Art. 1.
Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l' art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311 , e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107 , il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore e' prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al 15 agosto 1960.
Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l' art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311 , e assegnati per l'anno accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107 , il termine stabilito per le proposte di concorso a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione superiore e' prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al 15 agosto 1960.