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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Vai Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 24072443094669050 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “il riconoscimento del diritto di usufruire del credito bonus ristrutturazione a mezzo compensazione con altri tributi tramite Mod. F24 inviato telematicamente e pertanto statuire questo principio imponendolo all'AdE. In definitiva, si chiede che l'importo di € 2.970,60 accettato e detraibile nell'anno 2023 possa essere compensato con il versamento di altri tributi e/o contributi.”
Resistente: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il diniego di rimborso di credito di imposta 2023 maturato ex art. 121 D.L. 24/2020 a fronte di interventi di ristrutturazione su immobile di proprietà effettuati nell'anno 2021. Il contribuente, non essendosi perfezionata la cessione del credito ad istituto bancario per i motivi esposti in ricorso, ha ritenuto di poter utilizzare il credito di € 2.970,00 superbonus per ristrutturazione per il pagamento in via telematica con F24 dell'imposta sostituiva regime forfettari (ex art.
1. commi da 54 a 89, legge 190/2014 così come modificato dalla legge n.208 del 2015 e legge 145 del 2018) e acconto INPS 2023, in compensazione. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, ha rigettato il pagamento con compensazione con la seguente motivazione: “Il pagamento non ha superato il controllo dei crediti agevolativi e pertanto il credito agevolativo è ASSENTE, cosicché il pagamento è da considerarsi come non effettuato”. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del diniego di rimborso, conseguente lo “scarto” della compensazione con F24, sostenendo da un lato che l'A.F. avrebbe riconosciuto l'esistenza del credito da super bonus come da certificazione immessa nel cassetto fiscale (all. 1 al ricorso) per cui sarebbe errata l'affermazione di credito
“inesistente”, dall'altro rivendica il diritto di compensare detto credito ex art.1, commi da 94 a 98, della legge 30/12/2023 n. 213 e art. 4, commi 2 e 3 del DL 29/03/2024 n. 39; evidenzia, inoltre, disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i contribuenti, in regime forfettario ex Legge 190/1994, che hanno potuto “cedere a terzi” il credito da super bonus ristrutturazione e quelli che tale credito non hanno potuto cedere per motivi a loro non imputabili che si trovano nella condizione di non poter usufruire dell'agevolazione, concretamente maturata, per divieto di compensazione. L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio, precisa che il rifiuto della compensazione sarebbe legittimo in quanto:
-la normativa vigente –art. 121 D.L. 24/2020- ha previsto come forme di utilizzo dell'agevolazione “super bonus edilizio”, alternative, lo sconto in fattura da parte dell'impresa esecutrice, la cessione a terzi o l'utilizzo diretta sottoforma di detrazione dall'imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redduti;
non sarebbe riconosciuta la possibili di utilizzare il bonus in compensazione con F24;
-l'odierno ricorrente, non avendo ceduto il credito a terzi, in quanto aderente per l'anno 2023 al regime del forfait ex art. 1 commi da 54 a 89 legge 190/2014 e versando l'imposta sostitutiva prevista dalla legge citata, non può detrarre o dedurre in dichiarazione dei redditi né oneri detraibili né deducibili ad esclusione dei contributi previdenziali;
- il contribuente potrebbe utilizzare l'agevolazione, non disconosciuta, modificando il proprio regime fiscale da forfettario in ordinario entro l'anno 2031, ma non potrebbe compensare pagamenti in autonomia ed in spregio delle norme. La causa è stata trattata in camera di consiglio nella seduta del 15 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato nei termini di cui si dirà. Il D.L.24/2020, cd. Decreto Rilancio, ha introdotto nuove disposizioni agevolative per favorire interventi antisismici e/o di efficientamento energetico prevedendo la possibilità di detrazione fino all'aliquota del 110% delle spese sostenute;
l'art. 121 del decreto citato, ha disciplinato le forme di utilizzo dell'agevolazione da parte del contribuente sostenitore del costo: - utilizzo diretto mediante detrazione dall'imposta lorda Irpef in quote annuali costanti;
-cessione del credito a soggetti terzi quali banche e altri intermediari finanziari;
“sconto in fattura” con trasformazione dell'agevolazione in “credito di imposta” utilizzabile dal fornitore. La norma, di stretta interpretazione come tutta la disciplina delle agevolazioni fiscali, non prevede la possibilità di utilizzo da parte del fruitore principale dell'agevolazione per il pagamento di altre imposte con il sistema della compensazione in F24. Detta preclusione deriva del fatto che l'agevolazione di cui si discute non si trasforma in credito di imposta se rimane in capo al contribuente che ha sostenuto la spesa ma, per espressa disposizione legislativa, si configura come diritto alla detrazione dall'imposta sui redditi lorda in sede di dichiarazione dei redditi (si veda anche la normativa precedente il D.L. 24/2020 e segnatamente l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che si riferisce sempre a “detrazioni” e non a crediti di imposta). Ne consegue che il provvedimento di “scarto” del pagamento effettuato dall'odierno ricorrente mediante F24, qui impugnato e da intendersi come diniego di compensazione, è legittimo nella misura in cui pur non disconoscendo la spettanza dell'agevolazione ne rifiuta l'utilizzo in compensazione evidenziando l'inesistenza di un credito di imposta da compensare. Il ricorrente eccepisce una illegittima disparità di trattamento dei contribuenti che hanno scelto il regime fiscale dei forfettari (ex art. 1 commi da 54 a 89 legge 190/2014) tra coloro che hanno potuto cedere a terzi l'agevolazione (goduta integralmente) e coloro che, per motivi a loro non imputabili, non hanno potuto perfezionare tale cessione e, stante il particolare regime fiscale, non hanno potuto usufruirne attraverso la detrazione di imposta. A parere di questo Giudice nella fattispecie in oggetto non si realizza alcuna illegittima disparità di trattamento. La scelta del regime fiscale “forfettario”, che consente il calcolo e il versamento di un'imposta con aliquota fissa sostitutiva dell'imposta sui redditi, è personale e discrezionale del contribuente da cui discendo agevolazioni ma anche preclusioni come quella di non poter far valere alcuna deduzione/detrazione prevista ai fini delle II.DD., comprese, quindi, le detrazioni fiscali sulle spese di ristrutturazione. L'impossibilità di utilizzare l'agevolazione attraverso il meccanismo della compensazione con F24 è previsto dalla normativa in materia e non discrimina diverse di categorie di contribuenti assoggettati allo stesso regime fiscale. Va aggiunto che il diritto all'agevolazione “super bonus” non viene disconosciuta e potrà eventualmente essere fatta valere in caso di modifica del regime fiscale nei termini previsti dalla norma istitutiva. Stante la particolarità delle fattispecie oggetto di giudizio e l'assenza di consolidate precedenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Vai Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 24072443094669050 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “il riconoscimento del diritto di usufruire del credito bonus ristrutturazione a mezzo compensazione con altri tributi tramite Mod. F24 inviato telematicamente e pertanto statuire questo principio imponendolo all'AdE. In definitiva, si chiede che l'importo di € 2.970,60 accettato e detraibile nell'anno 2023 possa essere compensato con il versamento di altri tributi e/o contributi.”
Resistente: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. , come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il diniego di rimborso di credito di imposta 2023 maturato ex art. 121 D.L. 24/2020 a fronte di interventi di ristrutturazione su immobile di proprietà effettuati nell'anno 2021. Il contribuente, non essendosi perfezionata la cessione del credito ad istituto bancario per i motivi esposti in ricorso, ha ritenuto di poter utilizzare il credito di € 2.970,00 superbonus per ristrutturazione per il pagamento in via telematica con F24 dell'imposta sostituiva regime forfettari (ex art.
1. commi da 54 a 89, legge 190/2014 così come modificato dalla legge n.208 del 2015 e legge 145 del 2018) e acconto INPS 2023, in compensazione. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, ha rigettato il pagamento con compensazione con la seguente motivazione: “Il pagamento non ha superato il controllo dei crediti agevolativi e pertanto il credito agevolativo è ASSENTE, cosicché il pagamento è da considerarsi come non effettuato”. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del diniego di rimborso, conseguente lo “scarto” della compensazione con F24, sostenendo da un lato che l'A.F. avrebbe riconosciuto l'esistenza del credito da super bonus come da certificazione immessa nel cassetto fiscale (all. 1 al ricorso) per cui sarebbe errata l'affermazione di credito
“inesistente”, dall'altro rivendica il diritto di compensare detto credito ex art.1, commi da 94 a 98, della legge 30/12/2023 n. 213 e art. 4, commi 2 e 3 del DL 29/03/2024 n. 39; evidenzia, inoltre, disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i contribuenti, in regime forfettario ex Legge 190/1994, che hanno potuto “cedere a terzi” il credito da super bonus ristrutturazione e quelli che tale credito non hanno potuto cedere per motivi a loro non imputabili che si trovano nella condizione di non poter usufruire dell'agevolazione, concretamente maturata, per divieto di compensazione. L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio, precisa che il rifiuto della compensazione sarebbe legittimo in quanto:
-la normativa vigente –art. 121 D.L. 24/2020- ha previsto come forme di utilizzo dell'agevolazione “super bonus edilizio”, alternative, lo sconto in fattura da parte dell'impresa esecutrice, la cessione a terzi o l'utilizzo diretta sottoforma di detrazione dall'imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redduti;
non sarebbe riconosciuta la possibili di utilizzare il bonus in compensazione con F24;
-l'odierno ricorrente, non avendo ceduto il credito a terzi, in quanto aderente per l'anno 2023 al regime del forfait ex art. 1 commi da 54 a 89 legge 190/2014 e versando l'imposta sostitutiva prevista dalla legge citata, non può detrarre o dedurre in dichiarazione dei redditi né oneri detraibili né deducibili ad esclusione dei contributi previdenziali;
- il contribuente potrebbe utilizzare l'agevolazione, non disconosciuta, modificando il proprio regime fiscale da forfettario in ordinario entro l'anno 2031, ma non potrebbe compensare pagamenti in autonomia ed in spregio delle norme. La causa è stata trattata in camera di consiglio nella seduta del 15 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato nei termini di cui si dirà. Il D.L.24/2020, cd. Decreto Rilancio, ha introdotto nuove disposizioni agevolative per favorire interventi antisismici e/o di efficientamento energetico prevedendo la possibilità di detrazione fino all'aliquota del 110% delle spese sostenute;
l'art. 121 del decreto citato, ha disciplinato le forme di utilizzo dell'agevolazione da parte del contribuente sostenitore del costo: - utilizzo diretto mediante detrazione dall'imposta lorda Irpef in quote annuali costanti;
-cessione del credito a soggetti terzi quali banche e altri intermediari finanziari;
“sconto in fattura” con trasformazione dell'agevolazione in “credito di imposta” utilizzabile dal fornitore. La norma, di stretta interpretazione come tutta la disciplina delle agevolazioni fiscali, non prevede la possibilità di utilizzo da parte del fruitore principale dell'agevolazione per il pagamento di altre imposte con il sistema della compensazione in F24. Detta preclusione deriva del fatto che l'agevolazione di cui si discute non si trasforma in credito di imposta se rimane in capo al contribuente che ha sostenuto la spesa ma, per espressa disposizione legislativa, si configura come diritto alla detrazione dall'imposta sui redditi lorda in sede di dichiarazione dei redditi (si veda anche la normativa precedente il D.L. 24/2020 e segnatamente l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che si riferisce sempre a “detrazioni” e non a crediti di imposta). Ne consegue che il provvedimento di “scarto” del pagamento effettuato dall'odierno ricorrente mediante F24, qui impugnato e da intendersi come diniego di compensazione, è legittimo nella misura in cui pur non disconoscendo la spettanza dell'agevolazione ne rifiuta l'utilizzo in compensazione evidenziando l'inesistenza di un credito di imposta da compensare. Il ricorrente eccepisce una illegittima disparità di trattamento dei contribuenti che hanno scelto il regime fiscale dei forfettari (ex art. 1 commi da 54 a 89 legge 190/2014) tra coloro che hanno potuto cedere a terzi l'agevolazione (goduta integralmente) e coloro che, per motivi a loro non imputabili, non hanno potuto perfezionare tale cessione e, stante il particolare regime fiscale, non hanno potuto usufruirne attraverso la detrazione di imposta. A parere di questo Giudice nella fattispecie in oggetto non si realizza alcuna illegittima disparità di trattamento. La scelta del regime fiscale “forfettario”, che consente il calcolo e il versamento di un'imposta con aliquota fissa sostitutiva dell'imposta sui redditi, è personale e discrezionale del contribuente da cui discendo agevolazioni ma anche preclusioni come quella di non poter far valere alcuna deduzione/detrazione prevista ai fini delle II.DD., comprese, quindi, le detrazioni fiscali sulle spese di ristrutturazione. L'impossibilità di utilizzare l'agevolazione attraverso il meccanismo della compensazione con F24 è previsto dalla normativa in materia e non discrimina diverse di categorie di contribuenti assoggettati allo stesso regime fiscale. Va aggiunto che il diritto all'agevolazione “super bonus” non viene disconosciuta e potrà eventualmente essere fatta valere in caso di modifica del regime fiscale nei termini previsti dalla norma istitutiva. Stante la particolarità delle fattispecie oggetto di giudizio e l'assenza di consolidate precedenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani