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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/07/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 839/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3944/21 emesso dal Tribunale di Verona per un'importo di € 21.057,10;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: SAR. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 Parte_1
con sede legale a San Bonifacio (Vr) in via Trento n. 15, p.i. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Bonifacio presso lo studio dell'avv. Nicola Maragna, che la rappresenta e difende. OPPONENTE
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
, con sede legale a Colognola ai Colli (Vr) in via Colomba, n. 34, Controparte_3 elettivamente domiciliata in San Bonifacio presso e nello studio dell'avv. Valeria Monte, che la rappresenta e difende. OPPOSTA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: Part 1) accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da ad CP_1 Controparte_4 conseguentemente, revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 3944/2021 emesso dal Tribunale di Verona, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento della società Controparte_4
Part alle obbligazioni assunte con , nonché i danni patiti dall'opponente per il CP_5 mancato tempestivo ripristino dei depuratori malfunzionanti installati da e Controparte_4 per l'effetto, ridursi l'importo asseritamente vantato da a quanto risultante di Controparte_2 giustizia, rigettando tutte le domande proposte da controparte;
3) accertarsi e dichiararsi l'esistenza dell'intervenuto accordo tra le parti avente ad oggetto l'esclusione dalle fatture della voce relativa all'estensione della garanzia per 120 mesi Part per tutti i clienti Fer, riducendo per l'effetto l'importo asseritamente vantato da CP_4
delle somme corrispondenti a tale voce, pari ad € 13.800,00, al netto di Iva, e/o nella
[...] maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
Part subiti e subendi da che si quantificano in €. 2.438,00, oltre interessi moratori CP_1 dalla domanda sino al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia.;
5) spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
PER L'OPPOSTA:
1) in via principale, rigettarsi tutte le domande di parte attrice/opponente in quanto assolutamente prive di fondamento in fatto e in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 8 2) in via subordinata, nella degnata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, accertarsi la somma ritenuta di giustizia e dovuta alla società per le prestazioni eseguite e, quindi, condannarsi la società Controparte_4 al saldo di tale importo maggiorato dagli interessi moratori come Pt_2 CP_1 per legge;
3) vittoria di spese e competenze del presente procedimento e del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, notificato ritualmente, la conveniva in giudizio la società per la revoca Pt_2 CP_1 Controparte_4 del decreto ingiuntivo n. 3944/21 emesso dal Tribunale di Verona, per il mancato saldo di alcune fatture fatture emesse per la fornitura di depuratori d'acqua, per complessivi euro
21.057,10. La stessa proponeva domanda riconvenzionale per la rifusione delle spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti su merce asseritamente difettosa.
L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 22 giugno 2022, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le osservazioni ed i rilievi di parte opponente erano significativi e rilevanti.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale sui capitoli di cui alle rispettive memorie.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva, quindi, assegnata in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiesti pagina 3 di 8 congiuntamente dai procuratori delle parti, per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, ma la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata.
In diverse udienze venivano escussi i seguenti testi:
- , agente di commercio, veniva sentito sui capitoli di cui alla Testimone_1 memoria di parte opponente.
Cap.1) sono a conoscenza dell'accordo tra le parti perché il sig. , di cui non CP_3 ricordo il cognome, ci aveva dato gli opuscoli per la vendita del depuratore AG 3000
S. Tutti i consulenti avevano l'opuscolo. Della fattura non so nulla. Io andavo dai miei clienti a proporre il prodotto depuratore acqua. cap.3) il contratto lo garantiva;
cap.4) io non lo so. La brochure però l'avevamo tutti;
cap.9) nulla so sui messaggi. Posso solo dire che ero a conoscenza del fatto che fosse stato attivato un numero telefonico e tale numero è stato attivato in
Settembre 2021 ma non ricordo il giorno;
cap.11) io ero presente e la trattativa l'ha fatta il sig. . Il doc 6 di Controparte_3 parte opponente l'ho compilato io. Era l'ordine effettuato dal cliente Parte_3
;
[...] cap.12) aveva proposto il prodotto che ha poi ordinato che poteva CP_3 Pt_3 soddisfare secondo le esigenze del sig. . Io non avevo le CP_3 Pt_3 competenze per indicare nulla perché all'epoca il prodotto per me era una novità; cap.13) io ero stato contattato da che era un mio cliente e ho avvisato il Pt_3 sig. del problema che riscontrava . aveva detto che CP_3 Pt_3 CP_3 avrebbe mandato i suoi tecnici a sistemare poi non so altro. Il problema denunciato pagina 4 di 8 consisteva nel fatto che il depuratore non faceva abbastanza acqua fredda. Aveva detto che al massimo faceva tre litri e poi l'acqua usciva normale;
cap.16) nulla so;
cap.17) io oltre al cliente nulla so;
Pt_3 cap.20) nulla so;
cap.22) nulla so;
cap.23) la sig.ra mi aveva solo detto dopo un anno dalla installazione, Pt_4 che era stata mal contenta del depuratore ma non so nello specifico nulla.
cap.24) io non c'ero e nulla so;
cap.25) nulla so non c'ero;
cap.34) nulla so.
Il teste veniva sentito a prova contraria sui capitoli ammessi della memoria di parte opposta.
Cap.1) si è vero sono miei colleghi e soci della società opponente;
cap.2) nulla so;
cap.3) nulla so;
cap.4) nulla so;
cap.52) io non c'ero e quindi non so nulla.
- veniva sentita sui capitoli ammessi della memoria Testimone_2
istruttoria di parte opposta.
Cap.1) preciso che ho lavorato presso la società da Maggio 2021 al Marzo CP_4
2022. Quindi non lo so perché sono stata assunta dopo quella data;
cap.2) non lo so;
cap.3) non lo so;
cap.4) nulla so;
cap.22) non ero presente alla riunione e non lo so;
pagina 5 di 8 cap.23) preciso che quando sono arrivata in azienda mi sono occupata anche della fatturazione. Ricordo che avevo chiesto a perché erano rimaste Controparte_3 delle fatture non pagate e lui mi aveva detto che c'era un problema di storni dei filtri ma altro non ricordo;
cap.24) non lo so perché non ero presente;
cap.42) il cognome mi ricorda che c'era un cliente ma non ricordo altro;
Parte_5 cap.45) non lo so;
cap.52) non lo so;
cap.55) non ricordo;
Veniva sentita la teste a prova contraria sui capitoli della memoria istruttoria di parte opponente.
Cap.1) nulla so sull'accordo. Io emettevo le fatture. Nei primi tempi venivo aiutata da . Poi dopo un periodo di affiancamento mi organizzavo il lavoro Controparte_3
ed emettevo le fatture dopo aver visto i contratti. Inizialmente facevo il DDT e poi la fattura. Io dell'assistenza Top Class non ho ricordo;
cap.3) io non ho ricordo di questa assistenza Top Class. Riconosco la brochure;
cap.4) io il doc 5 di parte opponente non l'ho mai visto. Dell'assistenza Top Class
nulla so e nemmeno ho risposto a telefonate di clienti;
cap.9) ricordo che mi aveva detto che aveva collegato un numero Controparte_3
al centralino perché lui non riusciva più col cellulare a rispondere a tutti;
cap.11) io non c'ero e nulla so;
cap.12) nulla so;
cap.13) non lo ricordo;
cap.16) nulla so;
cap.17) io posso solo dire che quando un cliente chiamava per Controparte_3 qualsiasi problema lui andava da tutti.
pagina 6 di 8 L'opposta, con i documenti in atti e con la prova orale, ha dimostrato di aver fornito all'odierna opponente la merce indicata nelle fatture nn. 47/2021, 78/2021, 106/2021 e
171/2021 poi azionate in via monitoria, da ciò ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria
L'opponente, di contro, non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, anche in relazione all'asserito inadempimento della società opposta, in quanto, come si evince dalla testimonianza resa dalla sig.ra , ex dipendente dell'opposta, la Tes_2 quale ha affermato che il sig. a fronte di richieste di intervento andava da tutti, ma CP_3 ha dimostrato, la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale, proposta in ordine agli interventi effettuati sulle apparecchiature fornite dalla società opposta nella vigenza della garanzia che presentavano problemi, tale risarcimento viene quantificato equitativamente in euro 1.500,00.
Alla luce di quanto su esposto, il decreto ingiuntivo n. 3944/21 emesso dal Tribunale di
Verona va revocato, ma la società opponente viene condannata al pagamento in favore della di complessivi € 19.557,10. Controparte_4
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo, ma in misura ridotta, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della società opponente ed operando la Part compensazione, condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di € 19.557,10 in favore della oltre interessi moratori Controparte_4 dal di del dovuto al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, liquidate in misura ridotta per i motivi su esposti, in € 4.700,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3944/21 emesso dal Tribunale di Verona per un'importo di € 21.057,10;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: SAR. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 Parte_1
con sede legale a San Bonifacio (Vr) in via Trento n. 15, p.i. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Bonifacio presso lo studio dell'avv. Nicola Maragna, che la rappresenta e difende. OPPONENTE
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
, con sede legale a Colognola ai Colli (Vr) in via Colomba, n. 34, Controparte_3 elettivamente domiciliata in San Bonifacio presso e nello studio dell'avv. Valeria Monte, che la rappresenta e difende. OPPOSTA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: Part 1) accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da ad CP_1 Controparte_4 conseguentemente, revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 3944/2021 emesso dal Tribunale di Verona, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento della società Controparte_4
Part alle obbligazioni assunte con , nonché i danni patiti dall'opponente per il CP_5 mancato tempestivo ripristino dei depuratori malfunzionanti installati da e Controparte_4 per l'effetto, ridursi l'importo asseritamente vantato da a quanto risultante di Controparte_2 giustizia, rigettando tutte le domande proposte da controparte;
3) accertarsi e dichiararsi l'esistenza dell'intervenuto accordo tra le parti avente ad oggetto l'esclusione dalle fatture della voce relativa all'estensione della garanzia per 120 mesi Part per tutti i clienti Fer, riducendo per l'effetto l'importo asseritamente vantato da CP_4
delle somme corrispondenti a tale voce, pari ad € 13.800,00, al netto di Iva, e/o nella
[...] maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia;
4) in via riconvenzionale, condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
Part subiti e subendi da che si quantificano in €. 2.438,00, oltre interessi moratori CP_1 dalla domanda sino al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia.;
5) spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
PER L'OPPOSTA:
1) in via principale, rigettarsi tutte le domande di parte attrice/opponente in quanto assolutamente prive di fondamento in fatto e in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 8 2) in via subordinata, nella degnata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, accertarsi la somma ritenuta di giustizia e dovuta alla società per le prestazioni eseguite e, quindi, condannarsi la società Controparte_4 al saldo di tale importo maggiorato dagli interessi moratori come Pt_2 CP_1 per legge;
3) vittoria di spese e competenze del presente procedimento e del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, notificato ritualmente, la conveniva in giudizio la società per la revoca Pt_2 CP_1 Controparte_4 del decreto ingiuntivo n. 3944/21 emesso dal Tribunale di Verona, per il mancato saldo di alcune fatture fatture emesse per la fornitura di depuratori d'acqua, per complessivi euro
21.057,10. La stessa proponeva domanda riconvenzionale per la rifusione delle spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti su merce asseritamente difettosa.
L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 22 giugno 2022, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le osservazioni ed i rilievi di parte opponente erano significativi e rilevanti.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale sui capitoli di cui alle rispettive memorie.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva, quindi, assegnata in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiesti pagina 3 di 8 congiuntamente dai procuratori delle parti, per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, ma la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata.
In diverse udienze venivano escussi i seguenti testi:
- , agente di commercio, veniva sentito sui capitoli di cui alla Testimone_1 memoria di parte opponente.
Cap.1) sono a conoscenza dell'accordo tra le parti perché il sig. , di cui non CP_3 ricordo il cognome, ci aveva dato gli opuscoli per la vendita del depuratore AG 3000
S. Tutti i consulenti avevano l'opuscolo. Della fattura non so nulla. Io andavo dai miei clienti a proporre il prodotto depuratore acqua. cap.3) il contratto lo garantiva;
cap.4) io non lo so. La brochure però l'avevamo tutti;
cap.9) nulla so sui messaggi. Posso solo dire che ero a conoscenza del fatto che fosse stato attivato un numero telefonico e tale numero è stato attivato in
Settembre 2021 ma non ricordo il giorno;
cap.11) io ero presente e la trattativa l'ha fatta il sig. . Il doc 6 di Controparte_3 parte opponente l'ho compilato io. Era l'ordine effettuato dal cliente Parte_3
;
[...] cap.12) aveva proposto il prodotto che ha poi ordinato che poteva CP_3 Pt_3 soddisfare secondo le esigenze del sig. . Io non avevo le CP_3 Pt_3 competenze per indicare nulla perché all'epoca il prodotto per me era una novità; cap.13) io ero stato contattato da che era un mio cliente e ho avvisato il Pt_3 sig. del problema che riscontrava . aveva detto che CP_3 Pt_3 CP_3 avrebbe mandato i suoi tecnici a sistemare poi non so altro. Il problema denunciato pagina 4 di 8 consisteva nel fatto che il depuratore non faceva abbastanza acqua fredda. Aveva detto che al massimo faceva tre litri e poi l'acqua usciva normale;
cap.16) nulla so;
cap.17) io oltre al cliente nulla so;
Pt_3 cap.20) nulla so;
cap.22) nulla so;
cap.23) la sig.ra mi aveva solo detto dopo un anno dalla installazione, Pt_4 che era stata mal contenta del depuratore ma non so nello specifico nulla.
