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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GQ01756-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GQ01756-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GQ01756-2024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento oggetto di odierna impugnazione è conseguenza di una più vasta attività di indagine nei confronti della società Consortile Società_1.
Dall'attività istruttoria emergeva un'articolata frode fiscale compiuta attraverso le attività delle Società consorziate, con al vertice il Sig. Nominativo_1 nel ruolo di amministratore e socio di fatto con il potere di decidere le attività lecite e illecite delle partecipanti.
Le ditte eseguivano materialmente i lavori presso le imprese committenti del consorzio, utilizzando manodopera regolarmente assunta e retribuita, quindi, emettevano regolari fatture nei confronti del consorzio per le prestazioni eseguite (fatturato attivo).
Tuttavia, esse utilizzavano altresì fatture fittizie (fatturato passivo) emesse da numerose società cartiere, riconducibili al Sig. Nominativo_1 o a prestanomi conniventi, sorte esclusivamente per l'emissione sistematica di fatture per servizi mai realizzati al solo scopo di abbattere il reddito imponibile e creare ad arte consistenti crediti IVA.
Le consorziate, tra cui la Società_2 SRLS, il cui legale rappresentante e socio unico per l'anno d'imposta 2014 risultava essere l'odierno ricorrente Ricorrente_1
, compensavano in molti casi i debiti tributari con crediti fiscali inesistenti, al fine di non versare le imposte dovute.
L'Ufficio ha pertanto recuperato a tassazione i maggiori redditi confluiti al socio di diritto, distribuzione di utili extra contabili, a seguito del recupero a tassazione di un maggior reddito in capo alla Società_2
SRLS per un importo di euro 624.880,00 per l'indebita deduzione di componenti negativi a fronte di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti accertate con avviso n. THL03GC01441/2022.
Tenuto conto della figura ricoperta dal signor Nominativo_1 ritenuto titolare di fatto o socio occulto in conseguenza della quale veniva imputata allo stesso, con separati avvisi di accertamento, la quota del 50%, veniva imputata all'odierno ricorrente Ricorrente_1 , legale rappresentate della Società_2
SRLS e socio di diritto, la restante quota del 50 con l'avviso di accertamento n.
THL01GQ01648-2023 oggetto della presente impugnazione.
Il ricorrente eccepisce, in via preliminare assorbente, l'incompetenza territoriale della Direzione Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al comma 2, dell'articolo 4, D.Lgs. 218/1997 che stabilisce che l'Ufficio competente all'accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati.
Nel merito eccepisce l'illegittimità della pretesa vantata con l'avviso di accertamento impugnato, poiché, alla luce del comma 5 bis dell'articolo 7 del D. Lgs. 546/1992, l'Ufficio non avrebbe fornito prova della violazione da parte della società e della distribuzione degli utili extra contabili al socio.
Argomenta inoltre che la dimostrazione che il sig. Ricorrente_1 sia stato estraneo all'amministrazione della società Società_2 s.r.l.s., essendosi trattato di un mero prestanome, ed anche alla
“spartizione” del reddito derivante dalle false fatturazioni effettuate dalla società “cartiere” “Società_3 s.r.l. s.” e “Società_4 s.r.l.s.”, emerge con chiarezza dagli atti dell'indagine penale, che sono state richiamate dalle stesse motivazioni degli atti impositivi della D.P.A.E. di Parma. Afferma la difesa del ricorrente che nell'avviso di accertamento notificato alla società Società_2 s.r.l.s. è lo stesso Ufficio che sottolinea quanto segue:
- nell'Ordinanza di applicazione di misura cautelari personali e reali n. 2812/2019 RG GIP
“sono descritte le indagini che hanno messo in evidenza il ruolo di spicco del sig. Nominativo_1, quale figura che domina e dirige le attività lecite ed illecite degli operatori che partecipano al consorzio ( Società_1 e soci consorziati), principale attore nonché beneficiario di un articolato e collaudato sistema di frode fiscale al quale, per tali ragioni, è stato attribuito il ruolo di amministratore di fatto delle società consorziate”: è il sig. Nominativo_1 che domina e dirige tutte le società che partecipano al consorzio e, soprattutto, è il beneficiario della frode fiscale…”
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare non ha pregio.
La novella legislativa citata prevede che l'Ufficio competente all'accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati, con unico atto ed in contraddittorio con ciascun soggetto.
In sintesi, l'ufficio che emette l'atto trainante sulla società ha la competenza legale per gestire l'intera filiera dell'accertamento per trasparenza, inclusi gli atti riflessi sui soci.
Al riguardo, l'art. 41 del D.Lgs. n. 13 del 2024 ha disposto che “L'articolo 1 [del medesimo d.lgs. n. 13, n.d.
r.] si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 …”.
Nella fattispecie l'avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il reddito a carico della società Società_2 n. THB03CH01098/2021, atto presupposto all'avviso di accertamento a carico del socio Ricorrente_1
, è stato emesso nel 2021 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna all'epoca competente in base al domicilio fiscale della società nel rispetto dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 600 del
1973; il suddetto avviso societario è stato notificato in data 24 dicembre 2021 ed è divenuto definitivo per mancata opposizione.
Pertanto il procedimento di accertamento in capo alla società – ovvero quello “trainante” in termini di competenza, è stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della nuova norma e nel nel vigore delle precedenti disposizioni ed essendo divenuto definitivo per mancata opposizione rende inapplicabile al caso di specie la novella legislativa in materia di competenza.
Nel merito, giusto orientamento giurisprudenziale consolidato in termini, in presenza di una società di capitali con un numero ristretto di soci, la semplice esistenza di utili non dichiarati comporta la loro imputazione diretta ai soci, a meno che questi ultimi non riescano a fornire una prova contraria adeguata.
L'onere della prova, pertanto, si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare con elementi concreti che gli utili accertati dall'Amministrazione finanziaria non siano stati effettivamente percepiti dai soci.
La presunzione, ossia, deve essere contrastata con la produzione di una prova contraria rigorosa, che dimostri in modo certo e documentato che gli utili siano stati accantonati dalla società e non distribuiti, oppure che siano stati reinvestiti in attività aziendali.
Un ulteriore elemento che può contribuire al superamento della presunzione riguarda la posizione del socio all'interno della compagine sociale.
Se il contribuente riesce a provare la sua totale estraneità alla gestione e conduzione della società, dimostrando di aver rivestito un ruolo meramente formale senza alcuna partecipazione attiva alla gestione aziendale, allora la presunzione può essere ritenuta superata.
A questa impostazione ha aderito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza del 2 febbraio 2025, riconoscendo la possibilità per il socio di sottrarsi alla tassazione sugli utili extracontabili qualora venga provata in modo rigoroso la sua assenza di coinvolgimento nelle decisioni aziendali.
Nella fattispecie non pare che il ricorrente abbia fornito tale prova né avrebbe del resto potuto fornirla atteso che risulta essere socio al 100% nonché legale rappresentante della società accertata.
Né pare abbia pregio, sotto questo profilo, il richiamo di parte ricorrente alle risultanze della vicenda penale che vedrebbe il Ricorrente_1 come mero prestanome estraneo alla governance della società atteso che, quanto alla figura dell'odierno ricorrente e al suo ruolo nel meccanismo fraudolento, nella sentenza GUP n. 501/2020 di condanna si legge, quanto segue:
“Nominativo_1_1 , amministratore di fatto Società_2 SRLS, in concorso con Ricorrente_1 , amministratore di diritto sino al 2015, si sono resi responsabili del reato di cui all'articolo 2 del d. lgs, 74/2000, in quanto al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 elementi passivi fittizi..”
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GQ01756-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GQ01756-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01GQ01756-2024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento oggetto di odierna impugnazione è conseguenza di una più vasta attività di indagine nei confronti della società Consortile Società_1.
Dall'attività istruttoria emergeva un'articolata frode fiscale compiuta attraverso le attività delle Società consorziate, con al vertice il Sig. Nominativo_1 nel ruolo di amministratore e socio di fatto con il potere di decidere le attività lecite e illecite delle partecipanti.
Le ditte eseguivano materialmente i lavori presso le imprese committenti del consorzio, utilizzando manodopera regolarmente assunta e retribuita, quindi, emettevano regolari fatture nei confronti del consorzio per le prestazioni eseguite (fatturato attivo).
Tuttavia, esse utilizzavano altresì fatture fittizie (fatturato passivo) emesse da numerose società cartiere, riconducibili al Sig. Nominativo_1 o a prestanomi conniventi, sorte esclusivamente per l'emissione sistematica di fatture per servizi mai realizzati al solo scopo di abbattere il reddito imponibile e creare ad arte consistenti crediti IVA.
Le consorziate, tra cui la Società_2 SRLS, il cui legale rappresentante e socio unico per l'anno d'imposta 2014 risultava essere l'odierno ricorrente Ricorrente_1
, compensavano in molti casi i debiti tributari con crediti fiscali inesistenti, al fine di non versare le imposte dovute.
L'Ufficio ha pertanto recuperato a tassazione i maggiori redditi confluiti al socio di diritto, distribuzione di utili extra contabili, a seguito del recupero a tassazione di un maggior reddito in capo alla Società_2
SRLS per un importo di euro 624.880,00 per l'indebita deduzione di componenti negativi a fronte di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti accertate con avviso n. THL03GC01441/2022.
Tenuto conto della figura ricoperta dal signor Nominativo_1 ritenuto titolare di fatto o socio occulto in conseguenza della quale veniva imputata allo stesso, con separati avvisi di accertamento, la quota del 50%, veniva imputata all'odierno ricorrente Ricorrente_1 , legale rappresentate della Società_2
SRLS e socio di diritto, la restante quota del 50 con l'avviso di accertamento n.
THL01GQ01648-2023 oggetto della presente impugnazione.
Il ricorrente eccepisce, in via preliminare assorbente, l'incompetenza territoriale della Direzione Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al comma 2, dell'articolo 4, D.Lgs. 218/1997 che stabilisce che l'Ufficio competente all'accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati.
Nel merito eccepisce l'illegittimità della pretesa vantata con l'avviso di accertamento impugnato, poiché, alla luce del comma 5 bis dell'articolo 7 del D. Lgs. 546/1992, l'Ufficio non avrebbe fornito prova della violazione da parte della società e della distribuzione degli utili extra contabili al socio.
Argomenta inoltre che la dimostrazione che il sig. Ricorrente_1 sia stato estraneo all'amministrazione della società Società_2 s.r.l.s., essendosi trattato di un mero prestanome, ed anche alla
“spartizione” del reddito derivante dalle false fatturazioni effettuate dalla società “cartiere” “Società_3 s.r.l. s.” e “Società_4 s.r.l.s.”, emerge con chiarezza dagli atti dell'indagine penale, che sono state richiamate dalle stesse motivazioni degli atti impositivi della D.P.A.E. di Parma. Afferma la difesa del ricorrente che nell'avviso di accertamento notificato alla società Società_2 s.r.l.s. è lo stesso Ufficio che sottolinea quanto segue:
- nell'Ordinanza di applicazione di misura cautelari personali e reali n. 2812/2019 RG GIP
“sono descritte le indagini che hanno messo in evidenza il ruolo di spicco del sig. Nominativo_1, quale figura che domina e dirige le attività lecite ed illecite degli operatori che partecipano al consorzio ( Società_1 e soci consorziati), principale attore nonché beneficiario di un articolato e collaudato sistema di frode fiscale al quale, per tali ragioni, è stato attribuito il ruolo di amministratore di fatto delle società consorziate”: è il sig. Nominativo_1 che domina e dirige tutte le società che partecipano al consorzio e, soprattutto, è il beneficiario della frode fiscale…”
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare non ha pregio.
La novella legislativa citata prevede che l'Ufficio competente all'accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati, con unico atto ed in contraddittorio con ciascun soggetto.
In sintesi, l'ufficio che emette l'atto trainante sulla società ha la competenza legale per gestire l'intera filiera dell'accertamento per trasparenza, inclusi gli atti riflessi sui soci.
Al riguardo, l'art. 41 del D.Lgs. n. 13 del 2024 ha disposto che “L'articolo 1 [del medesimo d.lgs. n. 13, n.d.
r.] si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 …”.
Nella fattispecie l'avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il reddito a carico della società Società_2 n. THB03CH01098/2021, atto presupposto all'avviso di accertamento a carico del socio Ricorrente_1
, è stato emesso nel 2021 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna all'epoca competente in base al domicilio fiscale della società nel rispetto dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 600 del
1973; il suddetto avviso societario è stato notificato in data 24 dicembre 2021 ed è divenuto definitivo per mancata opposizione.
Pertanto il procedimento di accertamento in capo alla società – ovvero quello “trainante” in termini di competenza, è stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della nuova norma e nel nel vigore delle precedenti disposizioni ed essendo divenuto definitivo per mancata opposizione rende inapplicabile al caso di specie la novella legislativa in materia di competenza.
Nel merito, giusto orientamento giurisprudenziale consolidato in termini, in presenza di una società di capitali con un numero ristretto di soci, la semplice esistenza di utili non dichiarati comporta la loro imputazione diretta ai soci, a meno che questi ultimi non riescano a fornire una prova contraria adeguata.
L'onere della prova, pertanto, si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare con elementi concreti che gli utili accertati dall'Amministrazione finanziaria non siano stati effettivamente percepiti dai soci.
La presunzione, ossia, deve essere contrastata con la produzione di una prova contraria rigorosa, che dimostri in modo certo e documentato che gli utili siano stati accantonati dalla società e non distribuiti, oppure che siano stati reinvestiti in attività aziendali.
Un ulteriore elemento che può contribuire al superamento della presunzione riguarda la posizione del socio all'interno della compagine sociale.
Se il contribuente riesce a provare la sua totale estraneità alla gestione e conduzione della società, dimostrando di aver rivestito un ruolo meramente formale senza alcuna partecipazione attiva alla gestione aziendale, allora la presunzione può essere ritenuta superata.
A questa impostazione ha aderito la Corte di Cassazione nella recente ordinanza del 2 febbraio 2025, riconoscendo la possibilità per il socio di sottrarsi alla tassazione sugli utili extracontabili qualora venga provata in modo rigoroso la sua assenza di coinvolgimento nelle decisioni aziendali.
Nella fattispecie non pare che il ricorrente abbia fornito tale prova né avrebbe del resto potuto fornirla atteso che risulta essere socio al 100% nonché legale rappresentante della società accertata.
Né pare abbia pregio, sotto questo profilo, il richiamo di parte ricorrente alle risultanze della vicenda penale che vedrebbe il Ricorrente_1 come mero prestanome estraneo alla governance della società atteso che, quanto alla figura dell'odierno ricorrente e al suo ruolo nel meccanismo fraudolento, nella sentenza GUP n. 501/2020 di condanna si legge, quanto segue:
“Nominativo_1_1 , amministratore di fatto Società_2 SRLS, in concorso con Ricorrente_1 , amministratore di diritto sino al 2015, si sono resi responsabili del reato di cui all'articolo 2 del d. lgs, 74/2000, in quanto al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 elementi passivi fittizi..”
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00.