamme si impegnano a fornire le medesime notizie, anche in caso di vacanze in Italia;
- Durante i periodi prolungati di vacanza, rimane espressamente concordato e chiarito che l'altro genitore non eserciterà il diritto di visita, né, al rientro, potrà recuperare i tempi di permanenza;
- Il genitore collocatario si impegna e dovrà consegnare i documenti di riconoscimento del minore all'altro genitore in caso di vacanza e/o viaggio, e/o nel caso se ne presentasse la necessità;
- trascorrerà le festività personali (compleanno e onomastico) preferibilmente con entrambe le Persona_1 mamme o, nel caso ciò non sia possibile, con l'una o con l'altra mamma secondo il principio dell'alternanza o annuale e frazionando la giornata, previo accordo tra le parti nel rispetto delle esigenze del minore;
- La si impegna a riaccompagnare presso il consueto domicilio negli orari concordati, Pt_1 Persona_1 dopo averlo fatto cenare e dopo averlo lavato, ed eventualmente anche prima dell'orario previsto per il suo rientro, preavvertendo la laddove dovesse rendersi conto che il minore ne avesse l'esigenza; CP_1
- Il minore trascorrerà con la l'intera giornata, in occasione delle festività personali della predetta CP_1 (compleanno e onomastico) e con la LL le festività personali di questa (compleanno e onomastico) sempre per l'intera giornata;
OM trascorrerà la Festa della Mamma preferibilmente con entrambe le mamme o, nel caso ciò non Per_1 sia possibile, con l'una o con l'altra mamma secondo il principio dell'alternanza o annuale e frazionando la giornata, previo accordo tra le parti nel rispetto delle esigenze del minore;
- Esse parti, anche se non necessario, espressamente chiariscono che la disciplina dei tempi di permanenza concordata per durante le festività – religiose e non – e durante i periodi di ferie prevale sulla Persona_1 disciplina ordinaria (cioè sulla settimana tipo); -Entrambe le mamme si impegnano, nei rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascuna di esse a non far interrompere al minore le attività ludiche, sociali, sportive ed extrascolastiche intraprese;
- Entrambe le mamme garantiranno la reperibilità telefonica di nei tempi in cui questi è collocato Persona_1 presso ciascuna di esse, a mezzo una e/o due chiamate e/o videochiamate che potranno essere anche in numero maggiore, in caso di malattia del minore;
-Vengono fatti salvi diversi accordi tra le parti nell'esclusivo interesse del minore.
3. La casa familiare, rappresentata da parte dell'immobile di proprietà dei genitori della rimarrà CP_1 assegnata a quest'ultima, madre collocataria di Persona_1
4. La corrisponderà alla a titolo di contributo al mantenimento del minore, assegno di € Pt_1 CP_1 300,00 (trecento) mensili da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese all'IBAN: [...] a decorrere dal mese in cui verrà sottoscritto il presente ricorso;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente in base al coefficiente Istat a decorrere dal secondo anno.
5. La contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al minore secondo il “Protocollo Pt_1 di intesa per le spese straordinarie relative alla prole economicamente non autosufficiente” in adozione presso il Tribunale di Nola e che forma parte integrante ed essenziale del presente accordo;
6. Il minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2025 e l'assegno unico universale verrà percepito, come per legge, nella misura del 50% ciascuna da esse e;
CP_1 Pt_1
7. La si impegna, per il solo anno scolastico 2025/2026, a effettuare la ricarica per il pagamento della Pt_1 mensa scolastica presso l'Istituto frequentato da nella misura di € 50,00 al mese, da quando Persona_1 inizierà a essere erogato il servizio fino a quando cesserà (presumibilmente maggio 2026);
8. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori costituiti, alla solidarietà professionale;
9. Le parti espressamente concordano la decorrenza dell'efficacia e operatività dei patti di cui al presente ricorso, contestualmente alla sua sottoscrizione.”
In riferimento al regime di affido del minore è bene precisare quanto segue in punto di diritto.
Con decreto della Corte d'Appello di Torino sez. famiglia del 29.10.2014 viene riconosciuta per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la trascrivibilità dell'atto di nascita del figlio nato da una coppia omosessuale mediante procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, effettuato all'estero, ordinando la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne.
La Corte ha rilevato che il superiore interesse del minore è principio fondamentale dell'ordinamento italiano, come imposto oltre che dalla Costituzione, anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con l. 27.05.1991 n. 176), sottolineando come il concetto di responsabilità genitoriale sia connesso non tanto al mero dato biologico e genetico, ma alla nozione di volontarietà della filiazione e di assunzione di fatto della responsabilità genitoriale nei confronti del minore. Nel caso in questione vigendo il principio del favor filiationis, il minore deve essere ritenuto figlio di entrambe le madri anche nel nostro ordinamento (art. 13, III comma l. 218/1995).
Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 40/2004 proprio nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio da parte della madre intenzionale nei confronti del figlio nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost. La Corte ha precisato come tale limite frustrerebbe il diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare - formazione sociale tutelata dalla Carta costituzionale anche se non riconducibile alla famiglia tradizionale - e alla propria identità sociale, presupposto per l'azionabilità dei diritti nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di procreare. Inoltre, risulterebbe violato il principio di uguaglianza formale in quanto il nato all'esito della procreazione medicalmente assistita, intrapresa da una coppia di due donne, sarebbe non riconoscibile in ragione delle caratteristiche della relazione omosessuale tra i genitori.
Ancora una volta ad essere prioritario è l'interesse del minore, la Corte ha infatti conferito valenza al consenso manifestato dalle due donne di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita quale consenso al comune progetto di genitorialità, ritenuto idoneo a fondare lo status filiationis, ribadendo che il l'orientamento sessuale della coppia che ha avviato il progetto genitoriale non deve incidere sulle capacità genitoriali delle stesse.
Pertanto, alla luce di quanto premesso, e dell'accordo concluso tra le ricorrenti, non emergendo agli atti dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione del figlio minore;
questo Tribunale dispone l'affido condiviso del minore ad entrambe le parti con collocazione presso la madre sig.ra Persona_1 Controparte_1 residente in [...], e diritto di visita della genitrice sig.ra conformemente agli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti. Parte_1
Il Tribunale prende altresì atto che la sig.ra si impegna per il solo anno scolastico 2025/2026 Pt_1 al pagamento della mensa scolastica nella misura di € 50,00 mensili presso l'Istituto frequentato da da quando inizierà a essere erogato il servizio fino a quando cesserà. Persona_1
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dalle ricorrenti non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore, questo Tribunale ritiene di poterli recepire e porli a base della presente decisione, prendendo atto che quanto alle previsioni di natura economica la sig.ra in possesso di diploma linguistico è Parte_1 brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e presta servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria –
Procura della Repubblica di Napoli;
mentre essa la sig.ra in possesso di laurea in Controparte_1 scienze della formazione e dell'educazione primaria e diploma di laurea di livello 3 in Tourist and hospitality menagement conseguito in Inghilterra, è attualmente insegnante di lingua inglese con contratto PR (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) presso la British school and specialized training s.r.l. di San Giuseppe Vesuviano alla via XX Settembre. Pertanto, l'entità dei rispettivi introiti è verosimilmente deducibile secondo id quod plerumque accidit. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento dell'unione civile ex L. 76/2016 su domanda congiunta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c. tra , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) e , nata a [...], il [...], (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto unione civile il giorno 24.05.2019 in Caiazzo (Ce) C.F._2 riportata nell'estratto per riassunto del registro delle unioni civili del Controparte_2
(anno 2019, n. 1, parte II, ufficio 1);
[...]
b) assegna la casa familiare sita in MM UV (Na) alla via Coppola n.13 alla sig.ra CP_1
, madre collocataria del minore
[...] Persona_1
c) dispone l'affido condiviso del figlio minore nato il Persona_1
13.11.2021 in Redhill – Contea di Surrey (Gran Bretagna), ad entrambe le parti con collocamento presso la madre sig.ra e diritto di visita della genitrice sig.ra Controparte_1 Parte_1 conformemente agli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
d) determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento a favore del figlio minore a carico della sig.ra da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico o Parte_1 Controparte_1 vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 24.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1732 /2025 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento dell'unione civile ex L. 76/2016 su domanda congiunta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c. promossa da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Sibilla e Teresa Gesualdo, giusta procura in atti e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Di Micco, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2025 le epigrafate ricorrenti, premesso di aver contratto unione civile ai sensi della L.76/2016 il giorno 24.05.2019 in Caiazzo (Ce), riportata nell'estratto per riassunto del registro delle unioni civili del Comune di MM UV (anno 2019, n. 1, parte II, ufficio 1) dalla cui unione nasceva, a mezzo tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, praticata in Gran Bretagna il figlio il 13.11.2021 in Redhill – Persona_1
Contea di Surrey (Gran Bretagna), come da copia autentica dell'atto di nascita allegata in atti, inoltrato in data 10.12.2021 al Consolato Generale d'Italia a Londra richiesta di trascrizione in Italia del certificato di nascita, e che l'atto di nascita il 23.12.2021 veniva regolarmente trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di MM UV (Na) (atto di nascita parte II, serie B, n.4 del Comune di MM UV – data 13 gennaio 2022); evidenziavano che la loro unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali e di divergenze insormontabili, ponendo fine alla loro convivenza a far data dal 20.04.2025.
In ricorso le parti precisavano che in data 25.03.2025 rendevano la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MM UV (Na) ai sensi dell'art.12 della L.10.11.2024 n.162.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso, ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'emissione della sentenza di scioglimento della unione civile contratta ai sensi della L. 76/2016, alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta dello scioglimento dell'unione civile ex L. 76/2016 su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. ossia dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MM UV (Na), resa in data 25.03.2025 (atto unione civile, parte II, n.1).
Del pari sono trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MM UV (Na) e non è stata manifestata alcuna volontà di riconciliarsi a partire da tale data, sino alla proposizione del ricorso;
ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 24 della L. 20 maggio 2016, n. 76.
Quanto ai provvedimenti accessori, le ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. Il figlio minore rimane affidato in modalità condivisa a entrambe le mamme, con collocazione Persona_1 prevalente presso la le parti eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni CP_1 di ordinaria amministrazione, mentre saranno obbligate – e si obbligano – come previsto dalla legge, a condividere le scelte di particolare importanza per il minore. Entrambe le parti si impegnano, altresì, a fare in modo che il minore conservi rapporti continuativi e significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. La avrà con sé Pt_1 Persona_1
- Nei weekend, a fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, (ore 22,00 in periodo non scolastico) con relativi pernottamenti;
- Infrasettimanalmente: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 21,00 (ore 22,00 in periodo non scolastico), nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la solo il martedì, nella stessa fascia Persona_1 CP_1 oraria, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con essa;
in periodo scolastico, nei giorni Pt_1 in cui dovrà stare con la sarà quest'ultima a effettuarne il prelievo da scuola;
Per_1 Pt_1
- Durante le festività natalizie: per le festività 2025 e 2026, secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 26 dicembre o dalle ore 15,00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del 1° gennaio, sempre con relativi pernottamenti. A decorrere dalle festività natalizie dell'anno 2027 i periodi saranno dal 24 al 27 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, stessa fascia oraria. Il 6 gennaio verrà trascorso ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Esse parti si impegnano a rispettare il principio dell'alternanza in modo che un anno il periodo comprenderà il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore dalle ore 10,00 della Domenica di Pasqua alle ore 21,00 del Lunedì in Albis, con relativo pernottamento;
- Le festività infrasettimanali seguiranno il criterio dell'alternanza con facoltà – previo accordo tra esse parti – di prevedere eventualmente e nel rispetto delle esigenze del minore – periodi più lunghi nel caso ci fosse la possibilità di cd. “ponti”;
-Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre o quattro settimane, di cui massimo Persona_1 due consecutive, in periodi da concordare tra esse parti entro il 30 aprile di ciascun anno, nel rispetto esclusivo delle esigenze del minore. Tuttavia, laddove la e/o la dovessero decidere di trascorrere con il CP_1 Pt_1 minore le vacanze estive in Inghilterra o in altra località estera, le settimane consecutive potranno diventare anche tre. All'uopo esse parti espressamente pattuiscono e chiariscono che la sottoscrizione del presente ricorso e accordo costituisce autorizzazione, rispettiva e reciproca, a portare il minore in vacanza all'estero, sempre limitatamente al periodo estivo, per il periodo e nelle settimane che esse parti andranno specificamente a concordare entro il 30 aprile;
entro tale data dovranno essere precisati periodo e durata della vacanza (con la indicazione della data di partenza e di quella di rientro) località di destinazione e modalità di sistemazione. Esse parti si impegnano, inoltre, a garantire la reperibilità con chiamate e/o videochiamate possibilmente due volte al giorno, una in mattinata e l'altra in pomeriggio-sera; Per l'estate 2025 esse parti hanno concordato che trascorrerà con la Persona_1
i seguenti periodi di vacanza: dalle ore 8,30 del 1° luglio alle ore 21,00 del 15 luglio ma la si Pt_1 Pt_1 impegna a riaccompagnare presso la entro le ore 21,00 del 5 luglio per poi riprenderlo Persona_1 CP_1 alle ore 8,30 dell'8 luglio in quanto il minore deve partecipare a un evento della famiglia quindi dalle CP_1 ore 15,00 del 26 luglio alle ore 21 del 3 agosto;
inoltre trascorrerà con la il periodi che Persona_1 Pt_1 va dalle ore 15 del 13 giugno alle ore 21,00 del 19 giugno, dovendo partecipare a un evento della famiglia . Pt_1
- Entrambe le mamme si impegnano a fornire le medesime notizie, anche in caso di vacanze in Italia;
- Durante i periodi prolungati di vacanza, rimane espressamente concordato e chiarito che l'altro genitore non eserciterà il diritto di visita, né, al rientro, potrà recuperare i tempi di permanenza;
- Il genitore collocatario si impegna e dovrà consegnare i documenti di riconoscimento del minore all'altro genitore in caso di vacanza e/o viaggio, e/o nel caso se ne presentasse la necessità;
- trascorrerà le festività personali (compleanno e onomastico) preferibilmente con entrambe le Persona_1 mamme o, nel caso ciò non sia possibile, con l'una o con l'altra mamma secondo il principio dell'alternanza o annuale e frazionando la giornata, previo accordo tra le parti nel rispetto delle esigenze del minore;
- La si impegna a riaccompagnare presso il consueto domicilio negli orari concordati, Pt_1 Persona_1 dopo averlo fatto cenare e dopo averlo lavato, ed eventualmente anche prima dell'orario previsto per il suo rientro, preavvertendo la laddove dovesse rendersi conto che il minore ne avesse l'esigenza; CP_1
- Il minore trascorrerà con la l'intera giornata, in occasione delle festività personali della predetta CP_1 (compleanno e onomastico) e con la LL le festività personali di questa (compleanno e onomastico) sempre per l'intera giornata;
OM trascorrerà la Festa della Mamma preferibilmente con entrambe le mamme o, nel caso ciò non Per_1 sia possibile, con l'una o con l'altra mamma secondo il principio dell'alternanza o annuale e frazionando la giornata, previo accordo tra le parti nel rispetto delle esigenze del minore;
- Esse parti, anche se non necessario, espressamente chiariscono che la disciplina dei tempi di permanenza concordata per durante le festività – religiose e non – e durante i periodi di ferie prevale sulla Persona_1 disciplina ordinaria (cioè sulla settimana tipo); -Entrambe le mamme si impegnano, nei rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascuna di esse a non far interrompere al minore le attività ludiche, sociali, sportive ed extrascolastiche intraprese;
- Entrambe le mamme garantiranno la reperibilità telefonica di nei tempi in cui questi è collocato Persona_1 presso ciascuna di esse, a mezzo una e/o due chiamate e/o videochiamate che potranno essere anche in numero maggiore, in caso di malattia del minore;
-Vengono fatti salvi diversi accordi tra le parti nell'esclusivo interesse del minore.
3. La casa familiare, rappresentata da parte dell'immobile di proprietà dei genitori della rimarrà CP_1 assegnata a quest'ultima, madre collocataria di Persona_1
4. La corrisponderà alla a titolo di contributo al mantenimento del minore, assegno di € Pt_1 CP_1 300,00 (trecento) mensili da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese all'IBAN: [...] a decorrere dal mese in cui verrà sottoscritto il presente ricorso;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente in base al coefficiente Istat a decorrere dal secondo anno.
5. La contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al minore secondo il “Protocollo Pt_1 di intesa per le spese straordinarie relative alla prole economicamente non autosufficiente” in adozione presso il Tribunale di Nola e che forma parte integrante ed essenziale del presente accordo;
6. Il minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2025 e l'assegno unico universale verrà percepito, come per legge, nella misura del 50% ciascuna da esse e;
CP_1 Pt_1
7. La si impegna, per il solo anno scolastico 2025/2026, a effettuare la ricarica per il pagamento della Pt_1 mensa scolastica presso l'Istituto frequentato da nella misura di € 50,00 al mese, da quando Persona_1 inizierà a essere erogato il servizio fino a quando cesserà (presumibilmente maggio 2026);
8. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori costituiti, alla solidarietà professionale;
9. Le parti espressamente concordano la decorrenza dell'efficacia e operatività dei patti di cui al presente ricorso, contestualmente alla sua sottoscrizione.”
In riferimento al regime di affido del minore è bene precisare quanto segue in punto di diritto.
Con decreto della Corte d'Appello di Torino sez. famiglia del 29.10.2014 viene riconosciuta per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la trascrivibilità dell'atto di nascita del figlio nato da una coppia omosessuale mediante procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, effettuato all'estero, ordinando la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne.
La Corte ha rilevato che il superiore interesse del minore è principio fondamentale dell'ordinamento italiano, come imposto oltre che dalla Costituzione, anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con l. 27.05.1991 n. 176), sottolineando come il concetto di responsabilità genitoriale sia connesso non tanto al mero dato biologico e genetico, ma alla nozione di volontarietà della filiazione e di assunzione di fatto della responsabilità genitoriale nei confronti del minore. Nel caso in questione vigendo il principio del favor filiationis, il minore deve essere ritenuto figlio di entrambe le madri anche nel nostro ordinamento (art. 13, III comma l. 218/1995).
Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 40/2004 proprio nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio da parte della madre intenzionale nei confronti del figlio nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost. La Corte ha precisato come tale limite frustrerebbe il diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare - formazione sociale tutelata dalla Carta costituzionale anche se non riconducibile alla famiglia tradizionale - e alla propria identità sociale, presupposto per l'azionabilità dei diritti nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di procreare. Inoltre, risulterebbe violato il principio di uguaglianza formale in quanto il nato all'esito della procreazione medicalmente assistita, intrapresa da una coppia di due donne, sarebbe non riconoscibile in ragione delle caratteristiche della relazione omosessuale tra i genitori.
Ancora una volta ad essere prioritario è l'interesse del minore, la Corte ha infatti conferito valenza al consenso manifestato dalle due donne di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita quale consenso al comune progetto di genitorialità, ritenuto idoneo a fondare lo status filiationis, ribadendo che il l'orientamento sessuale della coppia che ha avviato il progetto genitoriale non deve incidere sulle capacità genitoriali delle stesse.
Pertanto, alla luce di quanto premesso, e dell'accordo concluso tra le ricorrenti, non emergendo agli atti dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione del figlio minore;
questo Tribunale dispone l'affido condiviso del minore ad entrambe le parti con collocazione presso la madre sig.ra Persona_1 Controparte_1 residente in [...], e diritto di visita della genitrice sig.ra conformemente agli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti. Parte_1
Il Tribunale prende altresì atto che la sig.ra si impegna per il solo anno scolastico 2025/2026 Pt_1 al pagamento della mensa scolastica nella misura di € 50,00 mensili presso l'Istituto frequentato da da quando inizierà a essere erogato il servizio fino a quando cesserà. Persona_1
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dalle ricorrenti non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore, questo Tribunale ritiene di poterli recepire e porli a base della presente decisione, prendendo atto che quanto alle previsioni di natura economica la sig.ra in possesso di diploma linguistico è Parte_1 brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e presta servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria –
Procura della Repubblica di Napoli;
mentre essa la sig.ra in possesso di laurea in Controparte_1 scienze della formazione e dell'educazione primaria e diploma di laurea di livello 3 in Tourist and hospitality menagement conseguito in Inghilterra, è attualmente insegnante di lingua inglese con contratto PR (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) presso la British school and specialized training s.r.l. di San Giuseppe Vesuviano alla via XX Settembre. Pertanto, l'entità dei rispettivi introiti è verosimilmente deducibile secondo id quod plerumque accidit. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento dell'unione civile ex L. 76/2016 su domanda congiunta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c. tra , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) e , nata a [...], il [...], (C.F. C.F._1 Controparte_1
), che hanno contratto unione civile il giorno 24.05.2019 in Caiazzo (Ce) C.F._2 riportata nell'estratto per riassunto del registro delle unioni civili del Controparte_2
(anno 2019, n. 1, parte II, ufficio 1);
[...]
b) assegna la casa familiare sita in MM UV (Na) alla via Coppola n.13 alla sig.ra CP_1
, madre collocataria del minore
[...] Persona_1
c) dispone l'affido condiviso del figlio minore nato il Persona_1
13.11.2021 in Redhill – Contea di Surrey (Gran Bretagna), ad entrambe le parti con collocamento presso la madre sig.ra e diritto di visita della genitrice sig.ra Controparte_1 Parte_1 conformemente agli accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
d) determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento a favore del figlio minore a carico della sig.ra da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico o Parte_1 Controparte_1 vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 24.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca