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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1397/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1602/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mineo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Mineo, in persona del Sindaco pro tempore,
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento (indicati in epigrafe) per omesso versamento dell'IMU relativi agli anni dal 2020 al 2023 chiedendo l'annullamento per mancanza del presupposto impositivo. Con un unico motivo, la contribuente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 1 comma
13 legge n. 208/2015, i terreni agricoli, oggetto di tassazione, sono esenti dall'IMU in quanto dal
23/10/2019 sono posseduti da lei che riveste la qualifica di I.A.P.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Mineo ha rappresentato che alla ricorrente non può essere riconosciuto il beneficio fiscale in questione in quanto, la stessa, pensionata, non è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. dall'art. 78 bis comma 3 legge n. 126/2020 laddove prevede, per l'ammissione al beneficio in esame, che il pensionato, durante l'attività lavorativa, sia iscritto alla previdenza agricola e abbia mantenuto tale iscrizione una volta maturati i requisiti per il pensionamento.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha sostenuto che il suo pensionamento non è ostativo al riconoscimento dell'agevolazione fiscale in argomento che, invece, è subordinato soltanto alla qualifica di
I.A.P. e alla iscrizione alla previdenza agricola.
All'udienza pubblica del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le considerazioni infra indicate.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente si ricava che, in data 29/10/2019, la stessa è stata iscritta dall'INPS alla previdenza agricola come “titolare di una azienda agricola” ubicata nel Comune di Valverde;
che questo Comune ha riconosciuto alla ricorrente la qualifica di IAP soltanto per le date del 24/10/2019 e del 12/11/2024.
Per i periodi di imposta dal 2020 al 2023, la ricorrente, cui incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato di aver posseduto la qualifica di IAP, che costituisce una condizione soggettiva necessaria per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, prevista dall'art. 1 comma 13 delle legge
208/2015.
Inoltre, il beneficio fiscale in argomento non può essere concesso alla ricorrente per le considerazioni rappresentate dal Comune di Mineo (esposte in premessa), che controparte ha contestato con memoria illustrativa.
Mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. l'art. 78 bis comma 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020
(norma di interpretazione autentica in materia di IMU), “si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”. Da ciò consegue, per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli, è sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi" (fra le tante Cass. sent. n. 13131 del
12/5/2023; Cass. sent. n. 30493 del 26/11/2024).
Pertanto, il beneficio fiscale in argomento si riferisce non a un pensionato qualsiasi che percepisce un trattamento pensionistico diverso da quello agricolo e si iscrive alla previdenza agricola, ma soltanto al pensionato agricolo che, già coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola, mantenga tale iscrizione anche una volta maturati i requisiti per il pensionamento.
Nel caso di specie, non sussistono le anzidette condizioni di legge.
E' incontroverso in atti che, la ricorrente, pensionata, ha usufruito nel periodo di imposta, dal 2020 al
2023, del trattamento pensionistico di categoria VOTOT (vecchiaia in totalizzazione) erogata dall'INPS con decorrenza 06/09.
La stessa contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha fornito elementi probatori atti a dimostrare che, durante la sua attività lavorativa di avvocato, abbia svolto l'attività di IAP e sia stata iscritta alla previdenza agricola continuando a mantenerla dopo il suo pensionamento.
La soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 in favore del Comune di Mineo. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2027 .
Il Giudice relatore
(dott.ssa Carmela La Rosa)
Il Presidente
(dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
LA ROSA CARMELA, Relatore
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1602/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mineo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Mineo, in persona del Sindaco pro tempore,
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento (indicati in epigrafe) per omesso versamento dell'IMU relativi agli anni dal 2020 al 2023 chiedendo l'annullamento per mancanza del presupposto impositivo. Con un unico motivo, la contribuente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 1 comma
13 legge n. 208/2015, i terreni agricoli, oggetto di tassazione, sono esenti dall'IMU in quanto dal
23/10/2019 sono posseduti da lei che riveste la qualifica di I.A.P.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Mineo ha rappresentato che alla ricorrente non può essere riconosciuto il beneficio fiscale in questione in quanto, la stessa, pensionata, non è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. dall'art. 78 bis comma 3 legge n. 126/2020 laddove prevede, per l'ammissione al beneficio in esame, che il pensionato, durante l'attività lavorativa, sia iscritto alla previdenza agricola e abbia mantenuto tale iscrizione una volta maturati i requisiti per il pensionamento.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha sostenuto che il suo pensionamento non è ostativo al riconoscimento dell'agevolazione fiscale in argomento che, invece, è subordinato soltanto alla qualifica di
I.A.P. e alla iscrizione alla previdenza agricola.
All'udienza pubblica del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le considerazioni infra indicate.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente si ricava che, in data 29/10/2019, la stessa è stata iscritta dall'INPS alla previdenza agricola come “titolare di una azienda agricola” ubicata nel Comune di Valverde;
che questo Comune ha riconosciuto alla ricorrente la qualifica di IAP soltanto per le date del 24/10/2019 e del 12/11/2024.
Per i periodi di imposta dal 2020 al 2023, la ricorrente, cui incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato di aver posseduto la qualifica di IAP, che costituisce una condizione soggettiva necessaria per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, prevista dall'art. 1 comma 13 delle legge
208/2015.
Inoltre, il beneficio fiscale in argomento non può essere concesso alla ricorrente per le considerazioni rappresentate dal Comune di Mineo (esposte in premessa), che controparte ha contestato con memoria illustrativa.
Mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. l'art. 78 bis comma 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020
(norma di interpretazione autentica in materia di IMU), “si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”. Da ciò consegue, per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, per accedere alle agevolazioni IMU prevista per i terreni agricoli, è sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi" (fra le tante Cass. sent. n. 13131 del
12/5/2023; Cass. sent. n. 30493 del 26/11/2024).
Pertanto, il beneficio fiscale in argomento si riferisce non a un pensionato qualsiasi che percepisce un trattamento pensionistico diverso da quello agricolo e si iscrive alla previdenza agricola, ma soltanto al pensionato agricolo che, già coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola, mantenga tale iscrizione anche una volta maturati i requisiti per il pensionamento.
Nel caso di specie, non sussistono le anzidette condizioni di legge.
E' incontroverso in atti che, la ricorrente, pensionata, ha usufruito nel periodo di imposta, dal 2020 al
2023, del trattamento pensionistico di categoria VOTOT (vecchiaia in totalizzazione) erogata dall'INPS con decorrenza 06/09.
La stessa contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha fornito elementi probatori atti a dimostrare che, durante la sua attività lavorativa di avvocato, abbia svolto l'attività di IAP e sia stata iscritta alla previdenza agricola continuando a mantenerla dopo il suo pensionamento.
La soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 in favore del Comune di Mineo. Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2027 .
Il Giudice relatore
(dott.ssa Carmela La Rosa)
Il Presidente
(dott. Salvatore Vinci)