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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHETTI MARINA, Presidente
BONAMARTINI CESARE, OR
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N.30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022BS0276870
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi la nullità, ovvero di annullare, in tutto o in parte, l'atto impugnato per i plurimi motivi di diritto gradatamente esposti. Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2022BS0276870, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Provinciale –
Territorio, con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava la categoria catastale dei fabbricati di proprietà del contribuente, siti nel territorio del Comune di Pozzolengo, in indirizzo_1 (fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola) a D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) ovvero D/2
(alberghi e pensioni).
L'Agenzia del Territorio procedeva a tale rettifica in relazione agli immobili di cui al NCT Comune di Pozzolengo, dati catastali_1 a seguito del disconoscimento del requisito della ruralità degli immobili in questione in quanto non sussistente il requisito di “prevalenza”, richiesto per le attività connesse di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile”.
Tale conclusione muoveva dalla dichiarazione vitivinicola Regione Lombardia presentata dal contribuente relativa alla vendemmia 2021-2022, laddove risultava che “l'uva raccolta (dai terreni di proprietà o in conduzione) è pari a Kg 95.091 di cui Kg 37.451 vinificata in proprio e Kg 57.640 ceduta a terzi. L'uva ricevuta da terzi risulta pari a Kg 343.594. Il totale di uva vinificata è pari a Kg 381.045 (37.451+343.594), pertanto non risulta verificato il requisito della prevalenza in quanto la quantità di uva vinificata in proprio (Kg 37.451) risulta inferiore alla metà+uno (Kg 190.522 = 381.451/2) del totale del vino prodotto (Kg 381.045)”.
L'Ufficio evidenziava che la medesima situazione di fatto era ravvisabile anche in riferimento alla “campagna
2020-2021”
Quanto ai locali ricompresi nell'agriturismo dati catastali_1), l'Agenzia evidenziava la “la difformità tra la destinazione d'uso indicata in planimetria (dichiarati al PT come locali di servizio e al PI come uffici) e lo stato dei luoghi (riscontrati locali ad uso abitativo). Non sono state, inoltre, reperiti elaborati grafici e segnalazioni certificate presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, coerenti con la planimetria catastale”.
Il ricorrente premetteva che lAzienda_1 è un'azienda vitivinicola condotta dal titolare con più di trent'anni d'esperienza nel settore, che ha per oggetto la coltivazione di uva e la vinificazione della stessa e che, dal 2008, si occupa anche dell'attività di agriturismo, annesso all'attività agricola principale, che consiste nell' alloggio con ristorazione.
Deduceva, quindi, che il disconoscimento del requisito della ruralità discendeva da una serie di errori, il primo dei quali atteneva al mancata considerazione della dichiarazione vitivinicola presentata dal contribuente alla Regione Veneto, per la vendemmia 2021-2022 da cui emergeva la produzione di uve proprie per un ammontare di 10.100 Kg.
In secondo luogo, riteneva che le uve ricevute in conto lavorazione (ovvero quelle conferite da altri imprenditori agricoli della zona, i quali si erano rivolti alla contribuente per la vinificazione in quanto privi degli strumenti necessari), pari a 99.363 Kg., pur indicate nella dichiarazione di vendemmia, dovessero essere scomputate ai fini della valutazione del requisito della ruralità, non essendo acquistate, ma ricorrendo, al contrario, “una semplice prestazione di servizi a favore di altri imprenditori agricoli”.
Evidenziava che queste prestazioni di servizio erano da ritenersi consentite in quanto considerate attività connesse (ex articolo 2135, comma 3, c.c.) a condizione che vengano svolte utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola dell'azienda. Infine, contestava che la quantità di uva prodotta e trattata dal contribuente in virtù del contratto di “cessione frutti pendenti” stipulato ai sensi degli artt. 820 e 821 c.c.1 in data 5.8.2021, pari a Kg 120.281, dovesse essere qualificata come uva acquistata e non come uva raccolta.
Sottolineava che, in tal modo, il contribuente si era impegnato a coltivare i vigneti oggetto di accordo, occupandosi dello svolgimento di tutte quelle fasi significative del ciclo biologico (ad esempio: potatura verde, spollonatura, trattamenti antiparassitari, sarchiatura, trattamento antibotritico) necessarie per il regolare processo di maturazione del frutto e, dunque, per la successiva operazione di vendemmia, peraltro intervenendo con i propri mezzi ed il proprio personale assumendosi tutte le responsabilità (sia sui rischi produttivi sia sulla sicurezza sul lavoro) derivanti dagli eventi successivi alla stipula del contratto, quali ad esempio quelli atmosferici o quelli legati ad una riduzione straordinaria dei frutti pendenti stimati, convenuti contrattualmente.
Alla luce delle rettifiche sopra indicate, doveva concludersi per la prevalenza delle uve prodotte e raccolte dallAzienda_1
Quanto all'immobile di cui al mappale 13, evidenziava il ricorrente che la ruralità era stata disconosciuta
“per un mero errore di identificazione catastale delle unità immobiliari in questione sul certificato di connessione rilasciato, per Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia – settore agricoltura prot. 126406 con data 17/10/2014”, pur ricorrendo situazione di fatto conforme.
Aggiungeva che “l'unica contestazione che riteniamo corretta è la parte in cui l'Ufficio lamenta “difformità tra la destinazione d'uso indicata in planimetria (dichiarati al PT come locali di servizio e al P1 come uffici) e lo stato dei luoghi (riscontrati locali ad uso abitativo)” relativamente a 4 miniappartamenti. Il contribuente si è già attivato per sanare tale incongruenza presso ogni ufficio competente” (testuale).
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza di trattazione, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte che il ricorso sia fondato limitatamente agli immobili distinti al NCT Comune di Pozzolengo, dati catastali_1, per i motivi di seguito indicati.
Osservato che rispetto al tali immobili la classificazione catastale proposta è stata rettificata in conseguenza del disconoscimento del requisito della “ruralità”, si osserva che ai fini del riconoscimento della categoria speciale dati catastali_1, oltre alle varie qualifiche necessarie per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale sui fabbricati strumentali agricoli/rurali, debba sussistere il requisito della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di trasformazione dei prodotti, di talchè un quantitativo superiore al 50% della produzione agricola deve provenire dal fondo.
Nel caso di specie, è dirimente qualificare se rientrino nella produzione vitivinicola le uve conferite in conto lavorazione presso lAzienda_1 e se i “frutti pendenti” di cui al contratto stipulato con scrittura privata del il 5.8.2021 debbano considerarsi uve acquistate o uve prodotte.
Ritiene la Corte che le uve ricevute solo ai fini della lavorazione da terzi produttori non possano ritenersi acquistate, di talchè il relativo quantitativo deve essere sottratto dall'ammontare delle uve lavorate dalla ricorrente. Quanto al contratto avente ad oggetto i “frutti pendenti”, occorre evidenziare che le parti pattuivano che
“Ricorrente_1 si impegna fin da ora a coltivare il vigneto nelle migliori condizioni agronomiche e fitosanitarie possibili, effettuando i trattamenti antiparassitari necessari per mantenere la sanità delle piante, intervenendo con delle irrigazioni di soccorso nel caso in cui le condizioni metereologiche ne prevedessero la necessità ed effettuando una regolare operazione di vendemmia senza depauperare lo stato vegetativo della coltivazione”.
È evidente, pertanto, come il negozio non abbia natura di compravendita, trattandosi di contratto a causa mista nel quale la conduzione della coltivazione della vigna da parte dell'odierno ricorrente è elemento essenziale.
Le uve così ricavate non possono essere, quindi, considerate acquistate, dovendosi, invece, ricondurre tale attività a quella agricola propria del ricorrente.
Così rideterminate le quantità di uve proprie trattate dal ricorrente, risulta che la quantità di uva vinificata in proprio è superiore alla metà più uno del totale di vino prodotto, con conseguente sussistenza del requisito della “prevalenza” ed illegittimità dell'atto di classamento catastale sul punto.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto all'immobile distinto al NCT dati catastali_1 , rispetto al quale lo stesso ricorrente attesta “difformità tra la destinazione d'uso indicata in planimetria (dichiarati al PT come locali di servizio e al P1 come uffici) e lo stato dei luoghi
(riscontrati locali ad uso abitativo)”.
Tale difformità impedisce di ritenere corretto il classamento catastale proposto dal contribuente, con rigetto del ricorso sul punto.
La parziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di classificazione catastale impugnato limitatamente agli immobili distinti al NCT dati catastali_1.
Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate
Brescia, 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IN Marchetti
SA BO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHETTI MARINA, Presidente
BONAMARTINI CESARE, OR
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 596/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N.30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022BS0276870
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi la nullità, ovvero di annullare, in tutto o in parte, l'atto impugnato per i plurimi motivi di diritto gradatamente esposti. Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2022BS0276870, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Provinciale –
Territorio, con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava la categoria catastale dei fabbricati di proprietà del contribuente, siti nel territorio del Comune di Pozzolengo, in indirizzo_1 (fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola) a D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) ovvero D/2
(alberghi e pensioni).
L'Agenzia del Territorio procedeva a tale rettifica in relazione agli immobili di cui al NCT Comune di Pozzolengo, dati catastali_1 a seguito del disconoscimento del requisito della ruralità degli immobili in questione in quanto non sussistente il requisito di “prevalenza”, richiesto per le attività connesse di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile”.
Tale conclusione muoveva dalla dichiarazione vitivinicola Regione Lombardia presentata dal contribuente relativa alla vendemmia 2021-2022, laddove risultava che “l'uva raccolta (dai terreni di proprietà o in conduzione) è pari a Kg 95.091 di cui Kg 37.451 vinificata in proprio e Kg 57.640 ceduta a terzi. L'uva ricevuta da terzi risulta pari a Kg 343.594. Il totale di uva vinificata è pari a Kg 381.045 (37.451+343.594), pertanto non risulta verificato il requisito della prevalenza in quanto la quantità di uva vinificata in proprio (Kg 37.451) risulta inferiore alla metà+uno (Kg 190.522 = 381.451/2) del totale del vino prodotto (Kg 381.045)”.
L'Ufficio evidenziava che la medesima situazione di fatto era ravvisabile anche in riferimento alla “campagna
2020-2021”
Quanto ai locali ricompresi nell'agriturismo dati catastali_1), l'Agenzia evidenziava la “la difformità tra la destinazione d'uso indicata in planimetria (dichiarati al PT come locali di servizio e al PI come uffici) e lo stato dei luoghi (riscontrati locali ad uso abitativo). Non sono state, inoltre, reperiti elaborati grafici e segnalazioni certificate presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, coerenti con la planimetria catastale”.
Il ricorrente premetteva che lAzienda_1 è un'azienda vitivinicola condotta dal titolare con più di trent'anni d'esperienza nel settore, che ha per oggetto la coltivazione di uva e la vinificazione della stessa e che, dal 2008, si occupa anche dell'attività di agriturismo, annesso all'attività agricola principale, che consiste nell' alloggio con ristorazione.
Deduceva, quindi, che il disconoscimento del requisito della ruralità discendeva da una serie di errori, il primo dei quali atteneva al mancata considerazione della dichiarazione vitivinicola presentata dal contribuente alla Regione Veneto, per la vendemmia 2021-2022 da cui emergeva la produzione di uve proprie per un ammontare di 10.100 Kg.
In secondo luogo, riteneva che le uve ricevute in conto lavorazione (ovvero quelle conferite da altri imprenditori agricoli della zona, i quali si erano rivolti alla contribuente per la vinificazione in quanto privi degli strumenti necessari), pari a 99.363 Kg., pur indicate nella dichiarazione di vendemmia, dovessero essere scomputate ai fini della valutazione del requisito della ruralità, non essendo acquistate, ma ricorrendo, al contrario, “una semplice prestazione di servizi a favore di altri imprenditori agricoli”.
Evidenziava che queste prestazioni di servizio erano da ritenersi consentite in quanto considerate attività connesse (ex articolo 2135, comma 3, c.c.) a condizione che vengano svolte utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola dell'azienda. Infine, contestava che la quantità di uva prodotta e trattata dal contribuente in virtù del contratto di “cessione frutti pendenti” stipulato ai sensi degli artt. 820 e 821 c.c.1 in data 5.8.2021, pari a Kg 120.281, dovesse essere qualificata come uva acquistata e non come uva raccolta.
Sottolineava che, in tal modo, il contribuente si era impegnato a coltivare i vigneti oggetto di accordo, occupandosi dello svolgimento di tutte quelle fasi significative del ciclo biologico (ad esempio: potatura verde, spollonatura, trattamenti antiparassitari, sarchiatura, trattamento antibotritico) necessarie per il regolare processo di maturazione del frutto e, dunque, per la successiva operazione di vendemmia, peraltro intervenendo con i propri mezzi ed il proprio personale assumendosi tutte le responsabilità (sia sui rischi produttivi sia sulla sicurezza sul lavoro) derivanti dagli eventi successivi alla stipula del contratto, quali ad esempio quelli atmosferici o quelli legati ad una riduzione straordinaria dei frutti pendenti stimati, convenuti contrattualmente.
Alla luce delle rettifiche sopra indicate, doveva concludersi per la prevalenza delle uve prodotte e raccolte dallAzienda_1
Quanto all'immobile di cui al mappale 13, evidenziava il ricorrente che la ruralità era stata disconosciuta
“per un mero errore di identificazione catastale delle unità immobiliari in questione sul certificato di connessione rilasciato, per Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia – settore agricoltura prot. 126406 con data 17/10/2014”, pur ricorrendo situazione di fatto conforme.
Aggiungeva che “l'unica contestazione che riteniamo corretta è la parte in cui l'Ufficio lamenta “difformità tra la destinazione d'uso indicata in planimetria (dichiarati al PT come locali di servizio e al P1 come uffici) e lo stato dei luoghi (riscontrati locali ad uso abitativo)” relativamente a 4 miniappartamenti. Il contribuente si è già attivato per sanare tale incongruenza presso ogni ufficio competente” (testuale).
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza di trattazione, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte che il ricorso sia fondato limitatamente agli immobili distinti al NCT Comune di Pozzolengo, dati catastali_1, per i motivi di seguito indicati.
Osservato che rispetto al tali immobili la classificazione catastale proposta è stata rettificata in conseguenza del disconoscimento del requisito della “ruralità”, si osserva che ai fini del riconoscimento della categoria speciale dati catastali_1, oltre alle varie qualifiche necessarie per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale sui fabbricati strumentali agricoli/rurali, debba sussistere il requisito della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di trasformazione dei prodotti, di talchè un quantitativo superiore al 50% della produzione agricola deve provenire dal fondo.
Nel caso di specie, è dirimente qualificare se rientrino nella produzione vitivinicola le uve conferite in conto lavorazione presso lAzienda_1 e se i “frutti pendenti” di cui al contratto stipulato con scrittura privata del il 5.8.2021 debbano considerarsi uve acquistate o uve prodotte.
Ritiene la Corte che le uve ricevute solo ai fini della lavorazione da terzi produttori non possano ritenersi acquistate, di talchè il relativo quantitativo deve essere sottratto dall'ammontare delle uve lavorate dalla ricorrente. Quanto al contratto avente ad oggetto i “frutti pendenti”, occorre evidenziare che le parti pattuivano che
“Ricorrente_1 si impegna fin da ora a coltivare il vigneto nelle migliori condizioni agronomiche e fitosanitarie possibili, effettuando i trattamenti antiparassitari necessari per mantenere la sanità delle piante, intervenendo con delle irrigazioni di soccorso nel caso in cui le condizioni metereologiche ne prevedessero la necessità ed effettuando una regolare operazione di vendemmia senza depauperare lo stato vegetativo della coltivazione”.
È evidente, pertanto, come il negozio non abbia natura di compravendita, trattandosi di contratto a causa mista nel quale la conduzione della coltivazione della vigna da parte dell'odierno ricorrente è elemento essenziale.
Le uve così ricavate non possono essere, quindi, considerate acquistate, dovendosi, invece, ricondurre tale attività a quella agricola propria del ricorrente.
Così rideterminate le quantità di uve proprie trattate dal ricorrente, risulta che la quantità di uva vinificata in proprio è superiore alla metà più uno del totale di vino prodotto, con conseguente sussistenza del requisito della “prevalenza” ed illegittimità dell'atto di classamento catastale sul punto.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto all'immobile distinto al NCT dati catastali_1 , rispetto al quale lo stesso ricorrente attesta “difformità tra la destinazione d'uso indicata in planimetria (dichiarati al PT come locali di servizio e al P1 come uffici) e lo stato dei luoghi
(riscontrati locali ad uso abitativo)”.
Tale difformità impedisce di ritenere corretto il classamento catastale proposto dal contribuente, con rigetto del ricorso sul punto.
La parziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di classificazione catastale impugnato limitatamente agli immobili distinti al NCT dati catastali_1.
Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate
Brescia, 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IN Marchetti
SA BO