CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRAP 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRAP 2014 - ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1598/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiararsi la nullità della iscrizione ipotecaria impugnata perché illegittima ... con vittoria delle spese e competenze di lite".
Resistente: "dichiarare l'inammissibilità del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca (n. 22989 gen. e n. 2748 part.) per il complessivo importo di € 88.166,78, sugli immobili siti in Mottola (TA) di proprietà della Ricorrente_1.
In data 13 febbraio 2025, la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la su specificata iscrizione ipotecaria notificando l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
la omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973;
la incompetenza territoriale della sede provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo che il domicilio della contribuente è in provincia di Bari
In data 17 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 352/2025.
In data 24 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha inoltre eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della comunicazione preventiva che assume notificata il 5 ottobre 2023, depositando (tra gli allegati) la relata di notifica della suddetta comunicazione preventiva.
Agli atti risulta, infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. n. 10676202300002471000), datata 29 settembre 2023, indirizzata alla contribuente in IT (BA), con invito al pagamento entro 30 giorni dalla notifica e avvertenza circa l'iscrizione ipotecaria in difetto, ai sensi dell'art. 77 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In data 8 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Oggetto della controversia e domanda
La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione ipotecaria del 9 settembre 2024, formalità n. 22989 (gen.) e n. 2748 (part.), riferita ai carichi indicati nelle pagine riservate al "dettaglio delle somme da pagare"
(IRPEF / addizionali, IVA, IRAP per annualità 2013 – 2014 - 2015).
2) Sull'eccezione preliminare di inammissibilità
La resistente sostiene che la comunicazione preventiva sarebbe stata notificata il 5 ottobre 2023 e che le censure andavano proposte contro tale atto entro i 60 giorni ex art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
La Corte ritiene di poter prescindere dall'inquadramento in rito, poiché i motivi di ricorso risultano comunque infondati nel merito (come infra), con conseguente rigetto della domanda.
3) Sul primo motivo: asserita omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 - bis, D.
P.R. n. 602 del 1973
Il motivo è infondato.
La ricorrente afferma apoditticamente di non aver mai ricevuto la comunicazione preventiva e richiama giurisprudenza di legittimità sulla nullità dell'ipoteca in caso di omissione del contraddittorio endoprocedimentale.
Tuttavia, dagli atti risulta che l'Agente della Riscossione ha emesso e prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 29 settembre 2023, indirizzata al domicilio della contribuente in IT (BA), contenente:
- l'invito al pagamento entro 30 giorni dalla notifica;
- la avvertenza di iscrizione ipotecaria in mancanza;
- l'indicazione della tutela impugnatoria entro 60 giorni dalla notifica per i crediti tributari.
Soprattutto, la resistente ha dedotto la notifica in data 5 ottobre 2023 e ha dichiarato di aver depositato la relata di notifica (allegato 3 alle controdeduzioni).
Ne discende che, nella sequenza procedimentale, il presidio previsto dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R.
602/1973 risulta attivato.
La doglianza della ricorrente, dunque, si riduce a una mera negazione di ricezione che, a fronte della documentazione di notifica prodotta in giudizio dall'Agenzia resistente, non è idonea a scardinare la legittimità dell'azione cautelare.
4) Sul secondo motivo: pretesa incompetenza territoriale
Anche tale motivo è infondato.
La ricorrente invoca la propria residenza in provincia di Bari per sostenere l'incompetenza della sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Taranto.
La resistente replica evidenziando la natura di Agente della riscossione per l'intero territorio nazionale e, comunque, l'irrilevanza invalidante di una eventuale “incompetenza relativa”, richiamando anche il principio di cui all'art. 21-octies, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando il carattere vincolato dell'atto richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità. Il Collegio condivide tale impostazione: la censura, così come prospettata, non evidenzia un concreto vulnus difensivo né un'effettiva incidenza sul contenuto del provvedimento cautelare;
pertanto, non può condurre all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
5) Conclusione e spese
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato e l'iscrizione ipotecaria del 09/09/2024 va confermata.
Le spese sono compensate, in conformità al dispositivo, avuto riguardo alla natura delle questioni dedotte e all'andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I – rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'impugnata iscrizione ipotecaria effettuata in data 9 settembre 2024.
Spese compensate.
