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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3690 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto RIGONI e Flavia MOTTOLA;
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra CAPUANO BRANCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 15/07/2023 nel comune di Torri di Quartesolo (VI), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel comune, anno
2023, parte II, serie A, numero 6, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di rito;
2) nulla sulla casa coniugale, già condotta in locazione dal sig. e formalmente CP_1 rilasciata da entrambe le parti;
3) nulla a titolo di assegno divorzile, atteso che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti in ragione delle rispettive attività lavorative”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Torri Di
Quartesolo (VI) in data 15/07/2023.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 278/2025 pubblicata in data 29/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
2 Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 278/2025 del 29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Torri di Quartesolo (VI) il 15/07/2023 alle condizioni
[...] CP_1 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torri di Quartesolo (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2023;
c) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel. dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3690 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto RIGONI e Flavia MOTTOLA;
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra CAPUANO BRANCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 15/07/2023 nel comune di Torri di Quartesolo (VI), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel comune, anno
2023, parte II, serie A, numero 6, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di rito;
2) nulla sulla casa coniugale, già condotta in locazione dal sig. e formalmente CP_1 rilasciata da entrambe le parti;
3) nulla a titolo di assegno divorzile, atteso che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti in ragione delle rispettive attività lavorative”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Torri Di
Quartesolo (VI) in data 15/07/2023.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 278/2025 pubblicata in data 29/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
2 Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 278/2025 del 29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Torri di Quartesolo (VI) il 15/07/2023 alle condizioni
[...] CP_1 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torri di Quartesolo (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2023;
c) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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