Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 1
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 cod.pen., la riparazione pecuniaria di cui all'art 12 della legge 2 agosto 1948 n. 47, che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato.
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- 1. Diffamazione: non è applicabile al direttore del giornale la riparazione pecuniaria (Cass. Pen. n. 44117/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V - 10/10/2019, n. 44117) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
Leggi di più… - 2. Aspetti penali della diffamazione a mezzo stampaValeria Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 2 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2002, n. 15114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15114 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/03/2002
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE PIZZUTI - Consigliere - N. 384
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 32979/01
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per
1) TA IE, n. Roma 3.7.55,
2) FE Giuliano, n. Roma 7.1.52;
avverso sentenza Corte Appello di Milano 2.3.01 udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA
udite le richieste di annullamento s.r., relativamente alla sanzione di cui all'art. 12 L. Stampa del P.M., il s. P.G., Dott. G. FEBBRARO uditi i difensori, Avv. SMURAGLIA per le P.C.; D'AIELLO per ER e D. TA per P. TT
ritenuto
1 - Il 22.9.99 il Tribunale di Milano ha condannato il giornalista IE TT a L.
1.500.000 di multa, per diffamazione a mezzo stampa di Gian Carlo AS, UR della Repubblica di Palermo e Guido Lo RT UR aggiunto, mediante un articolo dal titolo "Qualcosa non torna nelle storie di mafia", pubblicato il 6.2.97 sul settimanale Panorama e, ai sensi dell'art. 57 CP, il direttore responsabile Giuliano ER, a L. 1.000.000, oltre al risarcimento in solido dei danni, 50 milioni di lire, a ciascuna delle Parti Civili.
La sentenza ha ritenuto fondata l'imputazione, che riporta l'intero articolo.
Esso prende le mosse dal riferimento di alcuni episodi che nel corso di un mese "vulnerano l'immagine dei pentiti di mafia" l'arresto, annunciato dal UR N. A., di Salvatore RN, di cui illustra il peso nelle indagini per i fatti del "corvo" e nel fallito attentato all'Addaura
contro
AL;
le dichiarazioni pubbliche di UC Di AG, che subordina la propria disponibilità collaborativa con la promessa di un congruo incremento degli emolumenti previsti dal programma di protezione dei pentiti, a fronte degli scarsi aiuti alle famiglie degli assassinati di mafia, denunciati dalla vedova IN Montinaro.
Riprendendo la frase del titolo, reca che il giorno prima dell'annuncio dell'arresto di RN era stata divulgata la notizia del progetto di un attentato mafioso
contro
AS, fortunatamente sventato, e che molti giornali avevano perciò sottolineato la necessità che la lotta contro la mafia e soprattutto la mobilitazione, giudiziaria e non, contro l'intreccio mafia - politica, non subisse rallentamenti o raffreddamenti. Aggiunge che parole e propositi consimili avevano accompagnato, già nel luglio 1995, la scoperta di un altro attentato sventato
contro
AS, giusto qualche giorno prima che maturasse un altro duro colpo alla credibilità "mediatica" dei pentiti: un servizio fotografico delle vacanze in crociera di SO SC e famiglia. Anzi, nella circostanza, vi era stata una repentina drammatizzazione nei toni dei responsabili dello schieramento antimafia, al punto che Lo RT ipotizzava, in un'intervista alla Stampa, la presenza di una Gladio mafiosa, invulnerabile e potentissima, ma soprattutto "blindata" contro l'azione dei pentiti. La conclusione dell'articolo è nella reiterazione asseverata della frase iniziale.
Tanto, secondo quanto imputato e ritenuto dal Tribunale, induce il lettore a ritenere che le notizie in ordine agli attentati al UR, e la formulazione di ipotesi da parte di Lo RT, sarebbero state divulgate ad arte per drammatizzare artificiosamente i "toni" dell'antimafia e dare supporto alla credibilità dei pentiti in prossimità degli accadimenti che avrebbero leso tale credibilità (l'arresto di CI RN e la crociera di SC). La Corte d'Appello ha confermato le condanne, previ riferimenti giurisprudenziali, (a Cass. sez. 5^, n. 10527/92, rv. 192296 - circa le modalità dell'offerta della notizia, con commenti, aggiunte e insinuazioni tali da deformarne la verità e n. 2842/99 rv. 21698, - circa l'accostamento lecito se consiste in un mero dato logico, tra notizie vere, ma con effetto denigratorio, se è corollario insinuante e suggestivo, e in tal caso consistente sostanzialmente in una notizia nuova), significando che i limiti del diritto di critica sono identici sia che abbiano per oggetto l'attività giurisdizionale di un magistrato che altre sue attività, che l'attività di qualunque cittadino (periodo 29, pg. 21), ma che nel caso non ci si trova in presenza dell'esercizio di tale diritto, bensì di diffamazione tramite insinuazione (30). In sintesi a AS e Lo RT sarebbero state attribuite gravissime violazioni deontologiche:
in particolare l'abuso della foro qualità, per far trapelare ad arte notizie riservate, in modo da tutelare ad ogni costo la credibilità dei pentiti (periodo 60, pg. 24).
2 - Con il ricorso per TT, previa ricostruzione della vicenda processuale, si denuncia: 1^ - violazione dell'art. 486 CPP (intanto abrogato e v. oggi art. 420 ter), perché TT, residente a Roma, aveva allegato legittimo impedimento a stregua di un certificato medico, in cui si fa riferimento ad affezione che limita fortemente la deambulazione, ma la Corte ha erroneamente ritenuto che potesse comparire in udienza, così ledendone il diritto di difesa;
2^ - violazione artt. 337 CPP, per irritualità della querela, stante l'omessa identificazione delle persone che l'hanno presentata per iscritto, ancorché con indicazione delle loro generalità e funzioni, ed elezione di domicilio presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, nel quale operava lo stesso ufficiale di P.G. che l'ha ricevuta, come ha ritenuto sufficiente la sentenza;
3^ - violazione art. 595 CP - vizio di motivazione, perché nell'editoriale si esercitava il diritto di critica, e la Corte ha fornito una forzosa interpretazione del testo, per ritenere il dolo del giornalista, travisando i collegamenti dell'articolo con l'intervista resa alla Stampa dallo stesso Lo RT, cui fa riferimento l'articolo, e supponendo gratuitamente l'insinuazione della regia di AS;
4^ - vizio di motivazione in punto di liquidazione del danno operata dal Tribunale, che è correlata in sentenza alle condizioni personali in cui ciascuno dei due magistrati operava all'epoca, che non dipendevano certo dall'editoriale di Panorama, e non possono costituire un parametro valido.
Con il ricorso per ER, che significa che l'assenza di responsabilità di TT esclude anche quella del direttore responsabile, si denuncia;
1^ - violazione art. 337 CPP (v. motivo 2^ ricorso precedente); 2^ - violazione di legge processuale, laddove si insiste in sentenza nel parallelo con altro editoriale di Panorama, mai acquisito, concernente il caso SO, anch'esso oggetto di critica, benché non sia attribuibile a TT, come già contestato con l'appello, e perciò fondata su prove non legittimamente acquisite;
3^ - violazione artt. 595 - 51 CPP - vizio di motivazione, innanzitutto per la valenza arbitraria attribuita all'espressione "qualcosa non torna nelle storie di mafia in Sicilia" (reiterata nell'articolo), che significa meramente che il sistema dell'uso del pentitismo è perfettibile (e v. l'arresto di un superpentito), inoltre l'autore dell'articolo dirige la propria censura verso la stampa, e la sentenza erra nel valutare questa obiettiva emergenza, a partire dal riferimento dell'intervista Lo RT apparsa sul quotidiano la Stampa, mentre è destituita di fondamento l'interpretazione circa la regia di AS e Lo RT, che sarebbe dietro la divulgazione delle notizie degli attentati (la censura prosegue con una esegesi dei brani dell'articolo in contrasto con quella della sentenza); in particolare la critica di TT non concerne AS e Lo RT ha realmente lanciato il grido d'allarme attraverso l'intervista, e può ben rappresentare lo "schieramento antimafia", di cui parla l'articolo; 4^ - violazione artt. 51 e 59 CP - vizio di motivazione, la sentenza non ha risposto all'appello sul punto che circa la posizione di Lo RT è legittimo l'esercizio del diritto di critica sotto il profilo putativo, proprio a stregua della drammatizzazione di cui sono intrise le sue dichiarazioni alla Stampa (e Lo RT doveva essere a conoscenza dell'arresto di RN); 5^ - vizio di motivazione in punto di insussistenza degli estremi di diffamazione nei confronti di Lo RT, posto che circa AS non è proposta alcuna critica: se Lo RT contrasta la mafia anche a costo della sua stessa vita e non per il perseguimento di meschini moventi carrieristici o peggio, la sentenza non spiega perché il lettore comune non debba ritenere che una finalità tanto alta sia prevalente sulla condotta necessaria a perseguirla, neutralizzandone la carica diffamatoria, ne' è dimostrato che, per finalità di alto profilo morale, il cittadino medio avverta un disvalore nella condotta del magistrato che diffonda notizie strumentali;
6^ - vizio di motivazione circa le statuizioni civili. ER è stato condannato anche alla riparazione ex art. 12 L. 47/48; ma tale pena accessoria può essere irrogata solo all'autore della diffamazione (Cass. Civ., sez. 3^, 3.10.97, n. 9672); 7^ - istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 CPP.
3 - Il 1^ motivo del ricorso TT è inammissibile. La Corte ha valutato il suo impedimento, e ne ha escluso l'assolutezza ai meri fini della comparizione. Il ricorso ripropone la valutazione di fatto circa l'assolutezza dell'impedimento.
È infondato il motivo comune (2^ per TT e 1^ per ER), circa la violazione dell'art. 337 CPP. Esso non sostiene incerti gli autori della querela, ma la violazione della procedura prescritta per la sua ricezione. Questa postulazione è in contrasto con il principio che la prescrizione di cui all'art. 337/4 CPP serve ad assicurare certezza legale della provenienza dell'atto di querela dalla persona legittimata, in luogo di quella reale, e la norma è sfornita di sanzione, perché l'insuperabile incertezza su tale provenienza implica l'inesistenza della condizione di procedibilità, non invalidità intrinseca dell'atto (a tale principio implicitamente si ispirano le decisioni citate - nella sentenza impugnata - Cass., sez. 2^, 13490/99, CED rv. 214662, per cui la mancata identificazione del proponente da parte di chi riceve la querela non genera invalidità dell'atto, ma semplice irregolarità; Cass., sez. 5^, 4625/01, rv. 217720, per cui l'identificazione del querelante può essere attestata in uno dei modi qualsiasi previsti dalla legge, ivi compresa la conoscenza personale del ricevente - o nella memoria della P.C. - Cass., sez. 5^, 2904/00, Lepri su questo stesso aspetto, o Sez. 4^, 70/000, Rieti, che ribadisce che l'atto non è invalido qualora risulti certo il suo proponente, o infine sez. 5^, 13055/00 Majorino, che stabilisce che la querela firmata e sottoscritta dal querelante e presentata in ufficio di P.G., non perde efficacia in mancanza di sottoscrizione del P.U. ricevente).
E poiché non si contesta quanto ritenuto dal giudice di merito in termini di certezza reale, la denuncia d'inosservanza di formalità volte a surrogarla risulta fine a se stessa.
4^ - I motivi di violazione di legge penale - vizio di motivazione sono infondati.
La sentenza affronta il tema sotto il profilo della scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Nel caso non vengono in discussione, tra i limiti segnati dalla giurisprudenza, l'interesse sociale e la continenza dell'esposizione, bensì solo il rispetto della verità dei fatti riferiti, nella dimensione funzionale all'opinione, diversa da quella necessaria per la rappresentazione della notizia (diritto di cronaca). In particolare verifica l'ipotesi di diffamazione mediante insinuazione (v. i riferimenti giurisprudenziali, in fatto).
La premessa maggiore del sillogismo di condanna è in sintesi che se il collegamento tra fatti veri mira a produrre l'effetto di una notizia nuova, spetta al giornalista dimostrare che anche questa sia vera (Cass., sez. 5^, sent. 2842/99, CED rv. 216898). Quanto alla premessa minore, la sentenza ricostruisce che l'articolo esprime un'opinione censoria dei cd. schieramento antimafia in Sicilia, di cui sono principali esponenti il UR capo di Palermo, AS, ed il suo aggiunto, Lo RT.
E giunge alla conclusione che la divulgazione non è scriminata ex art. 51 CP. Il limite di veridicità è superato, perché il costrutto dell'articolo offre una rappresentazione e concatenazione artificiosa di fatti, per confermare l'assunto che davvero qualcosa non torna nelle storie di mafia in Sicilia. Pertanto insinua un comportamento concordato, e scorretto sul piano deontologico di Lo RT e di AS, volto ad indirizzare l'opinione pubblica, altrimenti orientata dalla divulgazione di comportamenti allarmanti di taluni pentiti di spicco.
Passando alle censure, va rilevato che la questione di violazione dell'art. 595 CP (motivo 3^ del ricorso TT) è manifestamente infondata. Non contesta minimamente la premessa maggiore che il limite di veridicità, nella manifestazione di un'opinione, può essere superato dal collegamento artificioso di fatti, che serva all'induzione di un fatto ulteriore, indimostrato, questo offensivo e gratuito.
È infondata (e v. pure motivo 3^ per ER) anche sul piano della motivazione. Questa non risulta operare una ricostruzione artificiosa, ma proprio volta all'identificazione dell'economia dell'opinione espressa con l'articolo, che "qualcosa non va nei fatti di mafia in Sicilia". E lo dimostra con un'analisi testuale minuta, persino lessicale.
Anzi riceve conferma a contrario proprio dai ricorsi, che sostengono che non distingue nell'articolo la censura dell'operato di Lo RT, dal mero riferimento obiettivo a AS (v. motivo 3^ per TT e 3^ e 4^ per ER), laddove il disvalore della strumentalità del clamore delle notizie di attentati è attribuito solo agli organi di stampa.
Tale censura comune propone in effetti una lettura alternativa, che per sè non può essere seguita ai sensi dell'articolo 606/3 CPP. Nel contempo si rileva manifestamente infondata, in quanto parziale, laddove sostiene il riferimento a AS limitato ai riferimenti diretti nella prima parte dell'articolo. Ma in tal modo trascura che l'analisi svolta in sentenza lo rileva anche nell'ultima parte, che principia con la frase "Stavolta le parole e i propositi si accompagnano a una repentina drammatizzazione nei toni dei responsabili dello schieramento antimafia", che palesemente accomuna la posizione dei due magistrati.
Pertanto la sentenza dimostra che il collegamento tra le persone dei magistrati è proposto nell'articolo proprio per significare il sospetto di un unico indirizzo strumentale dato alla stampa dallo schieramento antimafia, e non spontaneo della stampa. Difatti, per quanto interessa, fuori di obiter dicta (v. il motivo 2^ per ER, in questa luce del tutto irrilevante, ed altri aspetti del ricorso TT, circa contrasti di opinione tra magistrati succedutisi nello stesso incarico), la sentenza spiega che l'articolo non concerne per se stesso l'operato palese, e lecitamente criticabile, di Lo RT nel rilasciare l'intervista, ma anche e necessariamente, per ovvie consapevolezze, una sua occulta ragione per farlo in quel momento ed in quel modo, momento e modo che sono gli stessi o analoghi a quelli che già rendono sospette le divulgazioni delle notizie di attentati mancati
contro
AS, che è il capo dell'ufficio che le ha consentite e di cui Lo RT fa parte.
Finalmente sono palesemente infondati, e confermano l'erroneità della censura proposta nel suo complesso ancorché variamente articolata, sia l'argomento del ricorso ER dell'esimente putativa, che presume l'errore, non l'illazione (sostenuta in sentenza, che perciò ha implicitamente risposto al motivo d'appello), sia quello che Lo RT, divulgando notizie che si sostengono allarmanti, ma al fine di lotta alla mafia, non sarebbe censurabile, anzi lodevole. All'evidenza, secondo la sentenza, l'articolo vuol dire proprio il contrario, salvo irrazionalità dell'opinione che intende formulare sin dal titolo. Il punto, invero, non è se Lo RT abbia detto qualcosa di erroneo o di enfatico, o persino un'assurdità (l'accostamento tra "Gladio", e la nuova "mafia cd. blindata" a fronte dei pentiti) sia pure a fini di giustizia, bensì proprio e solo se tanto ha fatto per manipolare l'opinione pubblica, attraverso una stampa disponibile, in accordo con AS, alla luce di quanto il giorno dopo, per altro allarmante verso, sapeva sarebbe stato divulgato.
5 - Quanto ai motivi concernenti le statuizioni civili, la questione di cui all'articolo 612 CPP (ricorso ER) è superata dal rigetto dei ricorsi, in punto di responsabilità.
La questione di cui all'entità del risarcimento (ricorso TT) è inammissibile, posto che si tratta di una valutazione equitativa insindacabile, rapportabile ad indici eterogenei e sicuramente alle persone degli offesi ed al danno correlato alla loro immagine, anche e proprio in relazione alla funzione svolta, messa in giuoco dall'articolo.
La questione di cui all'articolo 12 L. stampa (mot. 6^, ricorso ER) non risulta autonomamente proposta con l'appello. Come tale sarebbe inammissibile. Tuttavia può ritenersi implicita nell'articolazione del motivo d'appello relativo ai danni. Essa è comunque infondata.
La norma recita letteralmente: "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato".
Quid iuris: può richiedere a chi?
La norma ha per oggetto tra i vari reati che possono essere commessi con il mezzo della stampa, quello che implica l'evento di lesione della reputazione altrui, mediante la diffusione di uno scritto offensivo, evento cui si ricollega, per i suoi effetti in termini di danno, già l'articolo 185 CP, nel secondo comma, anche alle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto dell'autore.
Pertanto la locuzione "nel caso di diffamazione a mezzo stampa" non concerne il titolo di reato per se stesso, ma l'evento cagionato per i suoi effetti a stregua del mezzo, quale elemento tipico per individuare il soggetto cui è applicabile la speciale sanzione civile.
A riprova, la determinazione della somma ha, oltre il parametro della "gravità dell'offesa", quello della "diffusione dello stampato" e cioè aspetti obiettivi, rapportabili non solo al fatto dell'autore dello scritto, ma proprio all'entità del danno cagionato dalla pubblicazione, conseguenza apprezzabile ai fini civili, cui si ricollega già l'articolo 185/2 CP. Orbene, l'evento che si verifica sia nel caso di cui all'articolo 595, per condotta tipica dolosa del giornalista, che in quello di cui all'articolo 57 CP, per omissione colposa di controllo del direttore responsabile, che non sarebbe autore di condotta tipica neanche nel caso di concorso, è il medesimo, cagionato direttamente dal primo e non impedito dal secondo a stregua dell'inosservanza dell'obbligo giuridico impostogli dalla legge civile, pur a fronte dell'autonomia dei reati alla luce del principio di personalità della responsabilità penale e del suo conseguente accertamento. Invero unicamente sul riconoscimento dell'autonomia dei reati di cui all'art. 595/3 e 57 CP fa leva il precedente cui si riporta il ricorso (Cass. Civ. sez. 3^, n. 9672/97, che cita in motivazione a fondamento sentenze di questa sezione penale, rv. 138738, 150976 e 185122 del 1990, e ve ne sono state bene altre in questo decennio). Ma tale autonomia è appunto rilevante solo ai fini processuali dell'accertamento di responsabilità personale consentito in sede penale. Invero questa Corte ha ritenuto non estensibile al direttore responsabile ex art. 57 CP, oltre la volontà del querelante, la querela proposta contro il giornalista per diffamazione, e rimarcato la riserva d'impugnabilità ai fini penali ex art. 577 CPP per i soli reati di ingiuria e diffamazione, non mai che dall'autonomia dei reati potesse discendere l'effetto sostanziale d'inapplicabilità dell'art. 12 L. cit. al direttore responsabile in ipotesi di reato ex art. 57 CP, men che in quella di suo concorso con l'autore tipico.
In conclusione, il riferimento letterate alla "diffamazione a mezzo stampa" nell'articolo 12 L. Stampa non autorizza a ritenere che, nel caso di evento tipico di quel reato, alla riparazione non sia tenuto oltre all'autore della pubblicazione, chiunque abbia contribuito a cagionare lo stesso evento, in concorso o per mancato impedimento ex artt. 40/1 - 57 CP.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed alla spese sostenute dalle P.C, che liquida complessivamente in Euro 2000.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002