Articolo 2 della Legge 5 maggio 1989, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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27 maggio 1989
Art. 2. 1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dal seguente:
"Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 3 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 , e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalita' e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma , in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.
I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purche' presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.
Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti".
Entrata in vigore il 27 maggio 1989