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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia
Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17110/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Di Muccio presso la CP_1 C.F._1 quale è elettivamente domiciliato in Roma, in Via Premuda n.18 in virtù di procura in atti;
contro
- parte opponente -
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sabrina Controparte_2 C.F._2
Bonavitacola presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci 29 in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.4.2025
Per parte opposta:
(come da memorie del 13.12.24)
“reiterata l'eccezione di inammissibilità della mutatio libelli ex adverso svolta con memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. per le ragioni in atti dedotte,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità del Decreto Ingiuntivo n. 21591/2021, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela nel procedimento monitorio N.R.G.
68652/2021, notificato in data 27.1.2022, in quanto privo dei requisiti minimi di certezza, esigibilità e liquidità del credito richiesti ex lege e per l'effetto, revocarlo in tutto o, in subordine, in parte, con ogni conseguenza di legge, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dal sig. alla CP_1 sig.ra per tutte le causali e i titoli dedotti in giudizio, giusti motivi svolti in atti;
- Controparte_2 accertare e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della mutatio libelli svolta dall'opposta con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 1 per i motivi articolati in atti, nonché per la lesione del diritto di difesa dell'opponente, oltre che del principio del contraddittorio;
- in ogni caso, rigettare integralmente quanto dedotto, eccepito, prodotto e domandato dalla sig.ra con Controparte_2
pagina 1 di 8 comparsa di costituzione e risposta avversaria, nonché con memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n.1, poiché infondato in fatto e in diritto, oltre che indimostrato per le ragioni in atti esposte;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. , viste le eccezioni CP_1 di cui in premessa, tenuto conto della differenza tra quanto da lui versato nel periodo luglio 2017- giugno 2023 e quanto richiesto in pagamento dall'opposta, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta debenza, in tutto o in parte, delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché di cui alla mutatio libelli svolta dall'opposta con memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n.1, accertare e dichiarare che nulla è in ogni caso dovuto dall'opponente per tutte le voci di spesa ex adverso azionate per i motivi articolati in atti e comunque, tenuto conto del contributo di mantenimento ordinario già corrisposto in misura di € 61.380,00, in quanto inclusive delle voci di spesa per vitto e alloggio e altre voci di mantenimento ordinario già corrisposte dal sig. con il contributo di mantenimento mensile e per l'effetto, ridurre CP_1 l'importo richiesto in pagamento a quella minore somma che verrà accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta equa e di giustizia;
- in ogni caso, condannare la sig.ra alla restituzione di quanto versato in data Controparte_2 31.1.2023 dal sig. in esecuzione dell'ordinanza del 5.1.2023 di concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo in misura di € 4.632,22, con ogni conseguente statuizione di legge.
Con condanna della Sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi del presente Controparte_2 giudizio, oltre accessori come per legge, rimborso forfettario 15%, Iva e Cap”.
per parte opposta: (come da comparsa di costituzione) “Voglia rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 21591/2021. In via gradata, occorrendo in via riconvenzionale, si chiede che venga accertato il credito vantato dalla opposta nella misura azionata in sede monitoria o in quella minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali, e per l'effetto che il signor CP_1 venga condannato al relativo pagamento. Con riserva di integrare documenti e formulare richieste istruttorie nei termini di legge. Con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite
(così integrate con memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1):
“che l'Ill.mo Signor Giudice voglia altresì accertare l'ulteriore credito vantato, per le ragioni illustrate in premessa, dalla signora nei confronti del signor e per Controparte_2 CP_1 l'effetto condannare l'opponente anche al pagamento dell'ulteriore importo di € 21.319,944 o della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria oltre interessi sulle somme dovute dalla scadenza al saldo. Con la refusione delle spese di lite”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie per la prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo CP_1
n. 21591/2021 (N.R.G. 68652/2021) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 7.1.2022, a mezzo pagina 2 di 8 del quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 27.386,195 a titolo di rimborso, in via di regresso, del 50% di alcune spese straordinarie interamente sostenute dalla ex coniuge
[...]
nell'interesse del comune figlio . CP_2 CP_3
Quest'ultimo, dopo aver conseguito il diploma di High School all'esito della frequenza del quarto anno di liceo all'estero (con il consenso di entrambi i genitori), si è iscritto al College a Phoenix (Estrella Mountain Community College) per il biennio di base universitario e, successivamente, per i successivi due anni presso la GCU Gran Canyon University, concludendo infine il percorso con l'iscrizione e la frequenza del Master of business administration (MBA) in marketing sempre presso l'Università GCU. Invocando gli accordi raggiunti tra le parti e recepiti dalla sentenza di “divorzio” del Tribunale di Roma
n.5594/2013 (R.G. 54062/2012) che testualmente prevedeva” le spese: sanitarie, scolastiche (rette quanto alle spese extra per il loro unico figlio scolastiche, libri viaggi e corsi di istruzione), CP_3 sportive (nella misura di almeno un'attività annua, all'epoca tennis), ludiche e ogni altra spesa concordata preventivamente tra i genitori” secondo l'attuale tenore di vita e la volontà del ragazzo saranno divise al 50%), ha, dunque, agito in sede monitoria per il rimborso del Controparte_2 50% delle spese per l''iscrizione e la frequenza del College, della GCU Gran Canyon University e del Master (iscrizione e prime due rate) oltre che di alcune spese mediche. Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, il Sig. deduceva il difetto dei requisiti di CP_1 certezza, esigibilità e liquidità del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deduceva la riconducibilità delle spese richieste nell'alveo di quelle ordinarie, eccepiva il difetto di concertazione preventiva oltre che a duplicazione delle spese di vitto e alloggio in quanto già comprese nell'assegno di mantenimento all'interno dell'arco temporale di durata degli studi (luglio 2017 – marzo 2022), infine, con specifico riferimento al rimborso delle spese mediche specialistiche, deduceva che, trattandosi di spese routinarie le stesse dovessero intendersi incluse nell'assegno di mantenimento contestandone in ogni caso la debenza in quanto non preventivamente concordate come anche previsto dal Protocollo con il Foro adottato da questo Tribunale. Nessuna contestazione sollevava in ordine al quantum della pretesa né relativamente alla documentazione giustificativa. Tanto premesso concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva contestando le allegazioni di controparte, allegando che il Controparte_2 CP_1 aveva nei fatti prestato il proprio consenso alla frequenza del College, della Università e del Master come da documentazione che versava in atti e che, in ogni caso, le spese rispondevano all'interesse del ragazzo ed erano sostenibili in relazione alla situazione economico – patrimoniale dei genitori, concludendo come in epigrafe indicato (sub Comparsa di Costituzione). Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione fino alla concorrenza di euro 4.632,22 (corrisposta in corso di causa), concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le relative memorie. Parte opposta utilizzava la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 per introdurre la domanda anch'essa in epigrafe riportata (sub memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1) avente ad oggetto il rimborso di ulteriori spese straordinarie.
Il giudizio, istruito a mezzo dell'interpello dell'opponente e di prova per testi, veniva infine rinviato all'udienza del 4.4.2024 per discussione e decisione ex art. 281sexies cpc. In quella sede con il consenso delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
L'opposizione è solo in parte fondata e in tali limiti deve essere accolta. In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della estensione della domanda effettuata da parte opposta per mezzo delle note ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
pagina 3 di 8 La sentenza n. 26727/24 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nello stabilire che l'opposto (convenuto sostanziale) è comunque legittimato a proporre non solo domande riconvenzionali, ma altresì domande che – come qualificate dall'arresto delle Sezioni Unite del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018 – rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, ha tuttavia ritenuto che in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'art. 88, c. 1 c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le suddette domande che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c..
Quanto alla eccezione in ordine al difetto dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità del credito deve osservarsi che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto la legittimità della emissione del decreto ingiuntivo ma la fondatezza della pretesa azionata aderendo al principio da ultimo affermato da Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n. 927, secondo cui “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
Nel merito della questione.
Va preliminarmente disattesa la tesi di parte opposta secondo la quale le spese di cui si chiede il rimborso non richiederebbero il preventivo accordo tra i genitori in ragione del tenore letterale delle condizioni di “divorzio” pattuite dalle parti ed omologate dal Tribunale.
Ora, anche a voler condividere che il tenore letterale delle suddette condizioni abbia voluto escludere la preventiva concertazione tra i genitori per alcune delle spese, vi è da osservare che quelle oggetto di giudizio non sono spese meramente scolastiche ma, diversamente, rilevanti spese per un percorso universitario all'estero integrante una decisione di maggiore interesse del figlio relativa alla educazione ed istruzione di quest'ultimo e, dunque, in via di principio, in astratto soggetta, al preventivo accordo tra i genitori (in ossequio al criterio di bi -genitorialità sancito dall'ordinamento), salvo quanto di seguito precisato.
Trattasi indubbiamente di spese straordinarie (quelle per il percorso formativo) sia per la loro imprevedibilità (se non per la formazione universitaria quanto meno per il suo svolgimento all'estero), resa evidente in via dirimente dal contrasto sorto, sia per la loro rilevanza, intendendo questo giudice dare seguito a quanto stabilito da Cass. Civ. Ord. Del 13.01.2021 “…in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quella della proporzione del contributo alle condizioni economico
pagina 4 di 8 patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”, le stesse necessitano in astratto di un consenso”.
In ordine al consenso per le spese del College e della Gran Canyon University le emergenze istruttorie hanno evidenziato che, sebbene il abbia accompagnato il figlio a sostenere il test di ingresso al CP_1
College senza esprimere espressamente in quella sede il proprio dissenso (forse nel comprensibile timore di sollevare polemiche proprio in occasione del diploma di ed in presenza di estranei), o CP_3 abbia manifestare la propria gioia per i traguardi scolastici del figlio (come è del resto naturale), è documentalmente provato che egli abbia espresso chiaramente e motivatamente il proprio dissenso, alla permanenza di negli Stati Uniti (cfr. del 7.7.2017). La valutazione complessiva degli elementi CP_3 probatori offerti non consente di ritenere raggiuta la prova in ordine al consenso, il cui onere probatorio grava su parte creditrice.
Non così per il successivo master in relazione al quale il consenso del trova un robusto riscontro CP_1 probatorio nella comunicazione del 10.6.2021 inviata dal precedente difensore del sig. , Avv. De CP_1
Luise, alla Collega Avv. Bonavitacola nell'allegato prodotto (cfr. doc. 13 avversario), in ordine al quale le generiche deduzioni formulate da parte opponente non convincono, essendo, peraltro, irrilevante la circostanza che l'iscrizione del ragazzo fosse già stata effettuata, potendo il consenso anche sopraggiungere ad una iniziativa già adottata.
Tanto precisato in ordine alle risultanze probatorie, in via dirimente deve, in ogni caso, osservarsi che per consolidato principio giurisprudenziale può derogarsi al presupposto generale della preventiva concertazione nel preminente supremo interesse del figlio
La Suprema Corte ha coniato il principio secondo il quale in ordine alle spese straordinarie che siano compatibili con le risorse economiche dei genitori non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di concertazione preventiva laddove si tratti di decisione di maggiore interesse del figlio, spettando al giudice valutare la rispondenza effettiva di detta spesa all'interesse del figlio e, commisurata, l'entità della stessa rispetto all'utilità per il figlio, verificarne la sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori Corte Cassazione Ordinanza 21726 del 6.9.2018)
Ebbene, nella fattispecie in esame, devono essere esclusi problemi di sostenibilità economica, in quanto, ad uno scrutinio a priori, il (che ha solo successivamente lamentato difficoltà economiche CP_1 senza, tuttavia, provare il deterioramento della propria condizione economica) si è sempre detto disponibile a supportare economicamente il figlio in percorsi formativi di pari impegno economico
Luiss, . Per_1
Allo scrutinio al quale è chiamato questo giudice, non sembra possa rimanere estranea la volontà chiaramente espressa da un figlio alle soglie dell'età adulta e successivamente maggiorenne (volontà peraltro richiamata e valorizzata quale criterio preminente anche dalle parti nelle condizioni di divorzio), il quale, nella possibilità economica dei genitori, ha evidentemente ed espressamente maturato una scelta che il padre ascrive ad una volontà di minor impegno, ma che pur richiede capacità di adattamento a realtà nuove ed estranee alla propria, in ogni caso optando per una dimensione che evidentemente ha ritenuto a se più confacente rispetto al contesto italiano caratterizzato dalle note difficoltà di occupazione.
pagina 5 di 8 Allo stato, ha concluso gli studi, vive in America in procinto di sposarsi (come dichiarato dalle CP_3 parti in udienza) ed ha raggiunto la autosufficienza economica tanto che risulta cessato l'obbligo del padre di versare il mantenimento.
