Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2026, proposto dal sig. Kirolos Amir Adel Habib Hanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
decreto emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 09.12.2025, Prot. 143 DIV Pas/Cat. A12 Imm. 2025 - Sez. 2, notificato in data 15.01.2026, con il quale il Questore di Campobasso ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per integrazione minore, rilasciato al ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esso preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RG CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato decreto emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 09.12.2025, Prot. 143 DIV Pas/Cat. A12 Imm. 2025 - Sez. 2, notificato in data 15.01.2026, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno per integrazione minore, che gli era stato in precedenza rilasciato; l’impugnativa è stata estesa a tutti gli atti ad esso preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi.
2. Il ricorso è stato affidato alle censure così rubricate:
Violazione di legge: mancata e/o carente motivazione in applicazione dell’art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere: carenze istruttorie, sviamento di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. C sexies, D.P.R. 394/99.
3. Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha rappresentato che la Questura, all’esito di ulteriori approfondimenti istruttori, ha “ provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, notificando l’atto di secondo grado all’interessato presso il suo domicilio eletto, tramite PEC del 2.02.2026 inviata all’Avv. Di Pietro, e invitando il ricorrente a presentarsi presso l’Ufficio per la restituzione del titolo di soggiorno di cui trattasi ” (cfr. memoria erariale del 18.2.20226, pag. 3): la difesa pubblica ha pertanto chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Alla camera di consiglio del 25.2.2026 anche la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Al termine della discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione integrale del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
5. Il Collegio rileva che sussistono effettivamente i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
6. Il ricorso deve difatti essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm., non potendo che prendersi atto della conforme dichiarazione resa dalla difesa del ricorrente al cospetto dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento questorile impugnato.
7. Sulla base di quanto rilevato al Collegio non resta, dunque, che emettere la conseguente declaratoria di improcedibilità.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito della vicenda in controversia e della tempestività dell’intervento in autotutela dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LA, Presidente FF
RG CC, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG CC | LU LA |
IL SEGRETARIO