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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95/2019 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_5, Ricorrente_1 Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_4 , quali eredi del sig. Nominativo_3 (deceduto il 19.03.2011), hanno impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2021, per l'importo di € 100,05, indicato come n. 95 e notificato in data 10.06.2025.
Resiste in giudizio la Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di San Marcellino (CE), che ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che il ricorso R.G. n.
4030/2025 le è stato notificato il 10.09.2025 e che l'atto impugnato è l'avviso n. 95 del 14.05.2025 riferito all'IMU 2021.
Quanto all'immobile oggetto di accertamento, il ricorso rappresenta che esso risulta intestato per usufrutto a Ricorrente_5 (54/126) e, per la quota residua, a Ricorrente_1; ne deduce pertanto il difetto di legittimazione passiva degli altri eredi. Il controricorso assume invece che, dalle risultanze catastali richiamate nell'avviso, il de cuius risultava titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile sito in Indirizzo_1 (Fg. 11, p.lla 31, sub. C01) e che tale diritto risultava “ancora attivo” alla data oggetto di accertamento;
richiama, a tal fine, la disciplina
IMU e l'efficacia delle risultanze catastali ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 95 per insussistenza del presupposto impositivo e assenza di obbligazione tributaria in capo agli eredi, con rifusione delle spese.
La resistente Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. chiede il rigetto del ricorso, la conferma della pretesa tributaria, nonché la condanna dei ricorrenti al pagamento di spese, diritti e onorari;
formula inoltre istanza di discussione da remoto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Inquadramento normativo
Ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741, L. n. 160/2019, è soggetto passivo IMU chi possiede l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale (tra cui l'usufrutto); il presupposto è la titolarità del diritto reale nel periodo d'imposta. L'usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario (artt. 979 e 1014 c.c.) e non può sopravvivere all'evento morte in ragione della mancata o tardiva voltura catastale. In tema di notificazioni agli eredi, l'art. 65 D.P.R. n. 600/1973 consente la notifica degli atti intestati al defunto in forma collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio solo se manchi la comunicazione di cui al comma 2; la disciplina attiene a obbligazioni sorte in capo al de cuius e non legittima l'intestazione al defunto per tributi maturati dopo il decesso.
2. Sulla legittimazione passiva per l'IMU 2021
Dagli atti di parte ricorrente risulta che, per il periodo d'imposta 2021, l'usufrutto era intestato a Ricorrente_5 (54/126) e la quota residua a Ricorrente_1; non ricorre soggettività passiva IMU in capo agli altri eredi. La resistente richiama le risultanze catastali riportate nell'avviso, da cui il de cuius risulterebbe ancora titolare dell'usufrutto, e invoca l'art. 1, comma 769, L. n. 160/2019 per legittimare l'individuazione del soggetto passivo sulla base del catasto. L'assunto non è condivisibile: le risultanze catastali hanno natura meramente formale e non costituiscono né mantengono diritti reali inesistenti. Se l'usufrutto faceva capo al de cuius, esso si è estinto ex lege con il decesso (2011) e non può sussistere nel 2021. L'eventuale persistenza dell'intestazione catastale non prevale sulla realtà sostanziale. L'onere di provare la soggettività passiva
IMU 2021 grava sull'Amministrazione emittente;
nella specie non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare l'esistenza, nel 2021, di un diritto reale in capo al defunto o agli eredi quali tali, diversi da quelli nominativamente indicati nel ricorso. I soggetti passivi dell'IMU 2021 sono, dunque, i titolari effettivi dei diritti reali nel 2021, non “gli eredi del sig. Nominativo_3”.
3. Sulla notifica agli “eredi del …”
Neppure il profilo notificatorio regge. L'art. 65 D.P.R. n. 600/1973 consente la notifica collettiva e impersonale agli eredi per obbligazioni tributarie sorte prima del decesso. Trattandosi di IMU 2021, tributo successivo alla morte (2011), l'atto non poteva essere intestato al defunto né notificato agli “eredi di …” in via impersonale, ma doveva essere rivolto ai concreti soggetti passivi del periodo d'imposta, nominativamente individuati. La notifica agli “eredi del …” è quindi inidonea a raggiungere i veri soggetti passivi di un tributo maturato post mortem, con conseguente inefficacia dell'atto nei loro confronti.
4. Irrilevanza della legittimazione del concessionario ai fini decisori
Le deduzioni sulla legittimazione del concessionario (Determine Dirigenziali n. 4/2018 e n. 55/2024) e sul rispetto dei termini non sono decisive. Il vizio attiene alla soggettività passiva e alla corretta intestazione/ notifica dell'atto, profili assorbenti che impongono l'annullamento indipendentemente dal titolo di legittimazione processuale del concessionario.
Il ricorso è fondato. L'avviso di accertamento IMU n. 95 relativo al 2021 va annullato per difetto del presupposto soggettivo d'imposta e per inidoneità della notifica agli “eredi del …”. Restano salvi gli effetti quanto all'eventuale rinnovazione dell'azione accertativa nei confronti dei concreti soggetti passivi per l'anno 2021, nei limiti e termini di legge.
5. Spese La Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la controversia trae origine da un evidente disallineamento delle risultanze catastali e dalla persistenza dell'intestazione dell'usufrutto in capo al de cuius nonostante il decesso intervenuto da tempo.
Tale situazione, pur non idonea a fondare la pretesa impositiva, ha tuttavia ingenerato un oggettivo errore sull'individuazione del soggetto passivo, favorito dalla mancata tempestiva voltura e dalla presenza di dati formali non aggiornati.
Sussiste pertanto una obiettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi e sull'affidabilità delle risultanze catastali, che ha contribuito in misura rilevante all'insorgenza della lite.
Tali circostanze, sommate al fatto che la questione ha richiesto un'apprezzabile attività interpretativa sull'interazione tra normativa IMU e disciplina civilistica dell'usufrutto, giustificano la compensazione delle spese in via equitativa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, e annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95/2019 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_5, Ricorrente_1 Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_4 , quali eredi del sig. Nominativo_3 (deceduto il 19.03.2011), hanno impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2021, per l'importo di € 100,05, indicato come n. 95 e notificato in data 10.06.2025.
Resiste in giudizio la Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di San Marcellino (CE), che ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che il ricorso R.G. n.
4030/2025 le è stato notificato il 10.09.2025 e che l'atto impugnato è l'avviso n. 95 del 14.05.2025 riferito all'IMU 2021.
Quanto all'immobile oggetto di accertamento, il ricorso rappresenta che esso risulta intestato per usufrutto a Ricorrente_5 (54/126) e, per la quota residua, a Ricorrente_1; ne deduce pertanto il difetto di legittimazione passiva degli altri eredi. Il controricorso assume invece che, dalle risultanze catastali richiamate nell'avviso, il de cuius risultava titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile sito in Indirizzo_1 (Fg. 11, p.lla 31, sub. C01) e che tale diritto risultava “ancora attivo” alla data oggetto di accertamento;
richiama, a tal fine, la disciplina
IMU e l'efficacia delle risultanze catastali ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 95 per insussistenza del presupposto impositivo e assenza di obbligazione tributaria in capo agli eredi, con rifusione delle spese.
La resistente Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. chiede il rigetto del ricorso, la conferma della pretesa tributaria, nonché la condanna dei ricorrenti al pagamento di spese, diritti e onorari;
formula inoltre istanza di discussione da remoto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Inquadramento normativo
Ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741, L. n. 160/2019, è soggetto passivo IMU chi possiede l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale (tra cui l'usufrutto); il presupposto è la titolarità del diritto reale nel periodo d'imposta. L'usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario (artt. 979 e 1014 c.c.) e non può sopravvivere all'evento morte in ragione della mancata o tardiva voltura catastale. In tema di notificazioni agli eredi, l'art. 65 D.P.R. n. 600/1973 consente la notifica degli atti intestati al defunto in forma collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio solo se manchi la comunicazione di cui al comma 2; la disciplina attiene a obbligazioni sorte in capo al de cuius e non legittima l'intestazione al defunto per tributi maturati dopo il decesso.
2. Sulla legittimazione passiva per l'IMU 2021
Dagli atti di parte ricorrente risulta che, per il periodo d'imposta 2021, l'usufrutto era intestato a Ricorrente_5 (54/126) e la quota residua a Ricorrente_1; non ricorre soggettività passiva IMU in capo agli altri eredi. La resistente richiama le risultanze catastali riportate nell'avviso, da cui il de cuius risulterebbe ancora titolare dell'usufrutto, e invoca l'art. 1, comma 769, L. n. 160/2019 per legittimare l'individuazione del soggetto passivo sulla base del catasto. L'assunto non è condivisibile: le risultanze catastali hanno natura meramente formale e non costituiscono né mantengono diritti reali inesistenti. Se l'usufrutto faceva capo al de cuius, esso si è estinto ex lege con il decesso (2011) e non può sussistere nel 2021. L'eventuale persistenza dell'intestazione catastale non prevale sulla realtà sostanziale. L'onere di provare la soggettività passiva
IMU 2021 grava sull'Amministrazione emittente;
nella specie non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare l'esistenza, nel 2021, di un diritto reale in capo al defunto o agli eredi quali tali, diversi da quelli nominativamente indicati nel ricorso. I soggetti passivi dell'IMU 2021 sono, dunque, i titolari effettivi dei diritti reali nel 2021, non “gli eredi del sig. Nominativo_3”.
3. Sulla notifica agli “eredi del …”
Neppure il profilo notificatorio regge. L'art. 65 D.P.R. n. 600/1973 consente la notifica collettiva e impersonale agli eredi per obbligazioni tributarie sorte prima del decesso. Trattandosi di IMU 2021, tributo successivo alla morte (2011), l'atto non poteva essere intestato al defunto né notificato agli “eredi di …” in via impersonale, ma doveva essere rivolto ai concreti soggetti passivi del periodo d'imposta, nominativamente individuati. La notifica agli “eredi del …” è quindi inidonea a raggiungere i veri soggetti passivi di un tributo maturato post mortem, con conseguente inefficacia dell'atto nei loro confronti.
4. Irrilevanza della legittimazione del concessionario ai fini decisori
Le deduzioni sulla legittimazione del concessionario (Determine Dirigenziali n. 4/2018 e n. 55/2024) e sul rispetto dei termini non sono decisive. Il vizio attiene alla soggettività passiva e alla corretta intestazione/ notifica dell'atto, profili assorbenti che impongono l'annullamento indipendentemente dal titolo di legittimazione processuale del concessionario.
Il ricorso è fondato. L'avviso di accertamento IMU n. 95 relativo al 2021 va annullato per difetto del presupposto soggettivo d'imposta e per inidoneità della notifica agli “eredi del …”. Restano salvi gli effetti quanto all'eventuale rinnovazione dell'azione accertativa nei confronti dei concreti soggetti passivi per l'anno 2021, nei limiti e termini di legge.
5. Spese La Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, la controversia trae origine da un evidente disallineamento delle risultanze catastali e dalla persistenza dell'intestazione dell'usufrutto in capo al de cuius nonostante il decesso intervenuto da tempo.
Tale situazione, pur non idonea a fondare la pretesa impositiva, ha tuttavia ingenerato un oggettivo errore sull'individuazione del soggetto passivo, favorito dalla mancata tempestiva voltura e dalla presenza di dati formali non aggiornati.
Sussiste pertanto una obiettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi e sull'affidabilità delle risultanze catastali, che ha contribuito in misura rilevante all'insorgenza della lite.
Tali circostanze, sommate al fatto che la questione ha richiesto un'apprezzabile attività interpretativa sull'interazione tra normativa IMU e disciplina civilistica dell'usufrutto, giustificano la compensazione delle spese in via equitativa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, e annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.