Ordinanza cautelare 9 luglio 2021
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iannone e Giacomo Enzo Costanzo Maletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Durante e Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Settore Avvocatura del Comune, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza della Città di Catanzaro n. -OMISSIS- a firma del Dirigente di Settore, AA. EE. e SUAP Dr. -OMISSIS-, di divieto di prosecuzione dell’attività di vendita all’ingrosso esercitata in -OMISSIS-;
di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro, con la relativa documentazione e la successiva memoria;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 novembre 2025 il dott. VO CO come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Catanzaro aveva ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita all’ingrosso di -OMISSIS-, esercitata nonostante una previa comunicazione di irricevibilità della SCIA all’uopo presentata, con conseguenze esercizio abusivo dell’attività.
La ricorrente, in sintesi, lamentava eccesso di potere sotto vari profili, in quanto non erano riscontrabili situazioni di pericolo e di urgenza, atte a legittimare l’adozione dell’ordinanza impugnata.
Inoltre, l’art. 49, comma 4 bis, della l.n. 122/2010 statuisce, tra l’altro, che l’attività, oggetto di segnalazione, possa essere iniziata, dalla data di presentazione della segnalazione alla amministrazione competente, come era accaduto, con riferimento alle attività svolte dal 1999. Solo nel 2020 la ricorrente aveva deciso di incrementare la vendita con ulteriori attività, con invio della comunicazione all’Ufficio SUAP del Comune. Ne conseguiva, che l’inibizione dell’attività non poteva che essere limitata a quella “nuova” di cui alla comunicazione del 2020 e non anche a quella già regolarmente esercitata dal 1999.
Nella fattispecie in esame, inoltre, il Comune non soltanto aveva omesso di comunicare l'avvio del procedimento di ritiro del titolo abilitativo, ma aveva anche esercitato il proprio potere entro un termine tutt'altro che “ragionevole”, senza dare conto dell'esistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, idoneo all’adozione del provvedimento e a non considerare il consolidamento del titolo nel frattempo manifestatosi.
La ricorrente lamentava anche ulteriori forme di eccesso di potere, in quanto nel caso di specie non si era valutata l’assenza di elementi soggettivi della colpa e l’affidamento alla continuazione dell’attività di vendita che era riconoscibile alla società in questione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro, rilevando che la ricorrente aveva eseguito spontaneamente il provvedimento, con conseguente carenza di interesse alla decisione per acquiescenza. Inoltre, la ricorrente non aveva fatto riferimento alla precedente attività, iniziata peraltro sotto la vigenza di diversa normativa e il provvedimento adottato era un “atto dovuto”, di competenza del Dirigente comunale. Ogni contestazione sulla sanzione pecuniaria, poi, doveva essere rappresentata avanti all’a.g.o.
Con l’ordinanza in epigrafe, la domanda cautelare era respinta.
In prossimità della trattazione di merito, il solo Comune di Catanzaro depositava una memoria, in cui insisteva nelle sue tesi.
All’udienza di “smaltimento” dell’arretrato del 14 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in primo luogo, rileva che non è riscontrabile la carenza di interesse, come eccepita dal Comune di Catanzaro, in quanto l’esecuzione “spontanea” dell’ordinanza impugnata è pur sempre avvenuta in esecuzione di ordine perentorio dell’Amministrazione e in pendenza del presente contenzioso, per cui non si rileva alcuna volontà di “acquiescenza” da parte della ricorrente, fermo restando l’astratto interesse su residui profili risarcitori.
Premesso ciò, anche al non più sommario esame di cui alla presente fase di merito, il Collegio ritiene di confermare l’orientamento emerso in cautelare, rilevando l’infondatezza del ricorso, anche in assenza di ulteriori apporti da parte della ricorrente.
In particolare, condivisibile appare l’affermazione dell’ordinanza in epigrafe – peraltro coincidente con le difese sul punto del Comune - secondo la quale le censure riferite all’istituto dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente (di cui agli art. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000), appaiono non centrate, atteso che il provvedimento impugnato ha la forma e la sostanza dell’ordinanza dirigenziale (di cui all’art. 107 d.lgs. cit.), la quale peraltro, almeno all’evidenza cautelare, appare suffragata da adeguata istruttoria, basata sugli atti d’ufficio in ordine alla pregressa S.C.I.A. e sul verbale di contestazione della Polizia Locale ed adeguatamente motivata sulla base di tali atti.
Inoltre, l’irricevibilità della S.C.I.A. presentata dal ricorrente per l’apertura di nuova attività e il conseguente divieto immediato di prosecuzione dell’attività, con la rimozione degli effetti realizzati, erano dovute alla mancata presentazione, da parte della ricorrente, di dichiarazione asseverata attestante che sull’immobile ove era ubicata l’attività commerciale, successivamente alla data di rilascio della certificazione di agibilità, non erano intervenute opere che avessero influito sulle condizioni di cui all’art. 24 DPR n. 380/01).
Per cui le censurate determinazioni dell’amministrazione resistente appaiono non censurabili perché “Nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere; il legittimo esercizio dell'attività commerciale (…) è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere” e “L'agibilità dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato” (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.11.2018, n. 6661).
Né appare censurato o adeguatamente dimostrato che l’attività commerciale oggetto di controversia fosse ubicata in una porzione di immobile funzionalmente autonoma e non interessata dalle criticità sopra rilevate.
Così pure rimangono ferme anche in questa sede le deduzioni di cui all’ordinanza cautelare, per le quali:
a) non si riscontra la dedotta violazione del principio del legittimo affidamento, tenuto conto che l’irricevibilità della S.C.I.A., per la cui assenza è stata disposta l’impugnata chiusura dell’esercizio, è stata disposta in tempi recenti e, peraltro, si fonda sul mancato assolvimento di specifici oneri di asseverazione a cura della ricorrente.
b) Non appare centrata neanche la censura attinente la necessità di valutazione dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) in tema di violazioni colpite da sanzione amministrativa, non avendo la controversia ad oggetto la sanzione amministrativa irrogata con il verbale di contestazione della Polizia Locale, di giurisdizione dell’a.g.o.
c) Quanto alla censura circa la mancata comunicazione di avvio del procedimento, si richiama la costante giurisprudenza per cui “Va escluso l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale, ove trattasi di provvedimento vincolato e di atto dovuto, stante l'assenza di titoli autorizzativi (quali l'autorizzazione sanitaria o la licenza di esercizio), imprescindibili per l'espletamento dell'attività” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10.11.2010, n. 3892).
d) Apodittiche e generiche appaiono infine, anche in assenza di ulteriori apporti per la fase di merito, le censure attinenti la dedotta violazione dei principi comunitari di libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, divieto di discriminazione oltre che di trasparenza e non discriminazione.
Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono compensarsi per questa fase, rimanendo quelle della cautelare a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate per la fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.