Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
Chi affida ad un consulente fiscale l'incarico di effettuare adempimenti di natura tributaria non è esonerato da responsabilità in caso di inadempimento, sia perché il contribuente si avvale dell'opera del consulente, sia perché la legge considera come personale il relativo dovere. Peraltro è configurabile il concorso colposo quando la inosservanza degli adempimenti fiscali possa ricondursi a provata negligenza del professionista; infatti la responsabilità di quest'ultimo a titolo colposo non fa venire meno quella del contribuente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica dott. Renato Acquarone Presidente del 24.11.1999
1. dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N. 3923
3. dott. Claudia Squassoni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere N. 27373/88
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da EL AN, nato a [...] l'[...], e da CI VI, nata a [...] l'[...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 16.09.1988 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'ammenda loro inflitta dal Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 1 comma 6 legge n. 516/1982;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
osserva
Con sentenza 16.09.1988 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato EL AN e CI VI alla pena dell'ammenda per avere, il primo, quale consulente della seconda e depositario delle scritture contabili, e la seconda, quale titolare di una oreficeria, omesso di istituire per l'anno 1985 il prospetto delle attività e passività ed il libro giornale e degli inventari.
Proponevano ricorsi per Cassazione gli imputati denunciando, la CI, mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità perché essa si era servita della consulenza dell'EL cui aveva affidato la tenuta delle scritture contabili e che, pertanto, era tenuto a gestire gli aspetti tecnico-tributari della sua attività e, l'EL, erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen. per non essere stata riconosciuta la sua buona fede,
essendosi egli incolpevolmente fidato sulla correttezza degli adempimenti tributari affidati alla sua collaboratrice. Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Essendo stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413/1991, previa sospensione del procedimento, veniva richiesto all'Amministrazione finanziaria competente di comunicare la dichiarazione di congruità di cui all'art. 2 del d. P.R. n. 23/1992. Con note pervenute il 14.02.1997 ed il 3.03.1997, l'Ufficio IVA di Taranto ed il Centro di Servizio delle imposte dirette di Bari comunicavano che le somme dovute e versate a seguito di presentazione della domanda di condono erano congrue.
Con ordinanza in data 21.10.1997 la Corte ordinava altra sospensione del procedimento e richiedeva ulteriori informazioni all'Ufficio IVA di Taranto, che, con nota pervenuta in cancelleria in data 28 luglio 1999 comunicava che per l'anno d'imposta 1985 non sussiste alcuna definizione ex legge n. 413/1991. I ricorsi non sono puntuali, poggiando le censure sulla valutazione dei fatti riduttiva e diversa da quella dei giudici dell'appello i quali hanno assolto l'obbligo della motivazione spiegando congruamente e logicamente le ragioni del proprio convincimento sui punti trattati nei ricorsi.
Incombeva sulla CI l'onere dell'istituzione dei libri contabili obbligatori che pur poteva essere assolto affidando il relativo incarico ad un professionista.
Però, tale circostanza non l'esonerava dal dovere di controllare l'esatto adempimento dell'incarico affidato all'EL, sicché l'omesso controllo, per l'anno d'imposta 1985, integra il reato contestatole, configurabile anche a titolo di colpa. Integra una condotta colposa anche l'omesso controllo da parte del professionista dell'incarico che avrebbe affidato ad una dipendente circa la compilazione di un prospetto in cui è stato sbarrato per errore la casella relativa al regime forfetario, essendo l'EL tenuto all'attenta verifica dei risultati dell'opera svolta dalla dipendente su adempimenti tributari rilevanti nell'interesse della propria cliente.
Tali principi, del resto, sono conformi a quelli affermati da questa Corte secondo cui :
- chi affida al consulente fiscale l'incarico di effettuare adempimenti di natura tributaria non è esonerato da responsabilità in caso di inadempimento, sia perché il contribuente si avvale dell'opera del consulente sia perché la legge considera come personale il relativo dovere;
- è configurabile il concorso colposo nella contravvenzione colposa, sicché, anche quando la inosservanza degli adempimenti fiscali possa ricondursi a provata negligenza del professionista, la responsabilità di quest'ultimo a titolo di concorso colposo non fa venire meno quella del contribuente (Sez. III, RV 186430; 189067). Il reato non è amnistiato avendo comunicato l'ufficio IVA che la dichiarazione integrativa non comprende l'anno 1985, ne' prescritto perché, dalla data di commissione (10 gennaio 1986, con accertamento del 10.01.1986), non è ancora decorso il termine massimo novennale cui devono aggiungersi anni 1 mesi 6 e giorni 23, ai sensi della normativa sul condono, e due sospensioni giudiziali:
dal 19.10.1993 al 3.03.1997 - pari ad anni 3 mesi 11 giorni 12 - e dal 21.10.1997 al 28.07.1999 - pari ad anni 1 mesi 9 e giorni 7. Il rigetto dei ricorsi comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000