Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2025, proposto da
Ipas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EL Di IF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato MI RS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
e la conseguente declaratoria di illegittimità
- del silenzio inadempimento, ovvero del silenzio rifiuto, formatosi, sull’istanza del 30.04.2024, per il rilascio di autorizzazioni all’installazione di impianti di arredo urbano e pubblicitario di minimo ingombro, quali le transenne-parapedonali;
- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, in riscontro alla formulata richiesta, un provvedimento amministrativo espresso, in ragione della sussistenza dei presupposti di legge;
- dell’obbligo dell’Amministrazione di rendere un provvedimento espresso, di assenso o diniego, sussistendone i requisiti normativi, in riscontro all’istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Vista la memoria del 3.3.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CE LA e uditi per le parti i difensori LO BA, in sostituzione di EL Di IF, per la parte ricorrente e MI RS per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito con ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Trani sulle richieste della medesima Ipas S.p.a. in data 30.5.2024 volta al rilascio di autorizzazioni per la collocazione, sul territorio comunale di Trani, di n. 11 gruppi di transenne para-pedonali.
Con memoria depositata il 3.3.2026 l’istante ha rappresentato che, in corso di causa, il Comune di Trani ha emanato il titolo abilitativo di interesse della ricorrente.
L’amministrazione comunale giunge alle medesime conclusioni in ordine alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con memoria del 25.2.2026 ovvero di originario difetto di interesse, insistendo per il rigetto della richiesta di condanna alle spese del giudizio.
In relazione a quanto precede, appare evidente come la richiesta della deducente risulti aver ottenuto un riscontro dalla suddetta Amministrazione, che ha risposto alle richieste di autorizzazione sopra indicate, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Ritenuto di compensare le spese di lite alla luce della condotta dell’Amministrazione, che dopo la costituzione in giudizio e l’interlocuzione con la parte ha dato seguito al procedimento amministrativo adottando un provvedimento espresso e ciò anche tenuto conto dell’assenso espressa dalla ricorrente nell’ultima memoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE LA |
IL SEGRETARIO