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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. SCOCA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. BONO CP_1 C.F._2
SONIA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Disporre che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare i figli minori ed , congiuntamente ad entrambi i R_ _2 genitori;
esercitando, tuttavia, disgiuntamente la potestà genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ed alle esigenze quotidiane correlate ai periodi di permanenza presso ciascun genitore. In ordine alle connesse determinazioni afferenti i minori, stabilire: A) la prevalente residenza dei figli minori sarà presso il padre, nella dimora ad egli assegnata in godimento come al successivo punto 3; B) i figli minori staranno con i genitori, a intere settimane alterne, dal mercoledì di una 2 settimana al martedì di quella successiva compreso. Ciò sul presupposto che i due genitori abitano ed abiteranno sulla stessa via a circa 100 metri di distanza una dimora dall'altra e che entrambi avranno idoneo spazio, all'interno delle rispettive abitazioni, per collocare i figli in un'area loro destinata. Inoltre, per un periodo continuativo di 15 giorni durante le ferie estive, da concordare preventivamente, per quanto riguarda la data, entro il
30 maggio di ogni anno. Inoltre ancora, per un periodo continuativo, ad anni alterni tra i genitori, ciascuno per la metà delle vacanze scolastiche natalizie e comunque, sempre ad anni alterni, il 24 dicembre con uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con uno e 1° gennaio con l'altro. Nonché il giorno di
Pasqua e il giorno di Pasquetta alternativamente tra loro. I figli passeranno con la madre il giorno del suo compleanno 28 novembre di ogni anno e con il padre il giorno del suo compleanno ovvero il 30 gennaio. Quanto ai compleanni dei minori ovvero il 13 febbraio e 12 aprile i figli ed R_
festeggeranno a pranzo con un genitore ed a cena con un altro e _2 viceversa nell'anno successivo, per consentire agli stessi di godere dell'affetto e della vicinanza sia dei parenti materni che dei parenti paterni nel giorno del loro compleanno. Per una migliore esposizione dei tempi e/o periodi di permanenza con i due genitori, si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nell'allegato prospetto “J”; C) mantenimento dei figli minori: nell'ambito della più ampia responsabilità genitoriale, entrambi si obbligano pariteticamente a contribuire all'educazione, mantenimento diretto, cura ed istruzione dei figli. Tenuto conto delle attuali esigenze dei figli e di ogni altro elemento esplicitato nella vigente normativa e posto che il tempo di permanenza con ogni genitore è del tutto paritetico tra i genitori, ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettivo riferimento. I coniugi concordano altresì che indipendentemente dalla loro natura saranno da loro affrontate al 50% tutte le spese scolastiche, le spese ludico-ricreative (al momento frequenta il volley ed ND R_ calcio), le spese per scarpe e vestiario dei figli, le spese mediche non affrontabili in regime di SSN, mantenendo vivo il c/c cointestato in essere presso la Banca Cariparma su cui verrà versato il 100% dell'assegno unico per i figli minori pari a circa € 430,00 mensili – che il Sig. si obbliga Pt_1
a chiedere al 100% ed a far versare dall'INPS su tale conto – e confluiranno eventuali integrazioni dei genitori. Il Sig. unico ad avere accesso Pt_1 online alla Banca Cariparma, invierà per opportuna conoscenza alla Sig.ra a mezzo email la lista movimenti mensile al fine di renderle noto Pt_1 quale sia l'importo degli assegni familiari versati e disponibili. I coniugi concordano altresì che qualora vi fosse un residuo attivo della somma percepita a titolo di assegni familiari, tale somma verrà messa da parte per i figli minori versandola in pari quota sui loro libretti postali di risparmio. Le spese straordinarie per i figli, necessarie ed ineludibili e le altre straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi, saranno ripartite al 50% ciascuno previa esibizione di fattura e/o ricevuta di pagamento. In ordine all'individuazione e regolamentazione delle spese, le 3 parti fanno espresso riferimento al protocollo del 29.10.2018 del Tribunale di Tivoli con il COA, che viene allegato al presente ricorso al doc. N e consegnato in copia alle parti, con la deroga relativa alle spese scolastiche, ludico-ricreative, scarpe, vestiario e sanitarie non coperte dal SSN come sopra specificato;
D) i coniugi si obbligano a non prelevare le somme depositate sui libretti postali cartacei nominativi intestati ai figli minori ed custoditi dal Sig. presso la casa R_ Persona_3 Parte_1 coniugale ed a consegnare agli stessi i menzionati libretti postali con tutti i risparmi ivi accumulati al compimento del 18esimo anno di età. Solo in caso di necessità di natura straordinaria e con il consenso di entrambi i coniugi, sarà possibile attingere alle risorse economiche dei figli minori ed i coniugi dovranno recarsi congiuntamente presso l'Ufficio Postale. 3) Assegnare in godimento la dimora coniugale sita in Via di Monte Pellecchia 16
Monteflavio (RM), con quanto in essa contenuto, al marito. Posto che per l'acquisto della dimora coniugale è stato acceso mutuo come evidenziato sopra, il marito si farà carico interamente delle residue rate di mutuo fino alla sua estinzione. I coniugi si obbligano a trasferire la piena proprietà del menzionato immobile ai figli ed al saldo del debito R_ Persona_3 residuo per il mutuo. La moglie ha già rilasciato la dimora coniugale ed asporterà i suoi effetti personali entro 15 giorni dall'omologa della separazione. Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare pattuito, è stata la condizione indispensabile ed essenziale al raggiungimento della soluzione della crisi coniugale. 4) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, avendo ciascuno idonei autonomi mezzi per il proprio sostentamento. 5) Prendere atto che le parti sono consapevoli che nell'ambito della genitorialità e dei connessi doveri, dovranno agire: a) solo nel migliore interesse dei figli, omettendo gli eventuali aspetti personali derivanti dalla rottura della coppia;
b) favorire,
l'un l'altro, il pieno e continuativo rapporto con l'altro genitore;
c) astenersi dall'utilizzare i figli quale mezzo di comunicazione con l'altro genitore;
d) essere massimamente collaborativi nell'individuazione di elementi educativi condivisi, evitando di fornire ai figli messaggi contraddittori;
e) salvaguardare, nei confronti dei figli, la figura dell'altro genitore, tralasciando vicende, fatti, considerazioni afferenti l'aspetto coniugale e/o post coniugale. 6) Dare atto che le parti hanno risolto tutte le questioni tra loro pendenti relative alla convivenza coniugale e di non aver nulla reciprocamente da pretendere per nessun motivo, ragione o causa, essendo integralmente tacitati e soddisfatti con la piena esecuzione della presente separazione consensuale omologata.”. All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della 4 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 441/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. , e C.F. C.F._1 CP_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. SCOCA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. BONO CP_1 C.F._2
SONIA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Disporre che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare i figli minori ed , congiuntamente ad entrambi i R_ _2 genitori;
esercitando, tuttavia, disgiuntamente la potestà genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ed alle esigenze quotidiane correlate ai periodi di permanenza presso ciascun genitore. In ordine alle connesse determinazioni afferenti i minori, stabilire: A) la prevalente residenza dei figli minori sarà presso il padre, nella dimora ad egli assegnata in godimento come al successivo punto 3; B) i figli minori staranno con i genitori, a intere settimane alterne, dal mercoledì di una 2 settimana al martedì di quella successiva compreso. Ciò sul presupposto che i due genitori abitano ed abiteranno sulla stessa via a circa 100 metri di distanza una dimora dall'altra e che entrambi avranno idoneo spazio, all'interno delle rispettive abitazioni, per collocare i figli in un'area loro destinata. Inoltre, per un periodo continuativo di 15 giorni durante le ferie estive, da concordare preventivamente, per quanto riguarda la data, entro il
30 maggio di ogni anno. Inoltre ancora, per un periodo continuativo, ad anni alterni tra i genitori, ciascuno per la metà delle vacanze scolastiche natalizie e comunque, sempre ad anni alterni, il 24 dicembre con uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con uno e 1° gennaio con l'altro. Nonché il giorno di
Pasqua e il giorno di Pasquetta alternativamente tra loro. I figli passeranno con la madre il giorno del suo compleanno 28 novembre di ogni anno e con il padre il giorno del suo compleanno ovvero il 30 gennaio. Quanto ai compleanni dei minori ovvero il 13 febbraio e 12 aprile i figli ed R_
festeggeranno a pranzo con un genitore ed a cena con un altro e _2 viceversa nell'anno successivo, per consentire agli stessi di godere dell'affetto e della vicinanza sia dei parenti materni che dei parenti paterni nel giorno del loro compleanno. Per una migliore esposizione dei tempi e/o periodi di permanenza con i due genitori, si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nell'allegato prospetto “J”; C) mantenimento dei figli minori: nell'ambito della più ampia responsabilità genitoriale, entrambi si obbligano pariteticamente a contribuire all'educazione, mantenimento diretto, cura ed istruzione dei figli. Tenuto conto delle attuali esigenze dei figli e di ogni altro elemento esplicitato nella vigente normativa e posto che il tempo di permanenza con ogni genitore è del tutto paritetico tra i genitori, ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettivo riferimento. I coniugi concordano altresì che indipendentemente dalla loro natura saranno da loro affrontate al 50% tutte le spese scolastiche, le spese ludico-ricreative (al momento frequenta il volley ed ND R_ calcio), le spese per scarpe e vestiario dei figli, le spese mediche non affrontabili in regime di SSN, mantenendo vivo il c/c cointestato in essere presso la Banca Cariparma su cui verrà versato il 100% dell'assegno unico per i figli minori pari a circa € 430,00 mensili – che il Sig. si obbliga Pt_1
a chiedere al 100% ed a far versare dall'INPS su tale conto – e confluiranno eventuali integrazioni dei genitori. Il Sig. unico ad avere accesso Pt_1 online alla Banca Cariparma, invierà per opportuna conoscenza alla Sig.ra a mezzo email la lista movimenti mensile al fine di renderle noto Pt_1 quale sia l'importo degli assegni familiari versati e disponibili. I coniugi concordano altresì che qualora vi fosse un residuo attivo della somma percepita a titolo di assegni familiari, tale somma verrà messa da parte per i figli minori versandola in pari quota sui loro libretti postali di risparmio. Le spese straordinarie per i figli, necessarie ed ineludibili e le altre straordinarie preventivamente concordate tra i coniugi, saranno ripartite al 50% ciascuno previa esibizione di fattura e/o ricevuta di pagamento. In ordine all'individuazione e regolamentazione delle spese, le 3 parti fanno espresso riferimento al protocollo del 29.10.2018 del Tribunale di Tivoli con il COA, che viene allegato al presente ricorso al doc. N e consegnato in copia alle parti, con la deroga relativa alle spese scolastiche, ludico-ricreative, scarpe, vestiario e sanitarie non coperte dal SSN come sopra specificato;
D) i coniugi si obbligano a non prelevare le somme depositate sui libretti postali cartacei nominativi intestati ai figli minori ed custoditi dal Sig. presso la casa R_ Persona_3 Parte_1 coniugale ed a consegnare agli stessi i menzionati libretti postali con tutti i risparmi ivi accumulati al compimento del 18esimo anno di età. Solo in caso di necessità di natura straordinaria e con il consenso di entrambi i coniugi, sarà possibile attingere alle risorse economiche dei figli minori ed i coniugi dovranno recarsi congiuntamente presso l'Ufficio Postale. 3) Assegnare in godimento la dimora coniugale sita in Via di Monte Pellecchia 16
Monteflavio (RM), con quanto in essa contenuto, al marito. Posto che per l'acquisto della dimora coniugale è stato acceso mutuo come evidenziato sopra, il marito si farà carico interamente delle residue rate di mutuo fino alla sua estinzione. I coniugi si obbligano a trasferire la piena proprietà del menzionato immobile ai figli ed al saldo del debito R_ Persona_3 residuo per il mutuo. La moglie ha già rilasciato la dimora coniugale ed asporterà i suoi effetti personali entro 15 giorni dall'omologa della separazione. Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare pattuito, è stata la condizione indispensabile ed essenziale al raggiungimento della soluzione della crisi coniugale. 4) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, avendo ciascuno idonei autonomi mezzi per il proprio sostentamento. 5) Prendere atto che le parti sono consapevoli che nell'ambito della genitorialità e dei connessi doveri, dovranno agire: a) solo nel migliore interesse dei figli, omettendo gli eventuali aspetti personali derivanti dalla rottura della coppia;
b) favorire,
l'un l'altro, il pieno e continuativo rapporto con l'altro genitore;
c) astenersi dall'utilizzare i figli quale mezzo di comunicazione con l'altro genitore;
d) essere massimamente collaborativi nell'individuazione di elementi educativi condivisi, evitando di fornire ai figli messaggi contraddittori;
e) salvaguardare, nei confronti dei figli, la figura dell'altro genitore, tralasciando vicende, fatti, considerazioni afferenti l'aspetto coniugale e/o post coniugale. 6) Dare atto che le parti hanno risolto tutte le questioni tra loro pendenti relative alla convivenza coniugale e di non aver nulla reciprocamente da pretendere per nessun motivo, ragione o causa, essendo integralmente tacitati e soddisfatti con la piena esecuzione della presente separazione consensuale omologata.”. All'udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della 4 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole (art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 441/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. , e C.F. C.F._1 CP_1
; C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai