TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6426
TAR
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 66/2010

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. 461/2001

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della L. N. 241/1990

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del DPR 243/2006

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della l. N. 395/1990

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

  • Rigettato
    Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, incompetenza, irragionevolezza dell’azione amministrativa, contraddittorietà, disparità di trattamento, carenza della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste, errore nei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

  • Rigettato
    Vizi del parere del Comitato di Verifica

    Il ricorso è infondato. La valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6426
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6426
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo