Art. 12.
La Scuola puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.
La Scuola puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.