Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/02/2026, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12076 del 2025, proposto da
RE GO AD, rappresentata e difesa dall'avvocato RE GO AD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza TAR Lazio di Roma sez. 1° Ter – Nr. 17941/23 - pubblicata il 29/11/23, resa sui ricorsi iscritti al n. 9602/2022 e 3024/23 riuniti in corso di causa – contro Questura di Roma – Ufficio Immigrazione -Prefettura di Roma – ufficio immigrazione – con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati – Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del C.U. ex art. 13, co. 6-bis 1 D.P.R. n. 115/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. FR NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso e considerato:
- la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 1° Ter – Nr. 17941/23- pubblicata il 29/11/23, resa sui ricorsi iscritti al n. 9602/2022 e 3024/23, riuniti in corso di causa, con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati, con spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del C.U. ex art. 13, co.6-bis 1 D.P.R. n. 115/2002 ;
-parte ricorrente riferisce che in data 24/11/2025 la Questura di Roma ha consegnato alla ricorrente sig.ra GO AD RE il permesso di soggiorno per motivo di lavoro, rimanendo tuttavia inadempiente nella restituzione del contributo unificato, come statuito nel titolo esecutivo in atti;
- la Questura di Roma ha in effetti comunicato, con nota agli atti del giudizio, che in data 24.11.2025 ha rilasciato all’ interessata il titolo di soggiorno;
-la ricorrente chiede quindi col ricorso odierno di dichiarare l’obbligo nei confronti della Questura e dalla Prefettura di Roma di provvedere al pagamento del contributo unificato come statuito in sentenza n.17941/23 TAR Lazio nella somma di € 600.00 come statuito in sentenza, oltre interessi legali dalla notifica della sentenza al saldo, nonché di dichiarare l’obbligo di restituire € 300,00 a titolo di contributo unificato del presente giudizio di ottemperanza, oltre interessi legali dalla notifica della sentenza al saldo.
- all’udienza in camera di consiglio del 17.02.2026 la causa è stata introitata per la decisione;
ritenuto di accogliere il ricorso e ordinare l’esecuzione della presente sentenza all’amministrazione;
ritenuto in particolare:
-il ricorso è fondato limitatamente al mancato rimborso del contributo unificato disposto dalla sentenza TAR Lazio n. 17941/2023 in epigrafe, pubblicata il 29.11.2023, esecutiva, nei limiti in cui la sentenza non è stata ancora completamente eseguita;
-per l’effetto il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, mediante il versamento del contributo unificato richiesto in premessa, qualora non sia già stato effettuato.
Ritiene il Collegio di non procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta , attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr. in termini, Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 14343/2024) e altresì di non accogliere, per le medesime ragioni, la domanda di condanna dell’amministrazione debitrice al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo risarcitorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione alla sentenza TAR Lazio - Roma sez. 1° Ter – Nr. 17941/23 - pubblicata il 29/11/23, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art.93 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
FR NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NE | LE IO |
IL SEGRETARIO