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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1875/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
PIRONE OLGA, TO
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2159/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 LO IL LE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1600 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 872/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019 emesso da Roma Capitale all'esito di verifica dalla quale sono state contestate l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento delle somme relative all'immobile di proprietà della Ricorrente_1 sito in Indirizzo_1, e identificato in Catasto al dati catastali.
Con un articolato motivo di censura la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto che si fondava su una pretesa non dovuta in quanto per il bene in oggetto dovevano essere riconosciute le esenzioni previste per gli enti che svolgono attività non commerciale, come disciplinata dall'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011, e successive modificazioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Roma Capitale contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, il convenuto deduceva che l'esenzione rivendicata non spettava alla Ricorrente_1 che non aveva in alcun modo dimostrato che il bene fosse destinato agli scopi dell'ente, circostanza necessaria per ottenere l'esenzione.
All'udienza del 28 gennaio 2026, dopo la discussione la Corte decideva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione che agita la presente controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione agli immobili destinati alle finalità di un ente non commerciale.
Si contesta, invero, che l'immobile di proprietà della Ricorrente_1 ricorrente doveva beneficiare dell'esenzione proprio per la natura della Ricorrente_1. D'altra parte, invece, Roma Capitale ritiene non provata tale circostanza, attesa la necessità che il collegamento tra le finalità non istituzionali dell'ente e l'uso a cui sarebbe destinato l'immobile non sarebbe stato provato.
E' stato in particolare osservato dall'Ente che nel caso in parola la ricorrente invoca l'applicazione della suddetta disciplina normativa unicamente ricollegandola alla natura della Ricorrente_1 senza dimostrare che le attività svolte siano effettivamente ed esclusivamente destinate a fini non di lucro, né ciò può trarsi dallo
Statuto che indica in generale la natura della Ricorrente_1 e gli scopi.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, al riguardo, è consolidata sul punto e sulla necessità che se ne dia prova anche in applicazione dei principi eurounitari per i quali la presenza di una sola attività non lucrativa non basta da sola a escludere la natura economica dell'ente ( Cass. sez. V ordinanza del 16 dicembre 2024 n.32690).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che dal complesso degli atti e in particolare non solo da quanto si evince dallo Statuto, ma anche dalla circostanza che l'immobile di Indirizzo_1 era destinato a sede della Ricorrente_1 (Decreto del Min finanze del 19/11/1991); dalla natura di Ente morale riconosciuto anche dall'AMA spa in
Roma con atto del 2009; nonché dall'assenza di partita IVA e dalla necessaria approvazione del bilancio e degli atti di gestione da parte del Collegio Sindacale nonché dai contributi ricevuti (tutti atti allegati dalla parte dai nn. 4 a 9 del ricorso compresa l'allegato n.7 concernente perizia asseverata di cui la parte si è premurata di incaricare un professionista) siano evincibili gli elementi probatori a sostegno dell'assunto di parte ricorrente, che peraltro con memoria illustrativa oltre a richiamare nuovamente tali atti ha allegato la perizia asseverata per una ricostruzione complessiva in collegamento con la natura dell'ente. Si ritiene pertanto che si esuli, in tal caso, da quelle ipotesi in cui la gestione possa ritenersi “mista” in cui più attività economiche sono riconducibili a una Ricorrente_1 o a un ente del terzo settore tali da poter
“inquinare” la totale natura di ente morale e quindi il diritto all'esenzione, di cui anche si parla nel caso sopra citato affrontato dalla Corte di cassazione.
Il ricorso va accolto.
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione giuridica sottesa, oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che richiedono un'indagine del fatto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
PIRONE OLGA, TO
VENANZI MARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2159/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 LO IL LE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1600 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 872/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019 emesso da Roma Capitale all'esito di verifica dalla quale sono state contestate l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento delle somme relative all'immobile di proprietà della Ricorrente_1 sito in Indirizzo_1, e identificato in Catasto al dati catastali.
Con un articolato motivo di censura la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto che si fondava su una pretesa non dovuta in quanto per il bene in oggetto dovevano essere riconosciute le esenzioni previste per gli enti che svolgono attività non commerciale, come disciplinata dall'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011, e successive modificazioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Roma Capitale contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, il convenuto deduceva che l'esenzione rivendicata non spettava alla Ricorrente_1 che non aveva in alcun modo dimostrato che il bene fosse destinato agli scopi dell'ente, circostanza necessaria per ottenere l'esenzione.
All'udienza del 28 gennaio 2026, dopo la discussione la Corte decideva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione che agita la presente controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione agli immobili destinati alle finalità di un ente non commerciale.
Si contesta, invero, che l'immobile di proprietà della Ricorrente_1 ricorrente doveva beneficiare dell'esenzione proprio per la natura della Ricorrente_1. D'altra parte, invece, Roma Capitale ritiene non provata tale circostanza, attesa la necessità che il collegamento tra le finalità non istituzionali dell'ente e l'uso a cui sarebbe destinato l'immobile non sarebbe stato provato.
E' stato in particolare osservato dall'Ente che nel caso in parola la ricorrente invoca l'applicazione della suddetta disciplina normativa unicamente ricollegandola alla natura della Ricorrente_1 senza dimostrare che le attività svolte siano effettivamente ed esclusivamente destinate a fini non di lucro, né ciò può trarsi dallo
Statuto che indica in generale la natura della Ricorrente_1 e gli scopi.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, al riguardo, è consolidata sul punto e sulla necessità che se ne dia prova anche in applicazione dei principi eurounitari per i quali la presenza di una sola attività non lucrativa non basta da sola a escludere la natura economica dell'ente ( Cass. sez. V ordinanza del 16 dicembre 2024 n.32690).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che dal complesso degli atti e in particolare non solo da quanto si evince dallo Statuto, ma anche dalla circostanza che l'immobile di Indirizzo_1 era destinato a sede della Ricorrente_1 (Decreto del Min finanze del 19/11/1991); dalla natura di Ente morale riconosciuto anche dall'AMA spa in
Roma con atto del 2009; nonché dall'assenza di partita IVA e dalla necessaria approvazione del bilancio e degli atti di gestione da parte del Collegio Sindacale nonché dai contributi ricevuti (tutti atti allegati dalla parte dai nn. 4 a 9 del ricorso compresa l'allegato n.7 concernente perizia asseverata di cui la parte si è premurata di incaricare un professionista) siano evincibili gli elementi probatori a sostegno dell'assunto di parte ricorrente, che peraltro con memoria illustrativa oltre a richiamare nuovamente tali atti ha allegato la perizia asseverata per una ricostruzione complessiva in collegamento con la natura dell'ente. Si ritiene pertanto che si esuli, in tal caso, da quelle ipotesi in cui la gestione possa ritenersi “mista” in cui più attività economiche sono riconducibili a una Ricorrente_1 o a un ente del terzo settore tali da poter
“inquinare” la totale natura di ente morale e quindi il diritto all'esenzione, di cui anche si parla nel caso sopra citato affrontato dalla Corte di cassazione.
Il ricorso va accolto.
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione giuridica sottesa, oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che richiedono un'indagine del fatto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.