Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.
Articolo 1 della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 2
- Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Articolo 1 della Legge 10 gennaio 2004, n. 12
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27 gennaio 2004
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