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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1167 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. all'udienza del 22.10.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa DA (C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via T. M. Fusco n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesco Carnovale Scalzo, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione in appello, giusta delibera della Giunta Comunale n. 296/2023; APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via G. B. C.F._2
Caputi n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanni Arena, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI NONCHE' CONTRO (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Leonardo Da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA E
CONTRO
C.F./P.I. , in persona dell'Amministratore p.t., con sede Controparte_4 P.IVA_3 in Lamezia Terme (CZ), via Timavo n. 13; APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 806/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 4.9.2023, depositata in pari data e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il nonché il Controparte_4
al fine di sentire accertata, in capo ad uno dei due convenuti, la Parte_1 proprietà del marciapiede sito in via XX Settembre di Lamezia Terme (CZ), sotto il livello del quale 1 si collocava un magazzino seminterrato di loro proprietà; domandavano, quindi, che fosse dichiarata
– ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c. - la responsabilità dell'accertato proprietario per i danni cagionati al soffitto dell'anzidetto immobile, di proprietà dei germani, e provocati da infiltrazioni d'acqua; chiedevano, quindi, la condanna dell'individuato proprietario del marciapiede al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati in euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al dì del soddisfo, nonché la condanna del medesimo a rimuovere le cause delle denunciate infiltrazioni, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.1. A sostegno della domanda gli attori deducevano: di essere proprietari di un magazzino, posto nel seminterrato del di via Timavo n. 13 di Lamezia Terme (CZ); che, a Controparte_4 seguito di un violento nubifragio abbattutosi sulla piana lametina nel mese di aprile dell'anno 2019, un ingente quantitativo di acqua invadeva il magazzino di proprietà degli attori, filtrando per i lucernari collocati sul marciapiede sito in via XX Settembre;
che l'asserita infiltrazione d'acqua cagionava il crollo di una porzione del soffitto del predetto magazzino;
che gli attori, a fronte dell'evento dannoso occorso, richiedevano l'intervento dei Vigili del Fuoco locali, i quali si recavano sul luogo e stilavano un verbale d'intervento; che il danno occorso al magazzino di proprietà degli attori veniva quantificato in euro 5.000,00; che il informato Controparte_4 di quanto accaduto, indicava nell'ente il soggetto proprietario del marciapiede in oggetto, Pt_1 eventualmente responsabile del fatto dannoso asseritamente occorso;
che, dal canto suo, l'interpellato non rispondeva alle sollecitazioni degli attori;
che, pertanto, questi si Pt_1 vedevano costretti ad adire l'autorità giudiziaria per l'accertamento dei danni subiti e per ottenere la condanna del responsabile al risarcimento. 1.2. Si costituiva nel giudizio il il quale rilevava preliminarmente la nullità Controparte_4 dell'atto introduttivo del giudizio, per il fatto di essere stato citato – stando all'intestazione dell'atto notificatogli - dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, rispetto ad un giudizio incardinato dinanzi all'autorità del Giudice di Pace: denunciava, pertanto, l'incertezza dell'autorità giudiziaria adita. Contestava, inoltre, la generica formulazione della domanda, in particolare la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della stessa nonché dei mezzi di prova. Eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva per il fatto di essere il marciapiede oggetto di causa un bene demaniale, in quanto tale di proprietà del segnalava la mancata Parte_1 indicazione del giorno nel quale si sarebbe verificato il presunto nubifragio, causa dell'evento dannoso, richiamando la giurisprudenza che inquadra il predetto evento in termini di caso fortuito;
denunciava il fatto di non essere stato messo nelle condizioni di visionare il bene danneggiato nell'immediatezza del presunto evento dannoso, circostanza che impediva di escludere la responsabilità concorrente degli attori Il convenuto chiedeva, quindi, il rigetto della CP_4 domanda attorea perché infondata e domandava al Giudice adito di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia con cui l'ente di fatto aveva stipulato la polizza per Controparte_3 eventuali responsabilità, di natura civile, in danno di terzi. Il tutto con condanna degli attori al pagamento di spese, diritti e onorari di causa. 1.3. Si costituiva nel processo anche il che eccepiva la mancata prova Parte_1 dei presupposti relativi alla responsabilità addebitatagli;
denunciava l'infondatezza della domanda attorea, per mancanza di prova del danno. Rimandava al ogni obbligo di manutenzione CP_4 relativo ai lucernai collocati sul marciapiede e finalizzati a garantire l'illuminazione ai locali sottostanti facenti parte del complesso condominiale. In subordine, rilevava che la responsabilità ai
2 sensi dell'art. 2051 c.c. presume che la cosa in custodia abbia assunto un ruolo attivo nella produzione del danno, circostanza assente nel caso di specie, in cui sarebbero stati gli agenti atmosferici a rendere la cosa in custodia fonte di danno. Domandava, quindi, il rigetto della domanda, oltre le spese e competenze di processo. 1.4. Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la compagnia che Controparte_3 riproponeva le difese già formulate dal convenuto Condominio, eccependo, in ogni caso, la mancanza di copertura assicurativa del rischio verificatosi. Domandava pertanto il rigetto di tutte le domande delle controparti, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. 1.5. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, attraverso l'interrogatorio formale dell'amministratore del e mediante Controparte_4
l'escussione di vari testimoni. 1.6. Con sentenza n. 806/2023, emessa il 4.9.2023 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di Lamezia Terme dichiarava preliminarmente l'estromissione dal giudizio del Controparte_4
e della terza chiamata, accoglieva la domanda attorea e condannava il Controparte_3
a risarcire gli attori dei danni patiti, quantificati nella complessiva Parte_1 somma di euro 5.000,00, oltre che al pagamento delle spese di lite. 1.7. Avverso tale sentenza proponeva appello il eccependo l'erroneità Parte_1 della decisione impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure pronunciato ultra petita, fondando la condanna su presunti comportamenti negligenti dell'Ente relativi a difetti di manutenzione, anziché sul fatto storico allegato dagli attori (allagamento a causa di forti piogge); 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver il Giudice ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda in assenza di un adeguato supporto probatorio, in particolare con riferimento al nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, nonché all'entità di quest'ultimo; 3) mancanza di prova in ordine alla quantificazione dei danni, liquidati in via equitativa in assenza dei presupposti di legge. Il Parte_1 concludeva, pertanto, chiedendo, la riforma integrale della sentenza impugnata e la sospensione della sua efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., con liquidazione a proprio vantaggio delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. 1.8. Resistevano allo spiegato gravame e , i quali, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c.; nel merito, assumevano l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto;
si opponevano, inoltre, all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dall'appellante, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 1.9. Si costituiva anche nel giudizio di gravame la compagnia che Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'appello proposto perché infondato;
eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e, pertanto, domandava di essere estromessa dal giudizio;
concludeva chiedendo il rigetto dell'interposto appello e la condanna del al pagamento delle spese di lite Parte_1 del grado d'appello. 1.10. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il che Controparte_4 rimaneva contumace 1.11. Con provvedimento del 11.3.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dichiarava la contumacia del CP_5
[...]
3
[...] 1.12. Indi la causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo livello, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla parte appellata e ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1 Controparte_2
Ed invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. sez. 1, Sentenza n. 20261 del 19/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006) Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. sollevata sempre da e Controparte_1 Controparte_2 nella comparsa costitutiva. Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c. dagli appellati, la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina. Pertanto, i profili di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dedotti devono ritenersi insussistenti.
3. Passando al merito, l'appello è in toto infondato per le ragioni di seguito esposte. 3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il sostiene che la domanda originaria fosse fondata su un evento Parte_1 specifico (nubifragio dell'aprile 2019), mentre la sentenza avrebbe statuito sulla base di una generica responsabilità per difetto di manutenzione. La censura è priva di pregio. Gli attori hanno agito invocando la responsabilità del proprietario del marciapiede ai sensi degli artt.
4 2043 e 2051 c.c. per i danni causati dalle infiltrazioni. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo. Per la sua configurazione, è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e il suo nesso di causalità con il bene in custodia. Grava invece sul custode l'onere di provare il caso fortuito, idoneo a interrompere tale nesso (v. Cass. Civ., Sez. 6, n. 14456 del 9.7.2020). Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. La sentenza impugnata ha accertato che le infiltrazioni, pur manifestatesi a seguito di un intenso evento piovoso, sono state causate da un vizio intrinseco della cosa in custodia, ovvero la "cattiva esecuzione dei lavori del marciapiedi da parte del , come evidenziato dalla relazione dei Pt_1
Vigili del Fuoco. In particolare, dal contenuto di tale relazione si evince che gli intervenienti hanno rilevato “vistose infiltrazioni d'acqua provenienti verosimilmente da un marciapiede sito su via XX Settembre”, le quali infiltrazioni avrebbero provocato lo “sfondellamento di una piccola parte di solaio” del magazzino dei fratelli (cfr. rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, comando di CP_1
Catanzaro, contenuto nel fascicolo di parte di primo grado (alla pag. 17), allegato degli appellati alla comparsa di costituzione in appello). Ancora, nella sezione dedicata alle informazioni CP_1 raccolte, i Vigili del Fuoco hanno verbalizzato quanto segue: “a detta del richiedente (l'intervento), da quando il ha rifatto il marciapiede, ogni qualvolta piove intensamente il problema si Pt_1 presenta sistematicamente”. In ultimo, nella parte del verbale dedicata alla individuazione della causa del sinistro, gli agenti intervenuti hanno indicato “infiltrazione d'acqua dovuta verosimilmente alla cattiva esecuzione dei lavori del marciapiede”. Ricapitolando, secondo quanto dichiarato dai Vigili intervenuti sui luoghi di causa su richiesta dei proprietari del magazzino, l'evento dannoso accertato e individuato nello sfondellamento parziale del solaio del seminterrato di proprietà dei fratelli , sarebbe da ricondurre a infiltrazioni di CP_1 acque meteoriche, acque provenienti verosimilmente dal marciapiede di via XX Settembre e, nello specifico, causate con ogni probabilità dalla cattiva esecuzione, sullo stesso, di lavori di manutenzione eseguiti dall'ente Pt_1
Peraltro, sul punto specifico dei richiamati lavori di manutenzione, nel corso del giudizio precedente sono stati escussi tre testi: l'amministratore p.t. del convenuto, un CP_4 condomino ed infine un ex dipendente del Condominio con mansioni di portiere. Tutti e tre hanno confermato la circostanza dei lavori di rifacimento del marciapiede eseguiti dal qualcuno Pt_1 ricordando anche l'esatto periodo di esecuzione degli stessi (anni 2013 e 2014) e specificando che gli interventi di manutenzione erano finalizzati a garantire un marciapiede “più fruibile e rendere ruvida la pavimentazione che in precedenza era liscia” (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado, verbale d'udienza del 14.6.2022, pag. 2). Ancora, il condomino escusso ha riferito di un'errata pendenza a carico del marciapiede interessato, a causa della quale, al ricorrere di abbondanti precipitazioni, l'acqua in parte entra nei negozi e in parte ristagna tra il lucernario posto in corrispondenza del magazzino dei fratelli e l'ingresso degli esercizi commerciali con CP_1 affaccio sul marciapiede de quo. Ha inoltre aggiunto che “all'altezza dei lucernai la coibentazione è approssimativa, in quanto il cemento che li circonda si sta sbriciolando” (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado, verbale d'udienza del 14.6.2022, pag. 3). Quanto approfondito finora va nel senso di ritenere assolto l'onere della prova, gravante sugli attori in primo grado, relativamente all'an della pretesa risarcitoria avanzata: emerge, infatti, con ogni
5 evidenza la prova della responsabilità del quindi del nesso di causalità Parte_1 tra il danno lamentato dagli attori e la condotta negligente dell'ente. Infatti, l'evento atmosferico non ha costituito un fortuito imprevedibile ed eccezionale, ma ha agito come mero fattore scatenante di un danno riconducibile alla condizione difettosa del bene. La decisione del primo giudice è dunque perfettamente coerente con la causa petendi e il petitum formulati dagli attori, i quali hanno lamentato un danno derivante dalla cosa (il marciapiede) di cui il è stato ritenuto custode perché proprietario. Pt_1
Il motivo di impugnazione, pertanto, va rigettato. 3.2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la valutazione delle prove operata dal primo giudice, ritenendo non dimostrati il nesso causale e la stessa titolarità della custodia in capo al
Pt_1
Anche tale motivo è infondato. Il Giudice di Pace ha fondato il proprio convincimento su un compendio probatorio solido e convergente. In primo luogo, la relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, prodotta in atti, attesta la presenza di "vistose infiltrazioni d'acqua provenienti verosimilmente da un marciapiede sito su via XX Settembre" e lo "sfondellamento di una piccola parte di solaio", individuando la "presumibile causa del sinistro" nella "infiltrazione d'acqua dovuta verosimilmente alla cattiva esecuzione dei lavori del marciapiede". Tale documento, proveniente da un organo tecnico della Pubblica Amministrazione, costituisce un elemento di prova di notevole rilevanza. In secondo luogo, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado hanno confermato che il aveva eseguito "ripetuti lavori di manutenzione" sul marciapiede in Parte_1 questione. Tale circostanza, unitamente alla natura pubblica della via XX Settembre, costituisce un solido indizio della sussistenza di un potere di fatto e di un obbligo di custodia sul bene in capo all' CP_6
Come correttamente osservato dal primo giudice, a fronte di tali elementi, il "non ha Pt_1 fornito al Giudicante alcun elemento utile per una diversa valutazione dei fatti, non adducendo fatto del terzo o eventi fortuiti". L'Ente, infatti, non ha provato che la proprietà o la custodia del marciapiede spettasse ad altri soggetti (ad esempio, il ), né ha dimostrato l'esistenza di CP_4 un caso fortuito idoneo a escludere la propria responsabilità. La decisione impugnata risulta, pertanto, correttamente motivata e fondata su una valutazione logica e coerente delle risultanze istruttorie, in piena conformità con i principi che regolano l'onere della prova in materia di responsabilità da cose in custodia. Il motivo di appello, che si risolve in una mera e inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, deve essere respinto. 3.3. Infine, l'appellante contesta la quantificazione del danno, liquidato in euro 5.000,00, ritenendola arbitraria e non provata. La censura non merita accoglimento. Il Giudice di Pace ha liquidato il danno sulla base delle "deposizioni testimoniali, dalla documentazione fotografica depositata in atti e riconosciuta dai testi come raffigurante i luoghi di causa e dalla citata relazione dei Vigili del Fuoco". Ha ritenuto tale somma "congrua in riferimento all'estensione dell'immobile danneggiato e all'entità dei lavori da eseguire per il ripristino della funzionalità". La liquidazione del danno, pur in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio, è legittima quando il
6 giudice possa fare affidamento su altri elementi di prova, quali fotografie, testimonianze e relazioni tecniche di parte o di altri organi pubblici, per formare il proprio convincimento sull'entità del pregiudizio. In tali casi, la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale può procedere a una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v. Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 1, sentenza n. 2214/2023). Nel caso di specie, la documentazione fotografica e la relazione dei Vigili del Fuoco, che attestano lo "sfondellamento di una piccola parte di solaio" e "vistose infiltrazioni", forniscono una base fattuale sufficiente a giustificare una valutazione equitativa del danno. La somma di euro 5.000,00, corrispondente a quanto richiesto in citazione, non appare manifestamente sproporzionata o illogica rispetto alla natura dei danni descritti (ripristino di una porzione di solaio e opere di tinteggiatura e deumidificazione). L'appellante, d'altra parte, non ha fornito alcun elemento concreto per contestare la congruità di tale importo. Pertanto, anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
4. Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022), in favore degli appellati . Sussistono giusti motivi, data la natura della controversia e la CP_1 difficoltà iniziale nell'individuazione del soggetto responsabile, per compensare integralmente le spese di lite tra l'appellante e l' Quanto, invece, alla posizione del Controparte_3
Condominio contumace nessuna statuizione deve essere adottata dal Tribunale rammentandosi che
“la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (tra le innumerevoli Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2018, n. 16174). 5.1. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito recentemente che il raddoppio del contributo unificato si applica anche agli enti pubblici non statali, quindi pure agli enti pubblici locali quali i Comuni. La decisione si fonda sulla distinzione tra amministrazioni dello Stato, beneficiarie della 'prenotazione a debito', e altri enti pubblici che, in assenza di una norma specifica, sono tenuti al versamento in caso di rigetto del ricorso (v. Cass. civ. n. 17369/2025; v. anche Cass. civ. n. 23879/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna il alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di e , in solido tra loro, che liquida in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Arena, dichiaratosi
7 antistatario;
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra il Parte_1
e l' Controparte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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