Articolo 14 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 aprile 1952
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Versione
31 marzo 1954
Art. 14.
Il limite di cui all' art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 275.000 a lire 500.000.
Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall' art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149 , e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.
((Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.
Entrata in vigore il 31 marzo 1954
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