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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2753 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, C.F._1
99 BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. esponeva Parte_1 di svolgere da anni attività di bracciante agricolo, di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e di avere prestato, nell'anno 2016, n. 31 giornate lavorative alle dipendenze della società Savana
s.r.l. Società Agricola, con conseguente iscrizione negli elenchi agricoli del
Comune di Tortorici e percezione della correlata indennità di disoccupazione agricola.
Deduceva che l' aveva successivamente proceduto “alla mancata CP_2 iscrizione e/o cancellazione ingiustificata” delle giornate in agricoltura per l'anno 2016, sulla base di valutazioni unilaterali, senza contraddittorio con l'interessato; avverso tale provvedimento egli proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito utile. Chiedeva, quindi, accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dipendente per n. 31 giornate nell'anno 2016 alle dipendenze della
Savana s.r.l. Società Agricola, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di cancellazione e ordinarsi all' la iscrizione/reiscrizione del ricorrente negli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno in questione, con conseguente riconoscimento di ogni prestazione previdenziale connessa.
Si costituiva l' , contestando integralmente il ricorso. L'Istituto CP_2 esponeva che la società Savana s.r.l. era stata oggetto di accertamento ispettivo per il periodo 1.1.2013–31.12.2017, all'esito del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro denunciati dalla predetta società, con contestuale cessazione dell'inquadramento previdenziale ex lege n. 88/1989 e reiscrizione dei lavoratori – tra cui il ricorrente – in capo alle effettive aziende utilizzatrici (Area Natura s.r.l.,
BIAL s.r.l. e ditte individuali facenti capo ai fratelli ). Persona_1
In particolare, dall'istruttoria ispettiva era emerso che la Savana s.r.l. non era proprietaria né conduttrice di fondi agricoli nei Comuni ove risultavano denunciate le giornate di lavoro, né disponeva di mezzi o attrezzature agricole propri, limitandosi a operare su terreni di altre aziende riconducibili ai medesimi soggetti (famiglia , in base a contratti di “compravendita” che, in Persona_1 realtà, trasferivano sull'interposta Savana l'intera gestione colturale dei terreni e prevedevano l'utilizzo gratuito di mezzi e strutture delle aziende “venditrici”.
Sulla base degli esiti ispettivi, l' qualificava la fattispecie come CP_2 interposizione/somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente fittizietà dei rapporti denunciati dalla Savana s.r.l. e legittimità della loro cancellazione dagli elenchi agricoli.
L' eccepiva, in via preliminare, la decadenza del ricorrente CP_1 dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/1970, conv. in l. 83/1970, evidenziando che:
– la cancellazione dalle liste per l'anno 2016, riferita alla posizione Savana
s.r.l., era stata disposta con il terzo elenco di variazione 2018, pubblicato nel periodo 15.12.2018–31.12.2018; – il ricorso amministrativo alla Commissione CISOA era stato presentato dal ricorrente solo in data 19.07.2019, oltre il termine perentorio di cui all'art. 11
d.lgs n. 375/1993;
– il ricorso giudiziale era stato depositato in data 2.8.2019, oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla definitività del provvedimento di cancellazione.
All'esito della trasformazione dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note conclusive, nelle quali il ricorrente insisteva nelle proprie domande e l' ribadiva la eccezione preliminare di CP_2 decadenza e, nel merito, la legittimità della cancellazione e il difetto di interesse ad agire, atteso l'avvenuto reisquadramento del lavoratore presso le aziende utilizzatrici.
DIRITTO
La questione preliminare di decadenza sollevata dall' va esaminata CP_2 con priorità logico-giuridica, in quanto potenzialmente assorbente rispetto al merito della controversia.
In materia di iscrizione e cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il sistema delineato dal combinato disposto dell'art. 11 d.lgs n.
375/1993 e dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – prevede:
• un primo termine perentorio per proporre ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA avverso il provvedimento di mancata CP_2 iscrizione o cancellazione (art. 11 d.lgs n. 375/1993);
• la definitiva consolidazione del provvedimento in caso di mancata impugnazione nei termini ovvero all'esito (espresso o per silenzio-rigetto) del procedimento amministrativo contenzioso;
• un ulteriore termine, parimenti perentorio, di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 7/1970, decorrente dalla definitività del provvedimento di non iscrizione o cancellazione, quale che sia la causa di tale definitività (decorso dei termini per i ricorsi amministrativi, silenzio-rigetto, decisione esplicita). La Corte di cassazione ha chiarito che, «in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso» (Cass., ord. 4 marzo 2019, n. 6259).
Più recente giurisprudenza di merito ha, inoltre, evidenziato che la mancata presentazione, o la presentazione tardiva, del ricorso amministrativo determina la definitività del provvedimento dell'ente e che da tale momento decorre il termine di decadenza di 120 giorni per l'azione giudiziaria ex art. 22 d.l.
7/1970.
In questo quadro, il dato, talora evocato, dell'abrogazione formale dell'art. 22 d.l. 7/1970 ad opera dell'art. 24 d.l. n. 112/2008 non elide, secondo l'orientamento più recente e consolidato, la persistenza di termini decadenziali stringenti in materia di collocamento agricolo, che trovano giustificazione nella esigenza di certezza delle posizioni previdenziali e nella peculiare strutturazione del contenzioso agricolo.
Nel caso di specie, risulta dagli atti – e non è seriamente contestato – che: la cancellazione del sig. dagli elenchi Parte_1 nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, con riferimento alla posizione
Savana s.r.l., è stata disposta con il terzo elenco di variazione 2018, pubblicato nel periodo 15.12.2018–31.12.2018; il ricorso amministrativo alla Commissione CISOA è stato presentato solo in data 19.07.2019; il ricorso giudiziario è stato depositato in data 2.8.2019.
Ne consegue, in primo luogo, che il ricorso amministrativo è stato proposto ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 11 d.lgs n. 375/1993 per l'impugnazione dei provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli. Tale tardività rende inammissibile il ricorso amministrativo e comporta che il provvedimento di cancellazione divenga definitivo allo spirare del termine per proporre il ricorso medesimo. Assumendo, in linea con gli atti , quale dies a quo almeno la data CP_2 finale del periodo di pubblicazione (31.12.2018), il provvedimento di cancellazione doveva ritenersi definitivo allo spirare dei successivi 30 giorni, ossia, al più tardi, in data 30.01.2019; da tale momento decorreva il termine decadenziale di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 7/1970.
Il termine di 120 giorni è, dunque, spirato – sulla base del computo più favorevole al ricorrente – il 30.05.2019. Il ricorso giudiziale è stato depositato solo in data 2.8.2019, quando la decadenza dall'azione era ormai definitivamente maturata.
Né il ricorrente ha allegato, né risultano agli atti, specifiche circostanze idonee a giustificare una remissione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c., non potendo integrare “causa non imputabile” né la mera ignoranza del dato normativo, né la generica deduzione di una conoscenza “casuale” del provvedimento, peraltro non temporalmente collocata in modo tale da incidere sul decorso dei termini di cui si discute.
Deve, pertanto, accogliersi l'eccezione preliminare sollevata dall' e CP_2 dichiararsi il sig. decaduto dal diritto e dall'azione Parte_1 volti a ottenere, per l'anno 2016, l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli alle dipendenze della Savana s.r.l.
L'accertata decadenza dall'azione rende superfluo l'esame del merito in ordine: alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze della Savana s.r.l.; alla legittimità del disconoscimento dei rapporti denunciati da tale società
e della correlata cancellazione dalle liste;
al dedotto difetto di interesse ad agire prospettato dall' in ragione CP_2 dell'avvenuto reisquadramento del ricorrente presso le aziende effettivamente utilizzatrici.
Giova tuttavia rilevare, ad abundantiam, che la Cassazione ha più volte affermato come l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli assolva a una funzione di mera agevolazione probatoria, funzione che viene meno quando l' , all'esito di verifiche ispettive, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_2 lavoro, sicché grava sul lavoratore l'onere di provare l'effettività, la durata e la natura subordinata del rapporto posto a fondamento della pretesa previdenziale.
Nel caso di specie, il complesso quadro fattuale emerso dall'istruttoria in relazione alla Savana s.r.l. – caratterizzato da una stabile interposizione di CP_2 manodopera a favore di altre aziende, prive di denuncia dei lavoratori, e dall'assenza, in capo alla Savana, di una reale organizzazione aziendale – appare, quantomeno prima facie, coerente con l'orientamento giurisprudenziale che legittima la cancellazione dagli elenchi in presenza di rapporti fittizi o irregolari, fermo restando che ogni ulteriore valutazione in proposito resta assorbita dalla declaratoria di decadenza.
Quanto alle spese, la soccombenza formale del ricorrente deporrebbe per la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' . CP_2
Tuttavia, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in considerazione: della peculiarità della vicenda, inserita nel più ampio fenomeno del contenzioso agricolo derivante da plurimi accertamenti ispettivi su medesimo gruppo di aziende;
della non univocità, nel tempo, degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla perdurante operatività dei termini decadenziali ex art. 22 d.l. 7/1970 e alla decorrenza degli stessi, come attestato dalle oscillazioni della giurisprudenza di legittimità; della natura previdenziale della controversia e della posizione soggettiva del lavoratore agricolo.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
DICHIARA 1. che è decaduto, ai sensi dell'art. Parte_1
22 d.l. n. 7/1970, dall'azione volta a ottenere l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, con riferimento al rapporto di lavoro denunciato alle dipendenze della Savana s.r.l. Società
Agricola;
2. per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' .
[...] CP_2
3. integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo