Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00919/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2025, proposto da
GY Transport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Casarrubia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mascalucia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Rita Liuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IG RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Gaetano Pulvirenti e Francesco Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Mascalucia n. 27 del 21 luglio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mascalucia e di IG RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa NU UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. 23957 del 2 agosto 2018, il Comune di Mascalucia autorizzava la società GY OR S.r.l. alla realizzazione di un “ opificio artigianale destinato alla lavorazione e trasformazione di rottami metallici e non ” sul lotto di terreno sito nell’area artigianale di c.da Marretti, acquistato dalla società giusta contratto di compravendita del 22 dicembre 2017.
Con successivo D.D.S. n. 1207 del 19 ottobre 2021, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità autorizzava la GY OR S.r.l. all’esercizio di ulteriori attività, quali quelle di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi o parti di essi, nonché allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, il Comune di Mascalucia chiedeva chiarimenti alla società in ordine alle possibili emissioni nocive e insalubri generate dall’attività esercitata (inserita nella parte I, sez. C, punto 9) dell’elenco delle industrie insalubri del D.M. 5 settembre 1994, pubblicato in G.U. n. 220 del 20 settembre 1994).
Con istanza prot. n. 6123 del 26 febbraio 2025, il Sindaco invitava l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ad annullare in autotutela l’autorizzazione rilasciata alla GY OR S.r.l. in ragione della violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.D.S. n. 1207 del 19 ottobre 2021, esercitando i poteri di cui all’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.
In riscontro, l’Assessorato chiedeva la convocazione di un tavolo tecnico, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti.
In quella sede, emergevano criticità nel monitoraggio dell’attività esercitata dalla GY Transport S.r.l., in ragione degli inadempimenti della stessa società nella trasmissione dei dati utili a tal fine.
In conseguenza, con ordinanza n. 27 del 21 luglio 2025, il Comune di Mascalucia ordinava, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, la sospensione delle attività esercitate dalla GY OR S.r.l. (ad eccezione di quelle espressamente autorizzate con provvedimento n. 3 del 2 agosto 2018), fino all’esito favorevole delle campagne di monitoraggio ambientale e all’esecuzione delle opere di mitigazione acustica e ambientale (in particolare per l’abbattimento delle emissioni sonore prodotte dai macchinari).
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la GY OR S.r.l., censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in relazione all’art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 – Difetto del presupposto della contingibilità.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, difettando il requisito della contingibilità richiesto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, posto che l’ordinamento prevede per fronteggiare situazioni come quella in esame il rimedio tipico di cui all’art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del T.U.E.L. – Difetto del presupposto dell’urgenza – Eccesso di potere per sviamento, travisamento di fatti e presupposti – Difetto di motivazione e istruttoria carente.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che l’ordinanza sia stata illegittimamente adottata in mancanza di una situazione di emergenza sanitaria o di igiene pubblica da fronteggiare, essendo contestate soltanto alcune inadempienze, suscettibili sì di esporre a pericolo la salute pubblica, ma senza, allo stato, alcun concreto pregiudizio;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del T.U.E.L – Difetto del limite temporale.
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancata fissazione di un limite temporale di efficacia alla disposta sospensione;
IV. Mancata impugnazione del D.D.G. 1042/2021 in ordine alla localizzazione dell’impianto - Violazione e falsa applicazione degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 – Eccesso di potere per istruttoria carente e per violazione del principio di proporzionalità.
Col quarto motivo, la ricorrente evidenzia che il Comune di Mascalucia, se del caso, avrebbe dovuto dettare le prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 nel procedimento che si è concluso con l’adozione del D.D.S. n. 1042/2021 o in occasione del successivo procedimento di modifica, avviato dalla ricorrente nell’anno 2022 per aumento della potenzialità, non potendo sospendere - sic et simpliciter - l’esercizio di un’attività già autorizzata.
La ricorrente lamenta, poi, l’insufficiente istruttoria tenuta dal Comune.
In ultimo, la società sostiene che, in ossequio al principio di proporzionalità, il Comune avrebbe dovuto dapprima dettare prescrizioni preventive e, una volta verificatene la inosservanza, adottare un provvedimento sospensivo a tempo determinato.
Resiste al ricorso il Comune di Mascalucia, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato e deducendone l’infondatezza nel merito.
Si costituisce in giudizio anche il sig. IG RA, proprietario di immobile sito nell’area ove la GY OR S.r.l. esercita la propria attività, chiedendo che il contraddittorio sia integrato rispetto ai proprietari degli altri immobili siti nella zona, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti indicati nell’ordinanza gravata e insistendo per il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene destituite di fondamento le eccezioni d’inammissibilità del ricorso formulate per mancata impugnazione di alcuni atti richiamati nel provvedimento impugnato (ossia la nota dell’ARPA prot. n. 12677 del 24 aprile 2025, la nota dell’Assessorato Regionale prot. n. 15801 del 28 aprile 2025, la nota della Città Metropolitana di Catania del 16 aprile 2025 e le note inviate dal Comune di Mascalucia prot. n. 5248 del 18 febbraio 2025 e prot. n. 8581 e del 20 marzo 2025) in quanto trattasi di note interlocutorie, prive di immediata lesività.
I verbali degli incontri dei tavoli tecnici tenutisi presso il Comune di Mascalucia in data 11 aprile 2025 e 16 maggio 2025 sono, poi, stati impugnati solo ove occorra, costituendo presupposti istruttori dell’ordinanza che radica l’interesse a ricorrere della GY Transport S.r.l.
Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che il contraddittorio sia stato instaurato correttamente, in quanto i proprietari degli immobili siti nella zona in cui la GY Transport S.r.l. svolge la propria attività non sono parti necessarie nel presente giudizio di annullamento.
Come infatti si desume dagli artt. 27, comma 1, 41, comma 2, primo periodo, c.p.a. “ nel giudizio di annullamento le parti necessarie sono identificate alla sola stregua dell’atto impugnato. Accanto alla titolarità di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quello del ricorrente, occorre che questi sia formalmente «individuato» nell’atto impugnato (invece, per le azioni di condanna l’ultimo periodo dello stesso art. 41, comma 2, include, tra le parti necessarie, anche gli «eventuali beneficiari dell’atto illegittimo»). Per i soli controinteressati (anche) formali, ma non intimati, il codice di rito prescrive l’integrazione del contraddittorio come condizione di validità della sentenza. Si tratta di una opzione tecnica che ‒ senza rendere impossibile o estremamente difficile il diritto di difesa dei controinteressati non «individuati» nell’atto, i quali possono comunque intervenire nel giudizio (di primo e secondo grado) e proporre opposizione di terzo avverso la sentenza pregiudizievole resa inter alios (l’art. 102 c.p.a. riconosce all’interventore «titolare di una posizione giuridica autonoma» anche la legittimazione ad appellare) ‒ intende, nel bilanciamento non irragionevole di tutti i valori costituzionali coinvolti, evitare al ricorrente e al giudice una impervia opera di investigazione dei portatori di situazioni giuridiche antagoniste (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 06/12/2023 n. 10589) ” (T.A.R. Latina Lazio sez. II, 14 novembre 2025, n. 975).
In ultimo, ritiene il Collegio di ammettere il deposito tardivo dei documenti, effettuato dalla società ricorrente in data 6 marzo 2026, in quanto rilevanti ai fini della decisione e successivi alla scadenza dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente sono “ la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo ” (Consiglio di Stato sez. V, 27 giugno 2025, n. 5610).
Inoltre, “ l’ordinanza contingibile e urgente può essere sindacata per l’insussistenza di taluno dei suoi presupposti e, dunque, per l’insussistenza della contingibilità e/o dell’urgenza, nonché quando, pur sussistendone i presupposti per l’emanazione, il provvedimento violi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità ” (Consiglio di Stato sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 9483).
Nel caso di specie, osserva il Collegio che il Sindaco ha correttamente segnalato la problematica all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sollecitando l’applicazione delle misure di cui all’art. 208 del Codice dell’ambiente.
In conseguenza, l’Assessorato Regionale si è attivato, convocando un tavolo tecnico per discutere con gli enti coinvolti su eventuali disfunzioni o irregolarità del centro di smaltimento di rifiuti gestito dalla GY Transport S.r.l. (cfr. nota assessorile prot. n. 11705 del 26 marzo 2025 e nota del Comune di Mascalucia prot. n. 10477 del 3 aprile 2025).
Il Comune ha, tuttavia, ritenuto di non poter attendere i tempi di conclusione del procedimento; da qui l’adozione dell’ordinanza impugnata.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’ordinanza così adottata difetti dei due presupposti della contingibilità e dell’urgenza.
Quanto all’incombenza del pericolo per la pubblica incolumità:
- con nota prot. n. 12000/2025 del 28 febbraio 2025, la Città Metropolitana di Catania comunicava gli esiti del sopralluogo presso l’impianto, osservando che “ non sono state rilevate emissioni odorigene ”;
- all’esito degli accertamenti ispettivi effettuati in data 11 giugno 2025 presso il centro di demolizione e rottamazione di veicoli a motore gestito dalla società, l’ARPA, pur riscontrando la violazione di alcune prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzatorio n. 1287/2021, precisava che “ per quanto a oggi riscontrato, la condotta della persona responsabile della violazione, non risulta aver cagionato danni o pericoli alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche ”. Per tale ragione, l’ARPA riteneva possibile applicare la procedura di estinzione dei reati ex art 318 bis e ss. del d.lgs. n. 152/2006, che consente al contravventore di accedere alle prescrizioni previste dall’art. 318 ter del medesimo decreto.
In conseguenza, ritiene il Collegio che il pericolo alla pubblica incolumità, prospettato nel provvedimento impugnato, fosse fronteggiabile mediante gli specifici rimedi previsti dal d.lgs. n. 152/2006, senza necessitare di un intervento extra ordinem del Sindaco.
E ciò anche considerato l’atteggiamento collaborativo tenuto dalla GY Transport S.r.l. per rimediare alle inadempienze accertate.
Invero, riguardo alla collocazione di una barriera a verde lungo i muri di recinzione, con verbale del 7 maggio 2025, il Comune constatava che “ la ditta…ha in corso la modifica avviata della barriera a verde preesistente lungo i muri di recinzione lato ovest ed est con sostanziale ampliamento e potenziamento della stessa rispetto all’originario impianto ”.
Con riguardo agli autocontrolli da effettuare ex art. 2 del D.D.S. n. 1207/2021:
- già in data 5 giugno 2025, la società chiedeva all’ARPA un sopralluogo congiunto sui luoghi al fine di coordinare il posizionamento delle postazioni di misurazione delle polveri ex art. 2 del D.D.S. n. 1207/2021;
- seguiva in data 15 luglio 2025 un tavolo tecnico, in cui venivano concordate le metodologie analitiche da applicare e venivano valutati i possibili siti di campionamento.
Ciò che, di fatto, ha impedito di dar corso al monitoraggio sull’attività esercitata dalla GY Transport S.r.l. è piuttosto l’adozione dell’ordinanza impugnata.
Come, infatti, evidenziato dall’ARPA durante il tavolo tecnico del 4 agosto 2025, la sospensione disposta dal provvedimento impugnato di ogni attività esercitata dalla GY Transport S.r.l. (ad eccezione di quelle espressamente autorizzate con provvedimento dello SUAP n. 3/2018) impedisce o, comunque, “ influenza fortemente l’effettuazione delle misure che se non riferite alle normali attività lavorative, perdono significato rendendo nulla la loro validità ”.
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata appare, altresì, sproporzionata rispetto al fine perseguito.
Nell’ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti nel settore dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti, lo stesso art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce un criterio di gradualità nell’applicazione delle misure volte a rimediare alle violazioni delle prescrizioni stabilite (di cui il Comune non ha tenuto conto), disponendo che “ Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente ” (comma 13).
Da ultimo, in data 26 febbraio 2026, l’ARPA ha eseguito un sopralluogo presso l’impianto da cui è risultato che la GY Transport S.r.l. ha ottemperato a tutte le prescrizioni impartite, risolvendo le criticità precedentemente riscontrate.
In particolare, “ Rispetto alle criticità ambientali connesse ad una errata gestione/distribuzione dei rifiuti trattati dall’impianto, si è riscontrato il ripristino dello stato dei luoghi ”.
Infine, è opportuno evidenziare che l’autorizzazione regionale - in virtù della quale la GY Transport S.r.l. gestisce l’impianto di rifiuti e che ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n.152/2006, e ss.mm.ii. sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico - che viene in questa sede censurata sia dal Comune che dal sig. RA sotto diversi profili (in particolare, per il mancato rispetto della destinazione urbanistica dell’area e l’inosservanza delle distanze minime dalle abitazioni), non è mai stata oggetto di impugnazione.
A fronte di un’attività economica regolarmente autorizzata, ritiene il Collegio che seppur “ Il c.d. “ principio di precauzione”, di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi ”, nondimeno “ la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura ” (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3177).
Per tali assorbenti motivi, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, fermo restante l’obbligo per l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell’ARPA di portare a conclusione i controlli attivati ex art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
NU UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU UC | GI EG |
IL SEGRETARIO