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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1380/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA ON LO MA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5885/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T0093334000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, in data 4.07.2024, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, Ricorrente_3 , Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2021/3334, notificato il 10.04.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disposto la decadenza degli attuali ricorrenti dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa sull'atto di compravendita in notar Nominativo_1 di Mascali del 15.03.2021, registrato il 18.03.2021, ed ha liquidato maggiori imposte ed ha irrogato la sanzione, chiedendone l'annullamento.
Esponevano che l'atto impugnato era viziato da difetto di motivazione e che il completamento dell'immobile nei tempi previsti non era avvenuto per causa di forza maggiore, non imputabile alle parti obbligate, a seguito di varianti presentate al Comune e provvedimenti di sospensione dei lavori;
chiedevano pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Con atto Notaio Nominativo_1 stipulato il 15.03.2021, registrato il 18.03.2021, serie 1T, numero 00933, i ricorrenti acquistavano un immobile in corso di costruzione (F/3) sito in Riposto, in catasto riportato al foglio 4, particella 1410, sub. 4.
Con l'Avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio ha recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute a seguito della revoca delle agevolazioni richieste nell' atto di compravendita stipulato il 15.03.2021, registrato il 18.03.2021, serie 1T, numero 00933, con il quale i sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, avevano richiesto l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 69 della Legge 342 del 2000, atteso che i ricorrenti si impegnavano ad completare e ultimare l'immobile acquistato, destinato ad abitazione e sussistevano tutte le condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
I ricorrenti in relazione all'immobile acquistato hanno chiesto l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo
69 della Legge 342 del 2000, atteso che i ricorrenti si impegnavano ad ultimare i lavori nel termine decadenziale triennale dalla data di registrazione dell'atto di compravendita sopra citato.
Viceversa, essi non procedevano alla ultimazione delle due unità abitative entro il suddetto termine e pertanto l'Ufficio revocava i benefici fiscali prima casa sull'atto di acquisto 2021 – 1T – 009334, recuperando l'imposta
Iva applicata con l'aliquota ordinaria del 10% e irrogando le sanzioni previste dalla normativa vigente.
I contribuenti hanno eccepito l'illegittimità della revoca dell'agevolazione per inosservanza dell'obbligo di motivazione, ex art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212 e illegittima e falsa applicazione art. 1 tariffa DPR 131/1986, per omessa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni previste per l'acquisto prima casa, sostenendo di non avere assolto all'impegno assunto nell'atto di compravendita, poiché, a seguito di causa esterna sopravvenuta imprevedibile e inevitabile che non ha permesso di ultimare i lavori edili previsti, causati dalla mancata adozione ad opera del comune di Riposto dei provvedimenti conseguenti alla costruzione edilizia in corso.
Tali motivi di impugnazione sono infondati.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato, annovera tra le cause di forza maggiore un “impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile e tale da non poter essere evitato che costituisce un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento” (cfr. Cassazione sentenza 19 marzo 1981, n. 1616)
La Suprema Corte, con la recente ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1588, in tema di agevolazione prima casa e mancato trasferimento della residenza, ha ribadito che “...per forza maggiore deve intendersi 'un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto' (cfr. Cass. n. 7067/14; id. n. 13177/14); 'un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento' (Cass.
n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16)”.
Era onere degli odierni ricorrenti valutare, al momento della assunzione degli oneri, la oggettiva capacità di espletamento dell'ultimazione dei lavori nel termine utile di tre anni, tassativamente previsto dalla norma agevolativa.
Né gli odierni ricorrenti hanno fornito la prova della sopravvenienza di avvenimenti di carattere eccezionale, non ascrivibili alla loro volontà, né in alcun modo prevedibili, tali non potendosi certamente considerare i provvedimenti di sospensione delle opere, decretati dal Comune, o la presentazione, da parte degli stessi ricorrenti, di progetti di variante in corso d'opera.
In tema di impedimenti soggettivi la Corte di Cassazione ha ulteriormente ristretto la casistica delle cause di forza maggiore che possono essere invocate dai contribuenti. Deve trattarsi di un ostacolo all'adempimento caratterizzato dalla assoluta imprevedibilità e dalla non riconducibilità alla volontà degli interessati, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive riconducibili a situazioni personali”. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 600,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA ON LO MA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5885/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T0093334000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, in data 4.07.2024, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, Ricorrente_3 , Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2021/3334, notificato il 10.04.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disposto la decadenza degli attuali ricorrenti dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa sull'atto di compravendita in notar Nominativo_1 di Mascali del 15.03.2021, registrato il 18.03.2021, ed ha liquidato maggiori imposte ed ha irrogato la sanzione, chiedendone l'annullamento.
Esponevano che l'atto impugnato era viziato da difetto di motivazione e che il completamento dell'immobile nei tempi previsti non era avvenuto per causa di forza maggiore, non imputabile alle parti obbligate, a seguito di varianti presentate al Comune e provvedimenti di sospensione dei lavori;
chiedevano pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Con atto Notaio Nominativo_1 stipulato il 15.03.2021, registrato il 18.03.2021, serie 1T, numero 00933, i ricorrenti acquistavano un immobile in corso di costruzione (F/3) sito in Riposto, in catasto riportato al foglio 4, particella 1410, sub. 4.
Con l'Avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio ha recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute a seguito della revoca delle agevolazioni richieste nell' atto di compravendita stipulato il 15.03.2021, registrato il 18.03.2021, serie 1T, numero 00933, con il quale i sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, avevano richiesto l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 69 della Legge 342 del 2000, atteso che i ricorrenti si impegnavano ad completare e ultimare l'immobile acquistato, destinato ad abitazione e sussistevano tutte le condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa Parte
Prima allegata al DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
I ricorrenti in relazione all'immobile acquistato hanno chiesto l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo
69 della Legge 342 del 2000, atteso che i ricorrenti si impegnavano ad ultimare i lavori nel termine decadenziale triennale dalla data di registrazione dell'atto di compravendita sopra citato.
Viceversa, essi non procedevano alla ultimazione delle due unità abitative entro il suddetto termine e pertanto l'Ufficio revocava i benefici fiscali prima casa sull'atto di acquisto 2021 – 1T – 009334, recuperando l'imposta
Iva applicata con l'aliquota ordinaria del 10% e irrogando le sanzioni previste dalla normativa vigente.
I contribuenti hanno eccepito l'illegittimità della revoca dell'agevolazione per inosservanza dell'obbligo di motivazione, ex art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212 e illegittima e falsa applicazione art. 1 tariffa DPR 131/1986, per omessa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni previste per l'acquisto prima casa, sostenendo di non avere assolto all'impegno assunto nell'atto di compravendita, poiché, a seguito di causa esterna sopravvenuta imprevedibile e inevitabile che non ha permesso di ultimare i lavori edili previsti, causati dalla mancata adozione ad opera del comune di Riposto dei provvedimenti conseguenti alla costruzione edilizia in corso.
Tali motivi di impugnazione sono infondati.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato, annovera tra le cause di forza maggiore un “impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile e tale da non poter essere evitato che costituisce un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento” (cfr. Cassazione sentenza 19 marzo 1981, n. 1616)
La Suprema Corte, con la recente ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1588, in tema di agevolazione prima casa e mancato trasferimento della residenza, ha ribadito che “...per forza maggiore deve intendersi 'un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto' (cfr. Cass. n. 7067/14; id. n. 13177/14); 'un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento' (Cass.
n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16)”.
Era onere degli odierni ricorrenti valutare, al momento della assunzione degli oneri, la oggettiva capacità di espletamento dell'ultimazione dei lavori nel termine utile di tre anni, tassativamente previsto dalla norma agevolativa.
Né gli odierni ricorrenti hanno fornito la prova della sopravvenienza di avvenimenti di carattere eccezionale, non ascrivibili alla loro volontà, né in alcun modo prevedibili, tali non potendosi certamente considerare i provvedimenti di sospensione delle opere, decretati dal Comune, o la presentazione, da parte degli stessi ricorrenti, di progetti di variante in corso d'opera.
In tema di impedimenti soggettivi la Corte di Cassazione ha ulteriormente ristretto la casistica delle cause di forza maggiore che possono essere invocate dai contribuenti. Deve trattarsi di un ostacolo all'adempimento caratterizzato dalla assoluta imprevedibilità e dalla non riconducibilità alla volontà degli interessati, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive riconducibili a situazioni personali”. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 600,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo