Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 389
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per asserita mancanza di sottoscrizione

    L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo modello ministeriale, per il quale la legge non prevede la sottoscrizione quale elemento essenziale di validità, essendo sufficiente la chiara riferibilità dell'atto all'ente impositore o all'agente della riscossione. L'atto impugnato reca l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed è inequivocabilmente riconducibile all'organo titolare del potere di emissione.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'intimazione

    La notifica dell'intimazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. In tale ipotesi, l'avviso di ricevimento della raccomandata assolve alla funzione di relata di notifica, senza necessità di ulteriori formalità. In ogni caso, l'eventuale vizio risulterebbe sanato dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente avuto piena conoscenza dell'atto, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione analitica degli interessi

    L'intimazione di pagamento contiene l'indicazione delle cartelle sottese, dei tributi richiesti, dei periodi di riferimento e degli importi dovuti. La giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia necessaria l'indicazione analitica dello sviluppo aritmetico degli interessi, trattandosi di importi determinati sulla base di criteri normativi predeterminati e conoscibili dal contribuente.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione quinquennale dei crediti richiesti

    Per il credito relativo all'anno 2012, l'avviso di liquidazione prodromico è stato definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato; pertanto, la pretesa tributaria è soggetta al termine prescrizionale decennale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986. Analogo termine decennale si applica ai crediti relativi all'anno 2016, trattandosi di imposta di registro e, più in generale, di crediti erariali, per i quali non opera il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche. Dal confronto tra le date di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata risulta che nessun termine prescrizionale è decorso, tenuto conto anche delle sospensioni e/o proroghe normative intervenute nel periodo emergenziale Covid.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità costituzionale in materia di spese di lite

    La normativa tributaria prevede una disciplina specifica per le spese di lite, consentendo la ripetibilità delle spese in caso di contenzioso con enti assistiti da propri funzionari. Il principio della ripetibilità delle spese è stato confermato nel tempo da diverse novelle legislative e dalla giurisprudenza della Cassazione. La Corte Costituzionale ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nel dettare norme processuali, giustificando la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite in ambiti processuali differenti e autonomi come il processo tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 389
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 389
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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