Ora, nel caso di un figlio maggiorenne, la valutazione della rispondenza della spesa all'interesse del medesimo trova l'ovvio limite nella autodeterminazione del figlio medesimo, laddove la rispondenza all'interesse del ragazzo deve darsi per sussistente laddove risponda ad una sua precisa scelta, salvo il caso che quest'ultima appaia del tutto irrazionale come non è nel caso in esame.
Attesa dunque la rispondenza della spesa all'interesse del giovane e la sostenibilità della spesa, parte opponente avrebbe quantomeno dovuto offrire la prova della non congruità degli esborsi, non però con riferimento a percorsi diversi (ciò che si tradurrebbe in una indebita ingerenza nelle scelte di un figlio), ma a quello specifico scelto dal ragazzo.
Tale prova non è stata offerta, e, dunque, lo scrutinio di questo giudice non può che deporre per la rimborsabilità pro quota degli esborsi medesimi.
Tanto precisato, risulta agli atti che il rimborso richiesto per il terzo e quarto anno di frequenza della
Gran Canyon University (2019/2020 e 2020/2021), comprendevano vitto e alloggio (v. nota Avv.
Bonavitacola del 31.03.2022 all. 10 comparsa di costituzione) palesandosi dunque, per tale quota ripetitivi del vitto e alloggio domestico compreso nell'assegno di mantenimento pacificamente versato dal (per i restanti periodi non vi sono elementi che consentano eguali conclusioni) . CP_1
Ora, sebbene, come noto il suddetto assegno non si esaurisca con le spese di vitto ed alloggio, è possibile affermare che tali due componenti costituiscono id quod plerumque accidit (anche ad una valutazione equitativa alla quale rimandano le conclusioni di entrambe le parti) la metà dell'intera erogazione, conseguendone che può ragionevolmente considerarsi che il padre abbia soddisfatto, con la metà dell'assegno dovuto (euro 800:2) il proprio obbligo di contribuzione alle spese oggetto di causa per il periodo in questione (detratto per ciascuno dei due anni un mese per le vacanze estive), dovendosi dunque detrarre dalla somma dovuta l'importo di euro 8.800 (euro 400 x 11 mesi x2 anni).
Il rimborso per i titoli di cui sopra andrà, dunque, riconosciuto per l'importo di euro (€.22.171,97 + €.
4.632,225) euro 26.804,19
Per quanto riguarda le spese mediche (spese per visite dentistiche, oculistiche dermatologiche), esclusa l'applicazione del Protocollo adottato da questo Foro, non vincolante nel caso in esame, trattasi di spese di natura routinaria, cioè esborsi che pur non ricompresi nell'assegno periodico di mantenimento assumono tuttavia una connotazione di probabilità tale, grazie al loro routinario proporsi, da potersi considerare come sostanzialmente certe e, dunque, indeterminate nel quantum e nel quando ma non nell'an.
pagina 6 di 8 Per tali spese la Suprema Corte (cfr Ord. N. 379/2021) prevede la possibilità che possano essere addirittura azionati in forza del titolo originario previa allegazione documentale che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare i caratteri di certezza liquidità ed esigibilità, con l'atto di precetto,
e senza che vi sia necessità del preventivo consenso del genitore non collocatario.
In ordine al quantum delle spese e alla documentazione giustificativa non è stata sollevata alcuna eccezione e, dunque, il relativo rimborso va riconosciuto nell''importo richiesto e documentato di euro
582.
In sintesi la pretesa monitoria va riconosciuta per euro 27.386,19 importo dal quale andrà detratto l'importo di euro 8.800 derivandone l'importo di euro 18.596,19.
Il D.I. andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di euro
18.596,19.
Risulta pacifico che, a seguito dell'ordinanza resa in corso di causa, parte opposta abbia provveduto al pagamento di euro 4.632,225, importo che dovrà anch'esso essere detratto da quello dovuto.
Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725).
Poiché la somma ingiunta risulta in parte dovuta, le spese del procedimento monitorio restano a carico di parte opponente.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e della natura degli interessi sottesi alla controversia vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda di parte opposta di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc;
in parziale accoglimento della opposizione proposta, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 21591/2021 (N.R.G. 68652/2021) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 7.1.2022, condanna (c.f. ) a corrispondere in favore di CP_1 C.F._1 Controparte_2 (C.F. ), l'importo di euro 18.596,19 (importo al quale andrà detratto l'importo C.F._2 già corrisposto di 4.632,22) il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente come liquidate in decreto
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio pagina 7 di 8 Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia
Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17110/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Di Muccio presso la CP_1 C.F._1 quale è elettivamente domiciliato in Roma, in Via Premuda n.18 in virtù di procura in atti;
contro
- parte opponente -
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sabrina Controparte_2 C.F._2
Bonavitacola presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci 29 in virtù di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.4.2025
Per parte opposta:
(come da memorie del 13.12.24)
“reiterata l'eccezione di inammissibilità della mutatio libelli ex adverso svolta con memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. per le ragioni in atti dedotte,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità del Decreto Ingiuntivo n. 21591/2021, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela nel procedimento monitorio N.R.G.
68652/2021, notificato in data 27.1.2022, in quanto privo dei requisiti minimi di certezza, esigibilità e liquidità del credito richiesti ex lege e per l'effetto, revocarlo in tutto o, in subordine, in parte, con ogni conseguenza di legge, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dal sig. alla CP_1 sig.ra per tutte le causali e i titoli dedotti in giudizio, giusti motivi svolti in atti;
- Controparte_2 accertare e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della mutatio libelli svolta dall'opposta con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 1 per i motivi articolati in atti, nonché per la lesione del diritto di difesa dell'opponente, oltre che del principio del contraddittorio;
- in ogni caso, rigettare integralmente quanto dedotto, eccepito, prodotto e domandato dalla sig.ra con Controparte_2
pagina 1 di 8 comparsa di costituzione e risposta avversaria, nonché con memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n.1, poiché infondato in fatto e in diritto, oltre che indimostrato per le ragioni in atti esposte;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. , viste le eccezioni CP_1 di cui in premessa, tenuto conto della differenza tra quanto da lui versato nel periodo luglio 2017- giugno 2023 e quanto richiesto in pagamento dall'opposta, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta debenza, in tutto o in parte, delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché di cui alla mutatio libelli svolta dall'opposta con memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n.1, accertare e dichiarare che nulla è in ogni caso dovuto dall'opponente per tutte le voci di spesa ex adverso azionate per i motivi articolati in atti e comunque, tenuto conto del contributo di mantenimento ordinario già corrisposto in misura di € 61.380,00, in quanto inclusive delle voci di spesa per vitto e alloggio e altre voci di mantenimento ordinario già corrisposte dal sig. con il contributo di mantenimento mensile e per l'effetto, ridurre CP_1 l'importo richiesto in pagamento a quella minore somma che verrà accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta equa e di giustizia;
- in ogni caso, condannare la sig.ra alla restituzione di quanto versato in data Controparte_2 31.1.2023 dal sig. in esecuzione dell'ordinanza del 5.1.2023 di concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo in misura di € 4.632,22, con ogni conseguente statuizione di legge.
Con condanna della Sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi del presente Controparte_2 giudizio, oltre accessori come per legge, rimborso forfettario 15%, Iva e Cap”.
per parte opposta: (come da comparsa di costituzione) “Voglia rigettare l'opposizione proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 21591/2021. In via gradata, occorrendo in via riconvenzionale, si chiede che venga accertato il credito vantato dalla opposta nella misura azionata in sede monitoria o in quella minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali, e per l'effetto che il signor CP_1 venga condannato al relativo pagamento. Con riserva di integrare documenti e formulare richieste istruttorie nei termini di legge. Con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite
(così integrate con memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1):
“che l'Ill.mo Signor Giudice voglia altresì accertare l'ulteriore credito vantato, per le ragioni illustrate in premessa, dalla signora nei confronti del signor e per Controparte_2 CP_1 l'effetto condannare l'opponente anche al pagamento dell'ulteriore importo di € 21.319,944 o della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria oltre interessi sulle somme dovute dalla scadenza al saldo. Con la refusione delle spese di lite”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie per la prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo CP_1
n. 21591/2021 (N.R.G. 68652/2021) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 7.1.2022, a mezzo pagina 2 di 8 del quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 27.386,195 a titolo di rimborso, in via di regresso, del 50% di alcune spese straordinarie interamente sostenute dalla ex coniuge
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nell'interesse del comune figlio . CP_2 CP_3
Quest'ultimo, dopo aver conseguito il diploma di High School all'esito della frequenza del quarto anno di liceo all'estero (con il consenso di entrambi i genitori), si è iscritto al College a Phoenix (Estrella Mountain Community College) per il biennio di base universitario e, successivamente, per i successivi due anni presso la GCU Gran Canyon University, concludendo infine il percorso con l'iscrizione e la frequenza del Master of business administration (MBA) in marketing sempre presso l'Università GCU. Invocando gli accordi raggiunti tra le parti e recepiti dalla sentenza di “divorzio” del Tribunale di Roma
n.5594/2013 (R.G. 54062/2012) che testualmente prevedeva” le spese: sanitarie, scolastiche (rette quanto alle spese extra per il loro unico figlio scolastiche, libri viaggi e corsi di istruzione), CP_3 sportive (nella misura di almeno un'attività annua, all'epoca tennis), ludiche e ogni altra spesa concordata preventivamente tra i genitori” secondo l'attuale tenore di vita e la volontà del ragazzo saranno divise al 50%), ha, dunque, agito in sede monitoria per il rimborso del Controparte_2 50% delle spese per l''iscrizione e la frequenza del College, della GCU Gran Canyon University e del Master (iscrizione e prime due rate) oltre che di alcune spese mediche. Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, il Sig. deduceva il difetto dei requisiti di CP_1 certezza, esigibilità e liquidità del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deduceva la riconducibilità delle spese richieste nell'alveo di quelle ordinarie, eccepiva il difetto di concertazione preventiva oltre che a duplicazione delle spese di vitto e alloggio in quanto già comprese nell'assegno di mantenimento all'interno dell'arco temporale di durata degli studi (luglio 2017 – marzo 2022), infine, con specifico riferimento al rimborso delle spese mediche specialistiche, deduceva che, trattandosi di spese routinarie le stesse dovessero intendersi incluse nell'assegno di mantenimento contestandone in ogni caso la debenza in quanto non preventivamente concordate come anche previsto dal Protocollo con il Foro adottato da questo Tribunale. Nessuna contestazione sollevava in ordine al quantum della pretesa né relativamente alla documentazione giustificativa. Tanto premesso concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva contestando le allegazioni di controparte, allegando che il Controparte_2 CP_1 aveva nei fatti prestato il proprio consenso alla frequenza del College, della Università e del Master come da documentazione che versava in atti e che, in ogni caso, le spese rispondevano all'interesse del ragazzo ed erano sostenibili in relazione alla situazione economico – patrimoniale dei genitori, concludendo come in epigrafe indicato (sub Comparsa di Costituzione). Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione fino alla concorrenza di euro 4.632,22 (corrisposta in corso di causa), concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti depositavano le relative memorie. Parte opposta utilizzava la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 per introdurre la domanda anch'essa in epigrafe riportata (sub memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1) avente ad oggetto il rimborso di ulteriori spese straordinarie.
Il giudizio, istruito a mezzo dell'interpello dell'opponente e di prova per testi, veniva infine rinviato all'udienza del 4.4.2024 per discussione e decisione ex art. 281sexies cpc. In quella sede con il consenso delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'opposizione è solo in parte fondata e in tali limiti deve essere accolta. In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della estensione della domanda effettuata da parte opposta per mezzo delle note ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
pagina 3 di 8 La sentenza n. 26727/24 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nello stabilire che l'opposto (convenuto sostanziale) è comunque legittimato a proporre non solo domande riconvenzionali, ma altresì domande che – come qualificate dall'arresto delle Sezioni Unite del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018 – rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, ha tuttavia ritenuto che in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'art. 88, c. 1 c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le suddette domande che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c..
Quanto alla eccezione in ordine al difetto dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità del credito deve osservarsi che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto la legittimità della emissione del decreto ingiuntivo ma la fondatezza della pretesa azionata aderendo al principio da ultimo affermato da Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n. 927, secondo cui “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
Nel merito della questione.
Va preliminarmente disattesa la tesi di parte opposta secondo la quale le spese di cui si chiede il rimborso non richiederebbero il preventivo accordo tra i genitori in ragione del tenore letterale delle condizioni di “divorzio” pattuite dalle parti ed omologate dal Tribunale.
Ora, anche a voler condividere che il tenore letterale delle suddette condizioni abbia voluto escludere la preventiva concertazione tra i genitori per alcune delle spese, vi è da osservare che quelle oggetto di giudizio non sono spese meramente scolastiche ma, diversamente, rilevanti spese per un percorso universitario all'estero integrante una decisione di maggiore interesse del figlio relativa alla educazione ed istruzione di quest'ultimo e, dunque, in via di principio, in astratto soggetta, al preventivo accordo tra i genitori (in ossequio al criterio di bi -genitorialità sancito dall'ordinamento), salvo quanto di seguito precisato.
Trattasi indubbiamente di spese straordinarie (quelle per il percorso formativo) sia per la loro imprevedibilità (se non per la formazione universitaria quanto meno per il suo svolgimento all'estero), resa evidente in via dirimente dal contrasto sorto, sia per la loro rilevanza, intendendo questo giudice dare seguito a quanto stabilito da Cass. Civ. Ord. Del 13.01.2021 “…in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quella della proporzione del contributo alle condizioni economico
pagina 4 di 8 patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”, le stesse necessitano in astratto di un consenso”.
In ordine al consenso per le spese del College e della Gran Canyon University le emergenze istruttorie hanno evidenziato che, sebbene il abbia accompagnato il figlio a sostenere il test di ingresso al CP_1
College senza esprimere espressamente in quella sede il proprio dissenso (forse nel comprensibile timore di sollevare polemiche proprio in occasione del diploma di ed in presenza di estranei), o CP_3 abbia manifestare la propria gioia per i traguardi scolastici del figlio (come è del resto naturale), è documentalmente provato che egli abbia espresso chiaramente e motivatamente il proprio dissenso, alla permanenza di negli Stati Uniti (cfr. del 7.7.2017). La valutazione complessiva degli elementi CP_3 probatori offerti non consente di ritenere raggiuta la prova in ordine al consenso, il cui onere probatorio grava su parte creditrice.
Non così per il successivo master in relazione al quale il consenso del trova un robusto riscontro CP_1 probatorio nella comunicazione del 10.6.2021 inviata dal precedente difensore del sig. , Avv. De CP_1
Luise, alla Collega Avv. Bonavitacola nell'allegato prodotto (cfr. doc. 13 avversario), in ordine al quale le generiche deduzioni formulate da parte opponente non convincono, essendo, peraltro, irrilevante la circostanza che l'iscrizione del ragazzo fosse già stata effettuata, potendo il consenso anche sopraggiungere ad una iniziativa già adottata.
Tanto precisato in ordine alle risultanze probatorie, in via dirimente deve, in ogni caso, osservarsi che per consolidato principio giurisprudenziale può derogarsi al presupposto generale della preventiva concertazione nel preminente supremo interesse del figlio
La Suprema Corte ha coniato il principio secondo il quale in ordine alle spese straordinarie che siano compatibili con le risorse economiche dei genitori non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di concertazione preventiva laddove si tratti di decisione di maggiore interesse del figlio, spettando al giudice valutare la rispondenza effettiva di detta spesa all'interesse del figlio e, commisurata, l'entità della stessa rispetto all'utilità per il figlio, verificarne la sostenibilità rapportata alle condizioni economiche dei genitori Corte Cassazione Ordinanza 21726 del 6.9.2018)
Ebbene, nella fattispecie in esame, devono essere esclusi problemi di sostenibilità economica, in quanto, ad uno scrutinio a priori, il (che ha solo successivamente lamentato difficoltà economiche CP_1 senza, tuttavia, provare il deterioramento della propria condizione economica) si è sempre detto disponibile a supportare economicamente il figlio in percorsi formativi di pari impegno economico
Luiss, . Per_1
Allo scrutinio al quale è chiamato questo giudice, non sembra possa rimanere estranea la volontà chiaramente espressa da un figlio alle soglie dell'età adulta e successivamente maggiorenne (volontà peraltro richiamata e valorizzata quale criterio preminente anche dalle parti nelle condizioni di divorzio), il quale, nella possibilità economica dei genitori, ha evidentemente ed espressamente maturato una scelta che il padre ascrive ad una volontà di minor impegno, ma che pur richiede capacità di adattamento a realtà nuove ed estranee alla propria, in ogni caso optando per una dimensione che evidentemente ha ritenuto a se più confacente rispetto al contesto italiano caratterizzato dalle note difficoltà di occupazione.
pagina 5 di 8 Allo stato, ha concluso gli studi, vive in America in procinto di sposarsi (come dichiarato dalle CP_3 parti in udienza) ed ha raggiunto la autosufficienza economica tanto che risulta cessato l'obbligo del padre di versare il mantenimento.
Ora, nel caso di un figlio maggiorenne, la valutazione della rispondenza della spesa all'interesse del medesimo trova l'ovvio limite nella autodeterminazione del figlio medesimo, laddove la rispondenza all'interesse del ragazzo deve darsi per sussistente laddove risponda ad una sua precisa scelta, salvo il caso che quest'ultima appaia del tutto irrazionale come non è nel caso in esame.
Attesa dunque la rispondenza della spesa all'interesse del giovane e la sostenibilità della spesa, parte opponente avrebbe quantomeno dovuto offrire la prova della non congruità degli esborsi, non però con riferimento a percorsi diversi (ciò che si tradurrebbe in una indebita ingerenza nelle scelte di un figlio), ma a quello specifico scelto dal ragazzo.
Tale prova non è stata offerta, e, dunque, lo scrutinio di questo giudice non può che deporre per la rimborsabilità pro quota degli esborsi medesimi.
Tanto precisato, risulta agli atti che il rimborso richiesto per il terzo e quarto anno di frequenza della
Gran Canyon University (2019/2020 e 2020/2021), comprendevano vitto e alloggio (v. nota Avv.
Bonavitacola del 31.03.2022 all. 10 comparsa di costituzione) palesandosi dunque, per tale quota ripetitivi del vitto e alloggio domestico compreso nell'assegno di mantenimento pacificamente versato dal (per i restanti periodi non vi sono elementi che consentano eguali conclusioni) . CP_1
Ora, sebbene, come noto il suddetto assegno non si esaurisca con le spese di vitto ed alloggio, è possibile affermare che tali due componenti costituiscono id quod plerumque accidit (anche ad una valutazione equitativa alla quale rimandano le conclusioni di entrambe le parti) la metà dell'intera erogazione, conseguendone che può ragionevolmente considerarsi che il padre abbia soddisfatto, con la metà dell'assegno dovuto (euro 800:2) il proprio obbligo di contribuzione alle spese oggetto di causa per il periodo in questione (detratto per ciascuno dei due anni un mese per le vacanze estive), dovendosi dunque detrarre dalla somma dovuta l'importo di euro 8.800 (euro 400 x 11 mesi x2 anni).
Il rimborso per i titoli di cui sopra andrà, dunque, riconosciuto per l'importo di euro (€.22.171,97 + €.
4.632,225) euro 26.804,19
Per quanto riguarda le spese mediche (spese per visite dentistiche, oculistiche dermatologiche), esclusa l'applicazione del Protocollo adottato da questo Foro, non vincolante nel caso in esame, trattasi di spese di natura routinaria, cioè esborsi che pur non ricompresi nell'assegno periodico di mantenimento assumono tuttavia una connotazione di probabilità tale, grazie al loro routinario proporsi, da potersi considerare come sostanzialmente certe e, dunque, indeterminate nel quantum e nel quando ma non nell'an.
pagina 6 di 8 Per tali spese la Suprema Corte (cfr Ord. N. 379/2021) prevede la possibilità che possano essere addirittura azionati in forza del titolo originario previa allegazione documentale che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare i caratteri di certezza liquidità ed esigibilità, con l'atto di precetto,
e senza che vi sia necessità del preventivo consenso del genitore non collocatario.
In ordine al quantum delle spese e alla documentazione giustificativa non è stata sollevata alcuna eccezione e, dunque, il relativo rimborso va riconosciuto nell''importo richiesto e documentato di euro
582.
In sintesi la pretesa monitoria va riconosciuta per euro 27.386,19 importo dal quale andrà detratto l'importo di euro 8.800 derivandone l'importo di euro 18.596,19.
Il D.I. andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di euro
18.596,19.
Risulta pacifico che, a seguito dell'ordinanza resa in corso di causa, parte opposta abbia provveduto al pagamento di euro 4.632,225, importo che dovrà anch'esso essere detratto da quello dovuto.
Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725).
Poiché la somma ingiunta risulta in parte dovuta, le spese del procedimento monitorio restano a carico di parte opponente.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e della natura degli interessi sottesi alla controversia vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda di parte opposta di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc;
in parziale accoglimento della opposizione proposta, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 21591/2021 (N.R.G. 68652/2021) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 7.1.2022, condanna (c.f. ) a corrispondere in favore di CP_1 C.F._1 Controparte_2 (C.F. ), l'importo di euro 18.596,19 (importo al quale andrà detratto l'importo C.F._2 già corrisposto di 4.632,22) il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente come liquidate in decreto
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio pagina 7 di 8 Il Giudice
Claudia Ferroni
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