Art. 5.
Gli iscritti, cessati dal servizio che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell' art. 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , modificato dall' art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304 , sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al "Fondo adeguamento pensioni", di cui al precedente art. 2. Agli stessi e' liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'art. 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.
Gli iscritti, cessati dal servizio che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell' art. 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , modificato dall' art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304 , sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al "Fondo adeguamento pensioni", di cui al precedente art. 2. Agli stessi e' liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'art. 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.