cap.24) io non c'ero e nulla so;
cap.25) nulla so non c'ero;
cap.34) nulla so.
Il teste veniva sentito a prova contraria sui capitoli ammessi della memoria di parte opposta.
Cap.1) si è vero sono miei colleghi e soci della società opponente;
cap.2) nulla so;
cap.3) nulla so;
cap.4) nulla so;
cap.52) io non c'ero e quindi non so nulla.
- veniva sentita sui capitoli ammessi della memoria Testimone_2
istruttoria di parte opposta.
Cap.1) preciso che ho lavorato presso la società da Maggio 2021 al Marzo CP_4
2022. Quindi non lo so perché sono stata assunta dopo quella data;
cap.2) non lo so;
cap.3) non lo so;
cap.4) nulla so;
cap.22) non ero presente alla riunione e non lo so;
pagina 5 di 8 cap.23) preciso che quando sono arrivata in azienda mi sono occupata anche della fatturazione. Ricordo che avevo chiesto a perché erano rimaste Controparte_3 delle fatture non pagate e lui mi aveva detto che c'era un problema di storni dei filtri ma altro non ricordo;
cap.24) non lo so perché non ero presente;
cap.42) il cognome mi ricorda che c'era un cliente ma non ricordo altro;
Parte_5 cap.45) non lo so;
cap.52) non lo so;
cap.55) non ricordo;
Veniva sentita la teste a prova contraria sui capitoli della memoria istruttoria di parte opponente.
Cap.1) nulla so sull'accordo. Io emettevo le fatture. Nei primi tempi venivo aiutata da . Poi dopo un periodo di affiancamento mi organizzavo il lavoro Controparte_3
ed emettevo le fatture dopo aver visto i contratti. Inizialmente facevo il DDT e poi la fattura. Io dell'assistenza Top Class non ho ricordo;
cap.3) io non ho ricordo di questa assistenza Top Class. Riconosco la brochure;
cap.4) io il doc 5 di parte opponente non l'ho mai visto. Dell'assistenza Top Class
nulla so e nemmeno ho risposto a telefonate di clienti;
cap.9) ricordo che mi aveva detto che aveva collegato un numero Controparte_3
al centralino perché lui non riusciva più col cellulare a rispondere a tutti;
cap.11) io non c'ero e nulla so;
cap.12) nulla so;
cap.13) non lo ricordo;
cap.16) nulla so;
cap.17) io posso solo dire che quando un cliente chiamava per Controparte_3 qualsiasi problema lui andava da tutti.
pagina 6 di 8 L'opposta, con i documenti in atti e con la prova orale, ha dimostrato di aver fornito all'odierna opponente la merce indicata nelle fatture nn. 47/2021, 78/2021, 106/2021 e
171/2021 poi azionate in via monitoria, da ciò ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria
L'opponente, di contro, non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, anche in relazione all'asserito inadempimento della società opposta, in quanto, come si evince dalla testimonianza resa dalla sig.ra , ex dipendente dell'opposta, la Tes_2 quale ha affermato che il sig. a fronte di richieste di intervento andava da tutti, ma CP_3 ha dimostrato, la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale, proposta in ordine agli interventi effettuati sulle apparecchiature fornite dalla società opposta nella vigenza della garanzia che presentavano problemi, tale risarcimento viene quantificato equitativamente in euro 1.500,00.
Alla luce di quanto su esposto, il decreto ingiuntivo n. 3944/21 emesso dal Tribunale di
Verona va revocato, ma la società opponente viene condannata al pagamento in favore della di complessivi € 19.557,10. Controparte_4
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo, ma in misura ridotta, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della società opponente ed operando la Part compensazione, condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di € 19.557,10 in favore della oltre interessi moratori Controparte_4 dal di del dovuto al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, liquidate in misura ridotta per i motivi su esposti, in € 4.700,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 29 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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