Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto -OMISSIS-, notificato il 29.11.2022, con cui il Ministero della Giustizia ha giudicato l’infermità “spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple da C3 a C7 con sofferenza neurogena cronica C6 dx, EMG accertata”, da cui è stata riconosciuta affetta -OMISSIS-, “non dipendente da causa di servizio in via derivata per interdipendenza con l’infermità trauma distrattivo rachide cervicale e spalla destra”, già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio con modello C -OMISSIS-del 2019 dell’O.M di -OMISSIS-;
- del parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le cause di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RG AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, ex dipendente della Polizia penitenziaria, in data 11.01.2018, insieme al collega -OMISSIS-, subiva, in servizio e per fatti di servizio, una violenta aggressione fisica e verbale. In data 13 agosto 2019, il Policlinico Militare del -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dei traumi riportati dalla ricorrente a causa dell’aggressione subita da parte del detenuto.
Le conseguenze dell’aggressione e, nella specie, il “trauma distrattivo rachide cervicale e spalla DX” mod. C e interdipendenza per “spondiloartrosi e protusioni discali multiple da C3 a C7”, ne determinavano la permanentemente non idoneità al servizio (in data 13 agosto 2019, il Policlinico Militare del -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-).
Con istanza del 14/02/2020 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’infermità per causa di servizio relativamente alla patologia interdipendente “spondiloartrosi e protusioni discali multiple da C3 a C7).
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 20/09/2022 non ha riconosciuto la dipendenza per fatti di servizio in via derivata per interdipendenza.
Di conseguenza, con Decreto -OMISSIS-, notificato il 29.11.2022, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza.
Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso depositato il 9 febbraio 2023 per i seguenti motivi:
1 . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.Lgs. 66/2010;
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D.P.R. 461/2001;
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990;
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 243/2006;
5. VIOLAZIONE E FALSA APLLICAZIONE DELLA l. N. 395/1990;
6. VIZIO DELLA FUNZIONE PER CARENZA ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, INCOMPETENZA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETA’, DISPARI TA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; CARENZA DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE, ERROE NEI PRESUPPOSTI; 7. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale nr. -OMISSIS- il Collegio ha intimato alla P.A. il deposito tutta la documentazione utile ai fini del decidere, compresa dettagliata relazione sui fatti di causa.
Il medesimo incombente, stante l’inadempimento dell’Amministrazione, è stato reiterato con ordinanza nr. -OMISSIS-.
In data 17/11/2025 l’Amministrazione ha depositato la richiesta documentazione.
All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il giudizio del Comitato di verifica in sede di valutazione della dipendenza dell'infermità dal servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali. Da ciò deriva che “ Il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si impone all'Amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investe il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere. Quale atto connotato da elevata discrezionalità tecnica, il parere del Comitato non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza, della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale. In definitiva, nell'ambito del procedimento di che trattasi, al G.A. è consentita solo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico ” (cfr. T.A.R. -OMISSIS- sez. V, 16/06/2025, (ud. 07/05/2025- dep. 16/06/2025) - n. 11796).
Nel caso in esame, la valutazione compiuta dall’organo competente risulta completa, avendo preso in considerazione i precedenti accertamenti sanitari che hanno riguardato la ricorrente e avendo, alla luce di una motivazione chiara, escluso la dipendenza da causa di servizio della pregressa patologia (cfr. “ CONSIDERATO: - che l'istante chiede il riconoscimento dell'interdipendenza tra l'infermità TRAUMA DISTRATTIVO RACHIDE CERVICALE E LA ES già riconosciuta SI DIPENDENTE con modello C (num. 138 del 2019 - Policlinico Militare di -OMISSIS-) e la nuova infermità: Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple da C3 a C7 con sofferenza neurogena cronica C5-C6 dx, EMG accertata; - che l'infermità Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple da C3 a C7 con sofferenza neurogena cronica C5-C6 dx, EMG accertata NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO IN VIA -OMISSIS- PER INTERDIPENDENZA CON l'affezione: TRAUMA DISTRATTIVO RACHIDE CERVICALE E LA ES già riconosciuta dipendente da fatti di servizio con Mod. C, trattandosi di patologia non correlabile eziopatogeneticamente con l'infermità già riconosciuta si dipendente da causa di servizio, sia in considerazione della lieve entità del trauma che del breve lasso di tempo trascorso tra l'evento traumatico ed il riscontro della patologia cronica del rachide cervicale. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”).
Per tali ragioni, stante la completezza dell’istruttoria svolta e la chiarezza della motivazione posta a fondamento del parere reso dall’organo competente, il ricorso deve essere rigettato.
Vista la natura della controversia, le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR VO, Presidente
RG AR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG AR | AR VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.