Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da
ON MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Massimo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, con ulteriore obbligo dell’IN di corrispondere al ricorrente quanto dovuto in applicazione del predetto art. 6-bis, oltre accessori a far data dal momento di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa IA NT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Premesso che:
-il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto al ricalcolo da parte dell’IN della buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali, così come espressamente previsto dal comma 2 dell’art 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n.387;
-l’IN si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- con atto depositato il 2.3.2026 l’IN ha rappresentato e documentato che la liquidazione del dovuto è in fase di definizione, già precalcolata come da allegato prospetto, e che andrà in pagamento entro il mese di marzo;
- alla pubblica udienza in data 21 aprile 2026, parte ricorrente ha, pertanto, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell’IN alle spese, per soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto evidenziato e documentato dalle parti, non resta altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’IN al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
IA NT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA NT | RO NT |
IL SEGRETARIO