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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8094/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920249004207607000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920249004207607000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12799/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 17 aprile 2025, la ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10920249004207607000, notificata in data 18.03.2025, relativa a crediti per imposta di registro, imposte dirette e IVA riferiti alle annualità 2012 e 2016, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.072,00, oltre accessori.
L'intimazione traeva origine da due distinte cartelle di pagamento:
la cartella n. 10920160000418516000, notificata il 29.07.2016, emessa su iscrizione a ruolo della Direzione
Provinciale III di Roma, per omesso versamento dell'imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n. 1187/2012 del Tribunale di Tivoli, preceduta da avviso di liquidazione autonomamente impugnato dalla contribuente e definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato;
la cartella n. 10920200000043107000, notificata il 25.07.2022, emessa su iscrizione a ruolo della Direzione
Provinciale I di Roma, per imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 1108/2016 della Corte d'Appello di Roma.
La ricorrente ha sollevato diverse eccezioni, tra cui:
la nullità dell'intimazione per asserita mancanza di sottoscrizione;
l'inesistenza della notifica dell'intimazione;
il difetto di motivazione per mancata indicazione analitica degli interessi;
la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti;
profili di illegittimità costituzionale in materia di spese di lite.
Si sono costituite in giudizio entrambe le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In particolare:
la Direzione Provinciale III di Roma ha evidenziato che il credito relativo all'anno 2012 discendeva da avviso di liquidazione già definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato n. 12176/31/17;
la Direzione Provinciale I di Roma ha chiarito che il credito relativo all'anno 2016 era stato regolarmente iscritto a ruolo e notificato, con applicazione del termine prescrizionale decennale. All'udienza del 12.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs.
220/2023.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Per quanto riguarda la dedotta nullità per mancanza di sottoscrizione, l'eccezione è destituita di fondamento.
L'intimazione di pagamento è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, per il quale la legge non prevede la sottoscrizione quale elemento essenziale di validità, essendo sufficiente la chiara riferibilità dell'atto all'ente impositore o all'agente della riscossione.
Nel caso di specie, l'atto impugnato reca l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed è inequivocabilmente riconducibile all'organo titolare del potere di emissione.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento, anche tale censura è infondata.
La notifica dell'intimazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. In tale ipotesi, l'avviso di ricevimento della raccomandata assolve alla funzione di relata di notifica, senza necessità di ulteriori formalità.
In ogni caso, l'eventuale vizio risulterebbe sanato dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
Quanto al difetto di motivazione, l'intimazione di pagamento contiene l'indicazione delle cartelle sottese, dei tributi richiesti, dei periodi di riferimento e degli importi dovuti.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia necessaria l'indicazione analitica dello sviluppo aritmetico degli interessi, trattandosi di importi determinati sulla base di criteri normativi predeterminati e conoscibili dal contribuente.
Anche le eccezioni su decadenza e prescrizione sono infondate.
Per quanto riguarda il credito relativo all'anno 2012, l'avviso di liquidazione prodromico è stato definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato;
pertanto, la pretesa tributaria è soggetta al termine prescrizionale decennale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Analogo termine decennale si applica ai crediti relativi all'anno 2016, trattandosi di imposta di registro e, più in generale, di crediti erariali, per i quali non opera il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
Dal confronto tra le date di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata risulta che nessun termine prescrizionale è decorso, tenuto conto anche delle sospensioni e/o proroghe normative intervenute nel periodo emergenziale Covid.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
In ordine al tema delle spese di lite in favore di ente costituito in giudizio senza ministero del difensore, occorre osservare che la normativa tributaria si fonda su una diversa e specifica disciplina, in quanto l'art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi.
Va qui precisato, quindi, che il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontata con vari interventi legislativi.
Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, prevedeva all'art. 12 (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: “Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto”; infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n.
2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Dunque, pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari,
è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione.
Considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, il detto compenso è stato riconosciuto come dovuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato.
Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela;
in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile;
b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio;
c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee. In tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (art. 15 d.lgs. n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate;
da quanto argomentato, si ritiene possa ritenersi la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione.
Del resto, la Cassazione ha ormai chiarito definitivamente che, in base all'art. 15, comma 2-sexies, del D.
Lgs. 546/92, quando l'Agenzia delle Entrate si difende con i propri funzionari, il contribuente soccombente
è tenuto a rimborsare le spese, seppure il compenso debba essere liquidato con una riduzione del 20% rispetto a quello che spetterebbe a un avvocato (Cassazione, ordinanza n. 4661/2025).
Le spese di giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3 Roma ed in euro 350,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate DP 1 Roma.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES ME
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8094/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920249004207607000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920249004207607000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12799/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 17 aprile 2025, la ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10920249004207607000, notificata in data 18.03.2025, relativa a crediti per imposta di registro, imposte dirette e IVA riferiti alle annualità 2012 e 2016, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.072,00, oltre accessori.
L'intimazione traeva origine da due distinte cartelle di pagamento:
la cartella n. 10920160000418516000, notificata il 29.07.2016, emessa su iscrizione a ruolo della Direzione
Provinciale III di Roma, per omesso versamento dell'imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n. 1187/2012 del Tribunale di Tivoli, preceduta da avviso di liquidazione autonomamente impugnato dalla contribuente e definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato;
la cartella n. 10920200000043107000, notificata il 25.07.2022, emessa su iscrizione a ruolo della Direzione
Provinciale I di Roma, per imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 1108/2016 della Corte d'Appello di Roma.
La ricorrente ha sollevato diverse eccezioni, tra cui:
la nullità dell'intimazione per asserita mancanza di sottoscrizione;
l'inesistenza della notifica dell'intimazione;
il difetto di motivazione per mancata indicazione analitica degli interessi;
la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti;
profili di illegittimità costituzionale in materia di spese di lite.
Si sono costituite in giudizio entrambe le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In particolare:
la Direzione Provinciale III di Roma ha evidenziato che il credito relativo all'anno 2012 discendeva da avviso di liquidazione già definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato n. 12176/31/17;
la Direzione Provinciale I di Roma ha chiarito che il credito relativo all'anno 2016 era stato regolarmente iscritto a ruolo e notificato, con applicazione del termine prescrizionale decennale. All'udienza del 12.12.2025, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs.
220/2023.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Per quanto riguarda la dedotta nullità per mancanza di sottoscrizione, l'eccezione è destituita di fondamento.
L'intimazione di pagamento è atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, per il quale la legge non prevede la sottoscrizione quale elemento essenziale di validità, essendo sufficiente la chiara riferibilità dell'atto all'ente impositore o all'agente della riscossione.
Nel caso di specie, l'atto impugnato reca l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed è inequivocabilmente riconducibile all'organo titolare del potere di emissione.
Quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento, anche tale censura è infondata.
La notifica dell'intimazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. In tale ipotesi, l'avviso di ricevimento della raccomandata assolve alla funzione di relata di notifica, senza necessità di ulteriori formalità.
In ogni caso, l'eventuale vizio risulterebbe sanato dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
Quanto al difetto di motivazione, l'intimazione di pagamento contiene l'indicazione delle cartelle sottese, dei tributi richiesti, dei periodi di riferimento e degli importi dovuti.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia necessaria l'indicazione analitica dello sviluppo aritmetico degli interessi, trattandosi di importi determinati sulla base di criteri normativi predeterminati e conoscibili dal contribuente.
Anche le eccezioni su decadenza e prescrizione sono infondate.
Per quanto riguarda il credito relativo all'anno 2012, l'avviso di liquidazione prodromico è stato definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato;
pertanto, la pretesa tributaria è soggetta al termine prescrizionale decennale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Analogo termine decennale si applica ai crediti relativi all'anno 2016, trattandosi di imposta di registro e, più in generale, di crediti erariali, per i quali non opera il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
Dal confronto tra le date di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata risulta che nessun termine prescrizionale è decorso, tenuto conto anche delle sospensioni e/o proroghe normative intervenute nel periodo emergenziale Covid.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
In ordine al tema delle spese di lite in favore di ente costituito in giudizio senza ministero del difensore, occorre osservare che la normativa tributaria si fonda su una diversa e specifica disciplina, in quanto l'art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi.
Va qui precisato, quindi, che il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontata con vari interventi legislativi.
Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, prevedeva all'art. 12 (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: “Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto”; infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n.
2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Dunque, pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari,
è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione.
Considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, il detto compenso è stato riconosciuto come dovuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato.
Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela;
in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile;
b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio;
c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee. In tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (art. 15 d.lgs. n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate;
da quanto argomentato, si ritiene possa ritenersi la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione.
Del resto, la Cassazione ha ormai chiarito definitivamente che, in base all'art. 15, comma 2-sexies, del D.
Lgs. 546/92, quando l'Agenzia delle Entrate si difende con i propri funzionari, il contribuente soccombente
è tenuto a rimborsare le spese, seppure il compenso debba essere liquidato con una riduzione del 20% rispetto a quello che spetterebbe a un avvocato (Cassazione, ordinanza n. 4661/2025).
Le spese di giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3 Roma ed in euro 350,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate DP 1 Roma.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES ME