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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TI AL, LA
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000180003 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 24/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000180003 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi RR.GG. nn. 274/2025 e 286/2025, l'odierno ricorrente impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 12520231460000180003, fascicolo n. 2023/21750, di totali euro 194.194,20, contenente le cartelle di pagamento n. 12520210000165872000 (Canone Rai anno 2011), 12520210000165973000
(imposte dirette e iva anno 2017).
Deduce parte ricorrente la nullità della comunicazione ricevuta per vizi propri e per vizi relativi alle cartelle sottostanti in quanto mai ricevute.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione che depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi RR.GG. nn. 274/2025 e 286/2025, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi.
Il medesimo atto introduttivo del presente giudizio, infatti, è stato oggetto di una seconda notificazione, sempre a mezzo PEC. Tale duplicazione ha comportato l'iscrizione a ruolo di due distinti procedimenti che vedono coinvolte le medesime parti, hanno ad oggetto il medesimo petitum e si fondano sulla medesima causa petendi.
I ricorsi riuniti sono infondati.
In via preliminare occorre osservare – quanto alla eccezione di nullità e/o inesistenza dell'ipoteca in quanto iscritta su immobili inesistenti in via dell'olivo n. 1 in Tuscania – che la dedotta inesistenza dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria non può che determinare la assenza di un reale interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio con conseguente difetto di legittimazione ed interesse ad agire.
Sotto tale profilo, infatti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riguardo alla impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria, non venendo ad incidere – secondo la prospettazione della parte ricorrente – su situazioni giuridiche soggettiva proprie della ricorrente.
Ferme restando tali conclusioni, il Collegio ritiene in ogni caso infondate le censure sollevate nel ricorso.
Occorre osservare come il credito posto in esecuzione dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione promana dai ruoli esecutivi i cui estratti risultano depositati in giudizio.
In esecuzione dell'incarico ricevuto dagli enti creditori, l'agente della riscossione ha notificato le seguenti cartelle di pagamento e correlati atti interruttivi della prescrizione:
Cartella 12520210000165872000 (notificata in data 16.4.2022)
- 07/08/2023 12520239003090072000 Avvisi di Intimazione
- 07/12/2023 12576202300000520000 Comunicazione preventiva di ipoteca
- 21/02/2025 12520249007894317000 Avvisi di Intimazione
Cartella 12520210000165973000 (notificata in data 11.4.2023)
- 07/12/2023 12576202300000520000 Comunicazione preventiva di ipoteca
- 21/02/2025 12520249007894317000 Avvisi di Intimazione
Dalla documentazione depositata in atti, dunque, risulta che la cartella n. 12520210000165872000 è stata notificata il 16.4.2022 e, successivamente, è stata inserita nell'intimazione di pagamento n.
12520239003090072000, notificata il 7.8.2023 e nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la cartella n. 12520210000165973000, notificata il 11.4.2023 è stata poi oggetto della Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e di avviso di intimazione.
Quanto, poi, alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dalla documentazione in atti emerge che la comunicazione preventiva di ipoteca n. 12576202300000520000 è stata oggetto di notifica in data 07/12/2023. L'esito della notifica è stato “irreperibile assoluto” e, conseguentemente, è stato correttamente eseguita la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73, mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza del destinatario e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune. La comunicazione preventiva, pertanto, ha pienamente raggiunto il suo scopo legale, instaurando quel contraddittorio endoprocedimentale che la norma intende tutelare.
Con una ulteriore censura, la parte ricorrente invoca la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata previa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73.
Osserva il Collegio, tuttavia, che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura cautelare ad essa alternativa. La previa notifica dell'intimazione ad adempiere è prescritta solo nel caso in cui si intenda avviare l'esecuzione forzata ossia il pignoramento. L'unico adempimento richiesto a pena di nullità per l'iscrizione ipotecaria è, infatti, la comunicazione preventiva di cui all'art. 77, comma 2-bis, che, nella fattispecie in esame, è stata ritualmente notificata.
Quanto alla censura relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la stessa è infondata.
Come analiticamente ricostruito nella parte in fatto, la pretesa creditoria è stata costantemente coltivata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, attraverso la notifica di una serie ininterrotta di atti, tutti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c. Per i crediti tributari erariali, infatti, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Per tutti i carichi azionati, anche i più risalenti, il lasso temporale tra un atto interruttivo e il successivo non ha mai superato tale termine, come si evince dalla cronologia degli atti riportata in fatto. La catena di notifiche (cartelle, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive) ha mantenuto viva la pretesa creditoria, impedendo il maturare di qualsivoglia prescrizione.
Del resto, occorre anche rilevare che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025).
Ancora, ai fini del computo del termine prescrizionale occorre tenere conto delle disposizioni emanate nell'anno 2020 per fare fronte all'epidemia da Covid 19. L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) convertito in l. n. 27/2020 ha sancito che dall'08.03.2020 al 31.08.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Inps e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 legge n. 160/2019, ovvero dai ruoli, cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Lo stesso articolo 68 d.l. n. 18/2020 al comma 4-bis richiama l'art. 12
d.lgs. n. 159/2015 il quale ha previsto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. In particolare, detta normativa riconosce una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione di ventiquattro mesi per il compimento di tutte quelle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.
Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla forma degli atti.
Sia le cartelle che le intimazioni di pagamento, infatti, sono atti redatti secondo il modello approvato dal
Ministero delle Finanze, poi rivisitato dall'Agenzia delle Entrate, e contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione del concessionario con relativo indirizzo;
b) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
c) informazioni atte a identificare il credito (ente creditore, atti prodromici, tributo, ruoli);
d) dettaglio degli importi addebitati (sorte capitale, sanzioni, spese e interessi);
e) indicazione delle modalità, dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale impugnare la cartella;
g) indicazione e firma del responsabile del procedimento. Va quindi dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché la cartella/ intimazione di pagamento risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli atti presupposti (Cassazione civile, sez. trib. 09/11/2018, n. 28689). Ed infatti, quanto alla eccezione relativa alla omessa indicazione dei ruoli e della data in cui sono stati resi esecutivi, è sufficiente la lettura delle cartelle depositate in atti, laddove, sono indicati i numeri identificativi dei ruoli, l'ente creditore, la data di esecutività dei ruoli, le partite di credito e i tributi (con relativi codici). L'avvenuta e dettagliata indicazione rilevabile nelle cartelle appare idonea, dunque, ad assolvere l'onere di motivazione dell'intimazione; non occorre, pertanto, che l'intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale.
La ricorrente era quindi perfettamente a conoscenza tanto della sussistenza dei carichi quanto dell'epoca di riferimento degli stessi, pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della cartella di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cassazione civile. sez. VI, 18/04/2017, n. 9778).
Né, del resto, sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla censura afferente la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione del ruolo è sufficiente rilevare che tali vizi rappresentano una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto; del resto, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento
è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente, mentre il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché “…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass. 26053/15, 6199/15,
6610/13). Va, del resto, considerato che se è vero che secondo il comma 4 dell'articolo 12 del d.P.R. n.
602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione è altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l. n. 106/2005, convertito con legge n. 156/2005 che, secondo l'indicazione fornita della Suprema Corte, può essere applicata retroattivamente), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto. Tale prova deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, a cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto alla dedotta prescrizione delle sanzioni, occorre osservare che l'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile all'obbligazione tributaria principale si applica anche alle obbligazioni tributarie accessorie (ossia sanzioni ed interessi) atteso il carattere unitario della pretesa creditoria portata nel titolo esecutivo definitivo (ovvero nel ruolo/cartella esattoriale non opposto).
Quanto alle eccezioni relative alla nullità delle cartelle di pagamento per assenza di indicazione della data di consegna del ruolo ai fini del calcolo degli interessi e delle modalità di calcolo degli interessi, le stesse sono infondate. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 321 del 1999, che disciplina il contenuto della cartella di pagamento, infatti,
“il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che (…) devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo al Concessionario”; la data di consegna del ruolo, specificamente individuata dalle norme (cfr. art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 e d.m. n. 321 del 1999) integra un requisito del contenuto del ruolo, che assume rilevanza unicamente nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. l) d.m. n. 321 del 1999). A tenore dell'art. 25, comma 2-bis,
d.P.R. n. 602 del 1973, viceversa, “la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”; tale indicazione rende possibile per il contribuente svolgere il calcolo degli interessi, diversi da quelli di mora, i quali, in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. Non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli stessi interessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite. L'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora, risulta, per converso, già soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
Sotto altro profilo, la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento: con riferimento alle pretese tributarie, i cui principi possono essere estesi alla vicenda per cui è causa, è stato condivisibilmente affermato che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). A ciò deve essere aggiunto che la parte privata non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, si rileva che tali interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, infatti, calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
In via subordinata, la ricorrente chiede la compensazione del debito con non meglio precisati "eventuali crediti tributari".
La richiesta è infondata.
La ricorrente, infatti, non ha fornito alcun principio di prova circa l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Erario, limitandosi a una mera enunciazione di stile.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le ulteriori censure formulate in sede di memorie e non inserite nel ricorso introduttivo. Conseguentemente e per i motivi esposti, i ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, Sezione 1, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del difensore della Agenzia delle Entrate riscossione dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TI AL, LA
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000180003 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 24/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 12520231460000180003 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi RR.GG. nn. 274/2025 e 286/2025, l'odierno ricorrente impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 12520231460000180003, fascicolo n. 2023/21750, di totali euro 194.194,20, contenente le cartelle di pagamento n. 12520210000165872000 (Canone Rai anno 2011), 12520210000165973000
(imposte dirette e iva anno 2017).
Deduce parte ricorrente la nullità della comunicazione ricevuta per vizi propri e per vizi relativi alle cartelle sottostanti in quanto mai ricevute.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione che depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi RR.GG. nn. 274/2025 e 286/2025, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi.
Il medesimo atto introduttivo del presente giudizio, infatti, è stato oggetto di una seconda notificazione, sempre a mezzo PEC. Tale duplicazione ha comportato l'iscrizione a ruolo di due distinti procedimenti che vedono coinvolte le medesime parti, hanno ad oggetto il medesimo petitum e si fondano sulla medesima causa petendi.
I ricorsi riuniti sono infondati.
In via preliminare occorre osservare – quanto alla eccezione di nullità e/o inesistenza dell'ipoteca in quanto iscritta su immobili inesistenti in via dell'olivo n. 1 in Tuscania – che la dedotta inesistenza dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria non può che determinare la assenza di un reale interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio con conseguente difetto di legittimazione ed interesse ad agire.
Sotto tale profilo, infatti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riguardo alla impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria, non venendo ad incidere – secondo la prospettazione della parte ricorrente – su situazioni giuridiche soggettiva proprie della ricorrente.
Ferme restando tali conclusioni, il Collegio ritiene in ogni caso infondate le censure sollevate nel ricorso.
Occorre osservare come il credito posto in esecuzione dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione promana dai ruoli esecutivi i cui estratti risultano depositati in giudizio.
In esecuzione dell'incarico ricevuto dagli enti creditori, l'agente della riscossione ha notificato le seguenti cartelle di pagamento e correlati atti interruttivi della prescrizione:
Cartella 12520210000165872000 (notificata in data 16.4.2022)
- 07/08/2023 12520239003090072000 Avvisi di Intimazione
- 07/12/2023 12576202300000520000 Comunicazione preventiva di ipoteca
- 21/02/2025 12520249007894317000 Avvisi di Intimazione
Cartella 12520210000165973000 (notificata in data 11.4.2023)
- 07/12/2023 12576202300000520000 Comunicazione preventiva di ipoteca
- 21/02/2025 12520249007894317000 Avvisi di Intimazione
Dalla documentazione depositata in atti, dunque, risulta che la cartella n. 12520210000165872000 è stata notificata il 16.4.2022 e, successivamente, è stata inserita nell'intimazione di pagamento n.
12520239003090072000, notificata il 7.8.2023 e nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la cartella n. 12520210000165973000, notificata il 11.4.2023 è stata poi oggetto della Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e di avviso di intimazione.
Quanto, poi, alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dalla documentazione in atti emerge che la comunicazione preventiva di ipoteca n. 12576202300000520000 è stata oggetto di notifica in data 07/12/2023. L'esito della notifica è stato “irreperibile assoluto” e, conseguentemente, è stato correttamente eseguita la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73, mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza del destinatario e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune. La comunicazione preventiva, pertanto, ha pienamente raggiunto il suo scopo legale, instaurando quel contraddittorio endoprocedimentale che la norma intende tutelare.
Con una ulteriore censura, la parte ricorrente invoca la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata previa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73.
Osserva il Collegio, tuttavia, che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura cautelare ad essa alternativa. La previa notifica dell'intimazione ad adempiere è prescritta solo nel caso in cui si intenda avviare l'esecuzione forzata ossia il pignoramento. L'unico adempimento richiesto a pena di nullità per l'iscrizione ipotecaria è, infatti, la comunicazione preventiva di cui all'art. 77, comma 2-bis, che, nella fattispecie in esame, è stata ritualmente notificata.
Quanto alla censura relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, la stessa è infondata.
Come analiticamente ricostruito nella parte in fatto, la pretesa creditoria è stata costantemente coltivata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, attraverso la notifica di una serie ininterrotta di atti, tutti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c. Per i crediti tributari erariali, infatti, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. Per tutti i carichi azionati, anche i più risalenti, il lasso temporale tra un atto interruttivo e il successivo non ha mai superato tale termine, come si evince dalla cronologia degli atti riportata in fatto. La catena di notifiche (cartelle, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive) ha mantenuto viva la pretesa creditoria, impedendo il maturare di qualsivoglia prescrizione.
Del resto, occorre anche rilevare che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025).
Ancora, ai fini del computo del termine prescrizionale occorre tenere conto delle disposizioni emanate nell'anno 2020 per fare fronte all'epidemia da Covid 19. L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) convertito in l. n. 27/2020 ha sancito che dall'08.03.2020 al 31.08.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Inps e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 legge n. 160/2019, ovvero dai ruoli, cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Lo stesso articolo 68 d.l. n. 18/2020 al comma 4-bis richiama l'art. 12
d.lgs. n. 159/2015 il quale ha previsto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. In particolare, detta normativa riconosce una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione di ventiquattro mesi per il compimento di tutte quelle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.
Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla forma degli atti.
Sia le cartelle che le intimazioni di pagamento, infatti, sono atti redatti secondo il modello approvato dal
Ministero delle Finanze, poi rivisitato dall'Agenzia delle Entrate, e contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione del concessionario con relativo indirizzo;
b) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
c) informazioni atte a identificare il credito (ente creditore, atti prodromici, tributo, ruoli);
d) dettaglio degli importi addebitati (sorte capitale, sanzioni, spese e interessi);
e) indicazione delle modalità, dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale impugnare la cartella;
g) indicazione e firma del responsabile del procedimento. Va quindi dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché la cartella/ intimazione di pagamento risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli atti presupposti (Cassazione civile, sez. trib. 09/11/2018, n. 28689). Ed infatti, quanto alla eccezione relativa alla omessa indicazione dei ruoli e della data in cui sono stati resi esecutivi, è sufficiente la lettura delle cartelle depositate in atti, laddove, sono indicati i numeri identificativi dei ruoli, l'ente creditore, la data di esecutività dei ruoli, le partite di credito e i tributi (con relativi codici). L'avvenuta e dettagliata indicazione rilevabile nelle cartelle appare idonea, dunque, ad assolvere l'onere di motivazione dell'intimazione; non occorre, pertanto, che l'intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale.
La ricorrente era quindi perfettamente a conoscenza tanto della sussistenza dei carichi quanto dell'epoca di riferimento degli stessi, pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della cartella di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cassazione civile. sez. VI, 18/04/2017, n. 9778).
Né, del resto, sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla censura afferente la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione del ruolo è sufficiente rilevare che tali vizi rappresentano una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto; del resto, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento
è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente, mentre il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché “…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass. 26053/15, 6199/15,
6610/13). Va, del resto, considerato che se è vero che secondo il comma 4 dell'articolo 12 del d.P.R. n.
602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione è altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l. n. 106/2005, convertito con legge n. 156/2005 che, secondo l'indicazione fornita della Suprema Corte, può essere applicata retroattivamente), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto. Tale prova deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, a cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto alla dedotta prescrizione delle sanzioni, occorre osservare che l'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile all'obbligazione tributaria principale si applica anche alle obbligazioni tributarie accessorie (ossia sanzioni ed interessi) atteso il carattere unitario della pretesa creditoria portata nel titolo esecutivo definitivo (ovvero nel ruolo/cartella esattoriale non opposto).
Quanto alle eccezioni relative alla nullità delle cartelle di pagamento per assenza di indicazione della data di consegna del ruolo ai fini del calcolo degli interessi e delle modalità di calcolo degli interessi, le stesse sono infondate. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 321 del 1999, che disciplina il contenuto della cartella di pagamento, infatti,
“il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che (…) devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo al Concessionario”; la data di consegna del ruolo, specificamente individuata dalle norme (cfr. art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 e d.m. n. 321 del 1999) integra un requisito del contenuto del ruolo, che assume rilevanza unicamente nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. l) d.m. n. 321 del 1999). A tenore dell'art. 25, comma 2-bis,
d.P.R. n. 602 del 1973, viceversa, “la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”; tale indicazione rende possibile per il contribuente svolgere il calcolo degli interessi, diversi da quelli di mora, i quali, in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. Non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli stessi interessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite. L'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora, risulta, per converso, già soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
Sotto altro profilo, la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento: con riferimento alle pretese tributarie, i cui principi possono essere estesi alla vicenda per cui è causa, è stato condivisibilmente affermato che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). A ciò deve essere aggiunto che la parte privata non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, si rileva che tali interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, infatti, calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
In via subordinata, la ricorrente chiede la compensazione del debito con non meglio precisati "eventuali crediti tributari".
La richiesta è infondata.
La ricorrente, infatti, non ha fornito alcun principio di prova circa l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Erario, limitandosi a una mera enunciazione di stile.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le ulteriori censure formulate in sede di memorie e non inserite nel ricorso introduttivo. Conseguentemente e per i motivi esposti, i ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, Sezione 1, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del difensore della Agenzia delle Entrate riscossione dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge.