TAR Bari, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 481
TAR
Sentenza 14 gennaio 2021
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità contrattuale e precontrattuale

    Il Tribunale ha ritenuto che l'azione risarcitoria è infondata poiché l'ASL ha riesercitato il potere amministrativo per effettuare le verifiche richieste dalla sentenza del TAR, giungendo all'esclusione della ricorrente dalla gara per carenza di requisiti essenziali, provvedimento non contestato. Non sussiste responsabilità precontrattuale in quanto il protrarsi della procedura è dovuto a doverosa attività istruttoria e non a violazione dei doveri di correttezza. La carenza di qualificazione del ricorrente elide l'affidabilità soggettiva necessaria per la responsabilità precontrattuale.

  • Rigettato
    Indennizzo per revoca

    Il Tribunale ha chiarito che la deliberazione di esclusione dalla gara, anche se definita 'revoca', costituisce un atto di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e non dà diritto ad alcun ristoro indennitario ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 481
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 481
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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