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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3945/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210169352915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 04.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania la cartella di pagamento n. 29320210169352915000 di euro € 478,22, notificata in data
08.03.2024, ruolo n. 2021/001155 per Tassa automobilistica anno 2018 e ruolo n. 2021/001154 per Tassa automobilistica anno 2018. Eccepisce:
- la prescrizione del credito azionato;
- l'illeggittimita della cartella per la non avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, prodromico all'emissione della cartella.
Conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tutti da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita il 28.08.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92.
Sostiene la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
Contesta le eccezioni di parte ricorrente e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione.
- Preliminarmente deve essere disattesa la doglianza sollevata dal Concessionario in ordine all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. n. 546/1992.
La disposizione invocata, introdotta dall'art. 1, lett. d), del D.lgs. n. 220/2023 ed efficace per i ricorsi notificati a decorrere dal 4 gennaio 2024, stabilisce che, qualora il ricorrente deduca vizi della notificazione afferenti ad un atto presupposto emesso da un soggetto diverso rispetto a quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso debba essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Tale previsione non risulta applicabile alla fattispecie in esame.
Con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, la Regione Siciliana ha infatti assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la competenza esclusiva in materia di tassa automobilistica regionale e tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli immatricolati nella Regione. Per l'annualità oggetto di giudizio, l'ordinamento regionale consentiva alla Regione di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, senza la previa emissione di atti prodromici di accertamento.
In particolare, l'art. 19 della legge regionale n. 24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n. 16/2015, prevedendo che, in caso di mancato ravvedimento, la Regione provveda, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, sulla base delle informazioni trasmesse dal Pubblico Registro
Automobilistico, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, la quale costituisce a tutti gli effetti accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica, nonché per l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
La procedura delineata dalla normativa regionale configura dunque un meccanismo automatico, in forza del quale, spirato il termine di pagamento del tributo senza che il contribuente vi abbia adempiuto, la Regione procede direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori, senza necessità di emissione di avvisi di accertamento o processi verbali di constatazione.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta configurabile alcuna illegittimità della sequenza procedimentale, né con riferimento all'omessa emissione di atti prodromici, né con riguardo all'iscrizione a ruolo impugnata. Trattandosi di tributo soggetto a versamento diretto da parte del contribuente e non dovuto su richiesta dell'Ente impositore, la disciplina vigente per l'annualità 2018 prevedeva espressamente l'automatica iscrizione a ruolo in caso di inadempimento.
Per tali ragioni, la normativa invocata dal Concessionario non può trovare applicazione, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.
Conseguentemente, devono essere respinte le eccezioni formulate nel ricorso introduttivo relative alla dedotta illegittimità della cartella di pagamento per la mancata notifica di un avviso di accertamento prodromico.
- Diversamente, devono ritenersi fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione del credito tributario azionato.
È principio pacifico che l'obbligazione relativa al pagamento della tassa automobilistica regionale sorge per effetto dell'iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico e che il relativo credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
La riscossione della tassa automobilistica deve, infatti, essere esercitata dall'Amministrazione, a pena di prescrizione, entro il termine perentorio di tre anni dalla maturazione del tributo, ai sensi dell'art. 5, comma
51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come successivamente modificato dal D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, alla disciplina ordinaria in materia di prescrizione devono coordinarsi le disposizioni emergenziali adottate in occasione della pandemia da
Covid-19, le quali hanno inciso sul decorso dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (comma 1), estendendo tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza, in forza del richiamo all'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Successivamente, l'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto, in deroga allo Statuto del contribuente, che gli atti per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, scadessero tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, potessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità e urgenza.
Da ultimo, l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha disposto una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per tutti gli affidamenti trasmessi nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla natura del tributo o della sanzione, individuando quale termine finale il 31 dicembre 2023.
Orbene, anche tenendo conto delle richiamate disposizioni emergenziali e delle conseguenti sospensioni e proroghe dei termini prescrizionali, il credito oggetto di causa deve ritenersi comunque prescritto, risultando la notifica della cartella di pagamento intervenuta oltre il termine massimo consentito dalla normativa vigente.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 29320210169352915000 deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Trattandosi comunque di tributi non versati, poichè parte ricorrente nel merito nulla prova e/o deduce, le spese del giudizio si ritengono compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento cartella di pagamento n. 29320210169352915000 e compensando le spese del giudizio di merito tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
AN EP CA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3945/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210169352915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 04.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania la cartella di pagamento n. 29320210169352915000 di euro € 478,22, notificata in data
08.03.2024, ruolo n. 2021/001155 per Tassa automobilistica anno 2018 e ruolo n. 2021/001154 per Tassa automobilistica anno 2018. Eccepisce:
- la prescrizione del credito azionato;
- l'illeggittimita della cartella per la non avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, prodromico all'emissione della cartella.
Conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tutti da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita il 28.08.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92.
Sostiene la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
Contesta le eccezioni di parte ricorrente e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione.
- Preliminarmente deve essere disattesa la doglianza sollevata dal Concessionario in ordine all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del D.lgs. n. 546/1992.
La disposizione invocata, introdotta dall'art. 1, lett. d), del D.lgs. n. 220/2023 ed efficace per i ricorsi notificati a decorrere dal 4 gennaio 2024, stabilisce che, qualora il ricorrente deduca vizi della notificazione afferenti ad un atto presupposto emesso da un soggetto diverso rispetto a quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso debba essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Tale previsione non risulta applicabile alla fattispecie in esame.
Con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, la Regione Siciliana ha infatti assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la competenza esclusiva in materia di tassa automobilistica regionale e tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli immatricolati nella Regione. Per l'annualità oggetto di giudizio, l'ordinamento regionale consentiva alla Regione di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, senza la previa emissione di atti prodromici di accertamento.
In particolare, l'art. 19 della legge regionale n. 24/2016 ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n. 16/2015, prevedendo che, in caso di mancato ravvedimento, la Regione provveda, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, sulla base delle informazioni trasmesse dal Pubblico Registro
Automobilistico, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, la quale costituisce a tutti gli effetti accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica, nonché per l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
La procedura delineata dalla normativa regionale configura dunque un meccanismo automatico, in forza del quale, spirato il termine di pagamento del tributo senza che il contribuente vi abbia adempiuto, la Regione procede direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori, senza necessità di emissione di avvisi di accertamento o processi verbali di constatazione.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta configurabile alcuna illegittimità della sequenza procedimentale, né con riferimento all'omessa emissione di atti prodromici, né con riguardo all'iscrizione a ruolo impugnata. Trattandosi di tributo soggetto a versamento diretto da parte del contribuente e non dovuto su richiesta dell'Ente impositore, la disciplina vigente per l'annualità 2018 prevedeva espressamente l'automatica iscrizione a ruolo in caso di inadempimento.
Per tali ragioni, la normativa invocata dal Concessionario non può trovare applicazione, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.
Conseguentemente, devono essere respinte le eccezioni formulate nel ricorso introduttivo relative alla dedotta illegittimità della cartella di pagamento per la mancata notifica di un avviso di accertamento prodromico.
- Diversamente, devono ritenersi fondate le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione del credito tributario azionato.
È principio pacifico che l'obbligazione relativa al pagamento della tassa automobilistica regionale sorge per effetto dell'iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico e che il relativo credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
La riscossione della tassa automobilistica deve, infatti, essere esercitata dall'Amministrazione, a pena di prescrizione, entro il termine perentorio di tre anni dalla maturazione del tributo, ai sensi dell'art. 5, comma
51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come successivamente modificato dal D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, alla disciplina ordinaria in materia di prescrizione devono coordinarsi le disposizioni emergenziali adottate in occasione della pandemia da
Covid-19, le quali hanno inciso sul decorso dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (comma 1), estendendo tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza, in forza del richiamo all'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Successivamente, l'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto, in deroga allo Statuto del contribuente, che gli atti per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, scadessero tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, potessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità e urgenza.
Da ultimo, l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha disposto una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per tutti gli affidamenti trasmessi nel periodo compreso tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla natura del tributo o della sanzione, individuando quale termine finale il 31 dicembre 2023.
Orbene, anche tenendo conto delle richiamate disposizioni emergenziali e delle conseguenti sospensioni e proroghe dei termini prescrizionali, il credito oggetto di causa deve ritenersi comunque prescritto, risultando la notifica della cartella di pagamento intervenuta oltre il termine massimo consentito dalla normativa vigente.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 29320210169352915000 deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Trattandosi comunque di tributi non versati, poichè parte ricorrente nel merito nulla prova e/o deduce, le spese del giudizio si ritengono compensabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento cartella di pagamento n. 29320210169352915000 e compensando le spese del giudizio di merito tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
AN EP CA