Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00929/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2026, proposto da
LE NI, Italiandriver Soc. Coop., rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Selmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Biella, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Chiavirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 133 dell’11.02.2026, notificata a mezzo PEC in pari data, con la quale il Dirigente del Settore Sicurezza del Comune di Biella ha disposto il diniego dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione della società cooperativa Italiandriver;
nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota di approvazione della graduatoria finale di merito (Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 28.08.2025) nella parte in cui non ha consolidato la posizione della ricorrente, e ogni eventuale atto di scorrimento della graduatoria e di assegnazione dell'autorizzazione a terzi;
e per l'accertamento e la condanna
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla società ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. RA OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto che la procedura impugnata e dalla quale il ricorrente è stato escluso consisteva nel rilascio di sei autorizzazioni a numero chiuso;
Vista l’eccezione sollevata dal Comune resistente concernente la mancata notifica ad almeno un controinteressato e nella specie al candidato idoneo che seguiva il ricorrente nella graduatoria;
Visto l’art. 41 co 2 cod. proc. amm., il quale dispone che “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, … ”;
Rilevata la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente e la conseguente inammissibilità del ricorso;
Considerato che le spese di giudizio possono essere compensate data la consumazione della causa nel corso delle preliminari di udienza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA OS, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA OS |
IL SEGRETARIO