Così deciso in Taranto l'8 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
MO TE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRAP 2013
- ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRAP 2014 - ISCRIZIONE IPOT n. 22989 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1598/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiararsi la nullità della iscrizione ipotecaria impugnata perché illegittima ... con vittoria delle spese e competenze di lite".
Resistente: "dichiarare l'inammissibilità del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca (n. 22989 gen. e n. 2748 part.) per il complessivo importo di € 88.166,78, sugli immobili siti in Mottola (TA) di proprietà della Ricorrente_1.
In data 13 febbraio 2025, la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la su specificata iscrizione ipotecaria notificando l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
la omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973;
la incompetenza territoriale della sede provinciale di Taranto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo che il domicilio della contribuente è in provincia di Bari
In data 17 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 352/2025.
In data 24 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha inoltre eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della comunicazione preventiva che assume notificata il 5 ottobre 2023, depositando (tra gli allegati) la relata di notifica della suddetta comunicazione preventiva.
Agli atti risulta, infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. n. 10676202300002471000), datata 29 settembre 2023, indirizzata alla contribuente in IT (BA), con invito al pagamento entro 30 giorni dalla notifica e avvertenza circa l'iscrizione ipotecaria in difetto, ai sensi dell'art. 77 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In data 8 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Oggetto della controversia e domanda
La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione ipotecaria del 9 settembre 2024, formalità n. 22989 (gen.) e n. 2748 (part.), riferita ai carichi indicati nelle pagine riservate al "dettaglio delle somme da pagare"
(IRPEF / addizionali, IVA, IRAP per annualità 2013 – 2014 - 2015).
2) Sull'eccezione preliminare di inammissibilità
La resistente sostiene che la comunicazione preventiva sarebbe stata notificata il 5 ottobre 2023 e che le censure andavano proposte contro tale atto entro i 60 giorni ex art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
La Corte ritiene di poter prescindere dall'inquadramento in rito, poiché i motivi di ricorso risultano comunque infondati nel merito (come infra), con conseguente rigetto della domanda.
3) Sul primo motivo: asserita omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 - bis, D.
P.R. n. 602 del 1973
Il motivo è infondato.
La ricorrente afferma apoditticamente di non aver mai ricevuto la comunicazione preventiva e richiama giurisprudenza di legittimità sulla nullità dell'ipoteca in caso di omissione del contraddittorio endoprocedimentale.
Tuttavia, dagli atti risulta che l'Agente della Riscossione ha emesso e prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 29 settembre 2023, indirizzata al domicilio della contribuente in IT (BA), contenente:
- l'invito al pagamento entro 30 giorni dalla notifica;
- la avvertenza di iscrizione ipotecaria in mancanza;
- l'indicazione della tutela impugnatoria entro 60 giorni dalla notifica per i crediti tributari.
Soprattutto, la resistente ha dedotto la notifica in data 5 ottobre 2023 e ha dichiarato di aver depositato la relata di notifica (allegato 3 alle controdeduzioni).
Ne discende che, nella sequenza procedimentale, il presidio previsto dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R.
602/1973 risulta attivato.
La doglianza della ricorrente, dunque, si riduce a una mera negazione di ricezione che, a fronte della documentazione di notifica prodotta in giudizio dall'Agenzia resistente, non è idonea a scardinare la legittimità dell'azione cautelare.
4) Sul secondo motivo: pretesa incompetenza territoriale
Anche tale motivo è infondato.
La ricorrente invoca la propria residenza in provincia di Bari per sostenere l'incompetenza della sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Taranto.
La resistente replica evidenziando la natura di Agente della riscossione per l'intero territorio nazionale e, comunque, l'irrilevanza invalidante di una eventuale “incompetenza relativa”, richiamando anche il principio di cui all'art. 21-octies, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando il carattere vincolato dell'atto richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità. Il Collegio condivide tale impostazione: la censura, così come prospettata, non evidenzia un concreto vulnus difensivo né un'effettiva incidenza sul contenuto del provvedimento cautelare;
pertanto, non può condurre all'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
5) Conclusione e spese
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato e l'iscrizione ipotecaria del 09/09/2024 va confermata.
Le spese sono compensate, in conformità al dispositivo, avuto riguardo alla natura delle questioni dedotte e all'andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I – rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'impugnata iscrizione ipotecaria effettuata in data 9 settembre 2024.
Spese compensate.
Così deciso in Taranto l'8 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
MO TE