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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 36701/2023 2024
TRA
(con l'Avv. Vanessa Alonzi) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Luca Capilupi) CP_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica riscontrata nella parte ricorrente è pari al 14 per cento;
Condanna l' al pagamento dell' indennizzo in capitale ai sensi del D.lgs. 389 del 2000; CP_1 Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;
CP_1
60 giorni per la motivazione.
Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente, dipendente di in qualità di conducente di CP_2 autobus dal 28 febbraio 2005, deduceva che in data 27 maggio 2022, alle ore 9.35 circa, mentre si recava con il proprio monopattino sul posto di lavoro presso il deposito Ponte Mammolo, subiva un grave infortunio, riportando ferite al corpo e al viso.
Affrontati interventi chirurgici mirati e ricevute le necessarie cure, veniva sottoposto in data 12 ottobre
2022 a visita dal medico aziendale competente che metteva giudizio di idoneità alla mansione specifica con conseguente rientro a lavoro.
Avviata la pratica amministrativa presso l' detto Istituto riconosceva il nesso di causalità e l'infortunio CP_1 in itinere accertando nel ricorrente un'invalidità permanente pari al'8 %.
Presentata l'opposizione ai sensi dell'art. 104 T.U, il ricorrente avviava il presente giudizio al fine di vedere accertatato il maggior grado di inabilità temporanea assoluta nella misura del 18 %.
Si costituiva in giudizio assumendo che la domanda fosse infondata stante la corretta valutazione già intervenuta degli esiti dell'infortunio.
Integratosi il contraddittorio, disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa veniva discussa e decisa.
Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
In via preliminare, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia CP_1 carattere permanente. Mentre infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965, la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico
(definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16 %, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Fatte queste premesse veniamo all'esame del caso concreto.
Convincenti sono le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che appaiono corrette in quanto espressione della scrupolosa valutazione secondo criteri medici legali correnti dell'entità del danno e da intendersi qui integralmente riportate. Risulta anche accertata la regolarità dell' iter attraverso il quale ha espletato il suo incarico.
Preme riportare qui il brano della perizia di interesse.
Dichiara il CTU con riferimento al ricorrente “Il Sig. nell'infortunio del 27.5.2022 riportava un Parte_1 trauma facciale con frattura delle ossa proprie del naso;
valido traumatismo dell'arto superiore destro con frattura scomposta del trochite e frattura composta del collo chirurgico dell'omero, chirurgicamente trattato con associata lesione del tendine del sovraspinoso destro, i cui esiti debbono essere valutati nella misura del 14% (quattordicipercento) secondo tabelle di Legge, a decorrere dalla data di infortunio”.
Preme evidenziare che nella redazione del dispositivo non è stato precisata la data di decorrenza della menomazione della integrità psico-fisica accertata nella misura del 14%; pertanto dopo le parole “14 per cento” vanno aggiunte le seguenti “a decorrere dalla data di infortunio” come ha precisato il CTU.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 36701/2023 2024
TRA
(con l'Avv. Vanessa Alonzi) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Luca Capilupi) CP_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica riscontrata nella parte ricorrente è pari al 14 per cento;
Condanna l' al pagamento dell' indennizzo in capitale ai sensi del D.lgs. 389 del 2000; CP_1 Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;
CP_1
60 giorni per la motivazione.
Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente, dipendente di in qualità di conducente di CP_2 autobus dal 28 febbraio 2005, deduceva che in data 27 maggio 2022, alle ore 9.35 circa, mentre si recava con il proprio monopattino sul posto di lavoro presso il deposito Ponte Mammolo, subiva un grave infortunio, riportando ferite al corpo e al viso.
Affrontati interventi chirurgici mirati e ricevute le necessarie cure, veniva sottoposto in data 12 ottobre
2022 a visita dal medico aziendale competente che metteva giudizio di idoneità alla mansione specifica con conseguente rientro a lavoro.
Avviata la pratica amministrativa presso l' detto Istituto riconosceva il nesso di causalità e l'infortunio CP_1 in itinere accertando nel ricorrente un'invalidità permanente pari al'8 %.
Presentata l'opposizione ai sensi dell'art. 104 T.U, il ricorrente avviava il presente giudizio al fine di vedere accertatato il maggior grado di inabilità temporanea assoluta nella misura del 18 %.
Si costituiva in giudizio assumendo che la domanda fosse infondata stante la corretta valutazione già intervenuta degli esiti dell'infortunio.
Integratosi il contraddittorio, disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa veniva discussa e decisa.
Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
In via preliminare, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia CP_1 carattere permanente. Mentre infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965, la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico
(definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16 %, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Fatte queste premesse veniamo all'esame del caso concreto.
Convincenti sono le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che appaiono corrette in quanto espressione della scrupolosa valutazione secondo criteri medici legali correnti dell'entità del danno e da intendersi qui integralmente riportate. Risulta anche accertata la regolarità dell' iter attraverso il quale ha espletato il suo incarico.
Preme riportare qui il brano della perizia di interesse.
Dichiara il CTU con riferimento al ricorrente “Il Sig. nell'infortunio del 27.5.2022 riportava un Parte_1 trauma facciale con frattura delle ossa proprie del naso;
valido traumatismo dell'arto superiore destro con frattura scomposta del trochite e frattura composta del collo chirurgico dell'omero, chirurgicamente trattato con associata lesione del tendine del sovraspinoso destro, i cui esiti debbono essere valutati nella misura del 14% (quattordicipercento) secondo tabelle di Legge, a decorrere dalla data di infortunio”.
Preme evidenziare che nella redazione del dispositivo non è stato precisata la data di decorrenza della menomazione della integrità psico-fisica accertata nella misura del 14%; pertanto dopo le parole “14 per cento” vanno aggiunte le seguenti “a decorrere dalla data di infortunio” come ha precisato il CTU.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli