Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 372
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto soggettivo d'imposta

    Le risultanze catastali hanno natura meramente formale e non costituiscono né mantengono diritti reali inesistenti. Se l'usufrutto faceva capo al de cuius, esso si è estinto ex lege con il decesso (2011) e non può sussistere nel 2021. L'eventuale persistenza dell'intestazione catastale non prevale sulla realtà sostanziale. I soggetti passivi dell'IMU 2021 sono i titolari effettivi dei diritti reali nel 2021, non gli eredi del defunto.

  • Accolto
    Inidoneità della notifica agli eredi del defunto

    L'art. 65 D.P.R. n. 600/1973 consente la notifica collettiva e impersonale agli eredi per obbligazioni tributarie sorte prima del decesso. Trattandosi di IMU 2021, tributo successivo alla morte (2011), l'atto non poteva essere intestato al defunto né notificato agli ‘eredi di …’ in via impersonale, ma doveva essere rivolto ai concreti soggetti passivi del periodo d'imposta, nominativamente individuati. La notifica agli ‘eredi del …’ è quindi inidonea a raggiungere i veri soggetti passivi di un tributo maturato post mortem, con conseguente inefficacia dell'atto nei loro confronti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 372
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 372
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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