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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
AR DE ON Presidente
SC CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 146/2025, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Croce appellante
e
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Marini appellato
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 827/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 luglio 2024. L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“ La sig.ra , odierna parte appellante, si riporta integralmente a tutto Parte_1 quanto dedotto, richiesto, eccepito e prodotto con l'atto di appello e nei propri scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi formulate, anche in via istruttoria. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito anche con la memoria in replica ex art. 473- bis cpc dell'11.09.2025. Per quanto di ragione, preme a questa difesa evidenziare che l'odierna dimora del sig. è stata una CP_1 specifica istanza formulata dallo stesso nel giudizio di primo grado e lo stato della stessa non può ricadere sulle necessità primarie dell'odierna appellante”.
Conclusioni dell'appellato:
“.. lo scrivente procuratore del signor nel riportarsi ai precedenti Controparte_1 scritti difensivi e nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo per il rigetto dell'appello”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (n. 827/24 pubb. 18/07/2024 emessa da Tribunale di Teramo) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata. Con sentenza n. 827/2024, pubblicata in data 18 luglio 2024, il Tribunale di Teramo, su ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1
, richiamata la sentenza non definitiva del 9.11.2020 con la quale nel Parte_1 corso del procedimento era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
pag. 2/11 rigettava le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, ritenendo che nessuno dei coniugi avesse fornito prova dei necessari presupposti, recepiva l'accordo delle parti in ordine alla casa familiare, con il quale se ne prevedeva l'assegnazione a limitatamente alla parte sita al primo piano, con Parte_1 conseguente possibilità per il ricorrente di continuare a vivere nella porzione del medesimo immobile sita al piano terra, composta da una camera ed una piccola cucina, disponeva che versasse alla coniuge, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 soggetto a rivalutazione Istat annuale, revocava l'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio maggiorenne disposto in via provvisoria all'udienza del 14.06.2019, Persona_1 essendo il ragazzo divenuto, nelle more del giudizio, economicamente autosufficiente, dichiarava inammissibili le altre domande formulate dalle parti, compensava le spese di lite.
2. Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 formulando nel ricorso introduttivo le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare accogliere l'istanza sopra articolata e disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- riformare la Sentenza n. 827/2024 pubbl. il 18/07/2024 RG n. 198/2019 emessa dal
Tribunale di Teramo in composizione collegiale in data 12.7.2024, a definizione della causa civile n. 198/2019 n.r.g. non notificata, con riferimento ai capi della stessa impugnati per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
- Porre a carico del sig. , a titolo di mantenimento della sig.ra Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00) da versare entro il cinque di Pt_1 ogni mese con decorrenza dalla data della domanda e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente come per legge in base agli indici ISTAT. In subordine confermare
l'importo di € 500,00 stabilito con ordinanza del 14.6.2019.
- Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
A fondamento della proposta impugnazione, ha articolato i seguenti motivi di appello:
pag. 3/11 “
1. Omessa/erronea e/o carente valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie
(violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.), per le ragioni di fatto e di diritto, in appresso specificamente individuate. Omesso e/o erronea valutazione di documenti ed elementi di fatto”.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale depositata da controparte in via telematica in data 7.10.2020, lo stesso giorno dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in violazione del principio del contraddittorio.
Tanto premesso, in via preliminare contesta la decisione impugnata laddove era stato previsto un assegno mensile di mantenimento in favore della coniuge più debole di appena euro 250,00, nonostante il forte squilibrio reddituale emergente dalla documentazione in atti.
2. “Carente e/o insufficiente motivazione della sentenza (violazione dell'art.132, II comma, punto n.4 c.p.c., in armonia con l'art.111, VI comma della Costituzione;
violazione dell'art.118 disp. att. del c.p.c.)”.
Contesta l'appellante la decisione nella parte dedicata alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'odierna appellante, non risultando la stessa adeguatamente motivata né sostenuta da congrua documentazione e non consentendo di comprendere, – attesa l'analisi delle posizioni delle parti – come il giudice di primo grado fosse giunto a ritenere l'importo di € 250,00 congruo e giusto
3. “Omessa e/o erronea e/o carente valutazione delle risultanze istruttorie e carenza di motivazione, in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , con riferimento alle domande relative alle residuali Parte_1 questioni economiche tra le parti”.
Con tale motivo di gravame l'appellante contesta la statuizione di inammissibilità delle domande relative alla gestione delle utenze domestiche e delle autovetture Kangoo e
FIAT PUNTO, evidenziando come le stesse, in quanto volte a prevedere più equa distribuzione nel pagamento delle utenze, mediante la creazione di un contatore autonomo, e la gestione economica delle autovetture, incidano sulla quantificazione del contributo al mantenimento spettante alla coniuge economicamente più debole.
pag. 4/11 4. “Carente e/o insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla compensazione delle spese di lite (violazione dell'art. 132, II comma, punto n.4 c.p.c., in armonia con
l'art.111, VI comma della Costituzione;
violazione dell'art.118 disp. att. del c.p.c.)”.
Impugna, infine, l'appellante anche il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di giudizio, chiedendo la condanna di controparte al relativo pagamento con riguardo al doppio grado di giudizio, non avendo il giudice di primo grado compiutamente motivato la decisione di compensare le spese di lite, essendo all'uopo insufficiente il richiamo all'esito complessivo della lite.
3. Si è costituito l'appellato, contestando la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
****
4. Motivi della decisione.
4.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per pag. 5/11 tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
4.2. Nel merito, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi ed inerenti tutti alla impugnazione della decisione di quantificare in euro
250,00, anziché nella maggior somma di euro 700,00 o, in subordine, di euro 500,00, il contributo mensile dovuto da al mantenimento della coniuge Controparte_1 [...]
Pt_1
4.3. Sotto l'aspetto processuale occorre evidenziare in primo luogo l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dal in via telematica, nel corso del giudizio CP_1 di primo grado, in data 7 ottobre 2020, ossia il giorno in cui la causa è stata trattenuta in decisione per la statuizione sulla separazione giudiziale. Risulta, invero, in primo luogo che tale documentazione, afferente esclusivamente alla situazione reddituale dell'odierno appellato, non fosse in alcun modo di supporto alla decisione sulla sola separazione adottata con sentenza non definitiva, ed in secondo luogo che il deposito sia stato effettuato allorquando non risultavano ancora maturate le preclusioni istruttorie previste dall'art. 183 co. VI c.p.c., i cui termini sono stati successivamente concessi dal collegio in data 9.11.2020, contestualmente all'emanazione della sentenza non definitiva sullo status, così consentendo alla resistente, odierna appellante, di interloquire ed eventualmente contraddire in merito alla produzione documentale.
4.4. Nel merito, pare opportuno in astratto rammentare che, com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Pacifico è pag. 6/11 l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo
156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cass. Civ. 28/12/2021 n.
41797; Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Dunque, una volta esclusa l'addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, occorre accertare la complessiva posizione economico reddituale di quest'ultimo e valutare se la stessa consenta il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, accertamento che ha carattere preliminare rispetto alla disparità dei redditi dei coniugi.
Ed invero “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se
l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che
l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass. n. 234/2025).
Nella fattispecie, il Tribunale, in ordine alla situazione reddituale di Controparte_1 ha evidenziato “che lo stesso ha percepito redditi di: pag. 7/11 - € 9.737,00 nel periodo di imposta 2018 (vd. doc. allegato al deposito del 29.07.2019);
- € 6.431,00 nel periodo di imposta 2019 (vd. doc.
1.4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente);
- € 10.396,00 nel periodo di imposta 2020 (vd. doc. allegato al deposito del 13.10.2023)
- € 8.504,00 nel periodo di imposta 2021 (vd. doc. allegato al deposito del 13.10.2023)
- € 3.611,00 nel periodo di imposta 2022 (vd. doc. allegato al deposito del 13.10.2023)
Risulta, altresì, che al 30.09.2023 il saldo contabile del suo conto corrente è di €
1.131,21 (vd. doc. allegato al deposito del 21.11.2023) mentre il libretto postale di cui è titolare risulta estinto (vd. doc. allegato al deposito del 30.04.2024).
Quanto alle proprietà, risulta che lo stesso:
- è proprietario nella misura del 50% del fabbricato e del terreno siti a Morro D'Oro,
Via Torrenera, meglio identificato in atti;
è titolare del diritto di nuda proprietà sul fabbricato e del terreno siti a Castellalto, Via
GL IT, meglio identificato in atti;
- è proprietario dell'autovettura Renault Kangoo tg. CA954PR e dell'autovettura
Peugeot 307 tg. CT948TM (vd. doc. allegato al deposito del 30.04.2024).
Risulta, altresì, che:
- l'impresa agricola di cui egli era titolare avente ad oggetto l'allevamento di suini è stata chiusa in data 11.01.2021 (vd. doc. 4 allegato alla memoria ex art 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte ricorrente) e che, pacificamente, prima della chiusura dell'attività, aveva
66 capi suini;
- in data 30.11.2023 ha cessato l'attività lavorativa come dipendente della società
Innofood s.r.l. per chiusura dell'esercizio commerciale (vd. doc. allegato al deposito del 6.05.2024 ), svolgendo – pertanto – solo l'attività lavorativa di aiuto cuoco part – time presso l'Azienda Dolce e Salato, percependo una retribuzione mensile di circa €
300,00 mensili (vd. doc. depositati allegati al deposito del 21.11.2023)”.
Quanto alla situazione reddituale di il Tribunale ha evidenziato come Parte_1 dagli atti risultasse che:
“- nel corso degli anni dal 1976 al 2020, svolto occasionalmente attività lavorativa e dal Gennaio 2020 ad Aprile 2020 è stata assunta come lavoratrice dipende dalla “s.p.a.
pag. 8/11 Randstad Italia” (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente);
- al mese di Maggio 2024 la stessa è disoccupata;
- è titolare di una poste pay e di un libretto postale i cui saldi alla data del Maggio
2024 sono inferiori ad € 400,00;
Quanto alle proprietà risulta che la stessa:
- è proprietaria nella misura del 50% del fabbricato e del terreno siti a Morro D'Oro,
Via Torrenera, meglio identificato in atti;
- è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda 2007 tg. DJ488MY e della Fiat Punto 2001 tg. BX947DW (vd. doc. allegato al deposito del 14.05.2024)”.
Sulla base di tale documentazione il Tribunale di Teramo, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (dal 1991 al 2019), della comproprietà della casa coniugale, della capacità lavorativa del “(capacità lavorativa specifica anche considerando CP_1
l'attività di imprenditore agricolo e di allevatore di suini a differenza di quella della resistente che, di fatto, non ha mai svolto attività lavorativa), dei presumibili ricavi conseguenti alla chiusura dell'attività di allevamento”, ha ritenuto congruo il versamento da parte dell'allora ricorrente-odierno appellato in favore della coniuge, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 mensili, importo soggetto ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Nel corso del presente giudizio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data
3 giugno 2025 e depositata il 9 giugno successivo, l'appellato ha dichiarato “che la propria situazione economica è rimasta invariata rispetto all'anno 2023”.
L'appellante ha depositato il 730/2024, relativo al reddito lordo percepito nell'anno
2023, dichiarato in euro 7486,00; in data 22 marzo 2025 ha depositato anch'ella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 20 marzo 2025, nella quale ha affermato “che la propria situazione economica e patrimoniale non è mutata rispetto all'anno 2023”
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che sia il reddito annuo percepito dai coniugi che il patrimonio immobiliare e mobiliare dagli stessi posseduto risultano sostanzialmente equivalenti e che, per accordo delle parti, la casa coniugale, in pag. 9/11 comproprietà dei coniugi al 50% sia rimasta nel godimento dell'appellante, salva “la porzione di fabbricato posto al piano terra composto da una camera, una piccola cucina il tutto con ingresso autonomo ed un annesso garage”, attribuita in godimento al
CP_1
E' indubbio, dunque, da un lato che il vantaggio economico derivato dall'assegnazione in godimento della casa coniugale, rispetto alla più economica sistemazione del CP_1 abbia un'incidenza sulla quantificazione del contributo al mantenimento invocato dalla e dall'altro, quanto alla valutazione del mutamento del tenore di vita, che Pt_1
l'aggravio di costi a carico di ciascun coniuge consegua fisiologicamente alla cessazione della convivenza determinata dalla separazione.
Correttamente, dunque, il Tribunale di Teramo ha fondato il riconoscimento del diritto al contributo al mantenimento in favore della unicamente sulla maggiore Pt_1 capacità lavorativa del comprovata dal suo percorso professionale, oltre che CP_1 sulla mera presunzione di un non quantificato né quantificabile, sulla base della documentazione in atti, ricavo ottenuto nel 2021 dalla cessione dell'azienda di allevamento di suini, con la conseguenza che, allo stato degli atti e della documentazione acquisita, la determinazione di un contributo mensile superiore a quello di euro 250,00 stabilito dal giudice di primo grado sarebbe incongrua rispetto al reddito percepito dalle parti e alla situazione economica delle stesse, così come emersa in giudizio.
3.8. Spese di lite.
Il rigetto del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 827/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 luglio 2024, nei confronti di , ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CAP, ed oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. pag. 10/11 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 novembre 2025, su relazione del consigliere SC CO
Consigliere est.
SC CO
Presidente
AR DE ON
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
AR DE ON Presidente
SC CO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 146/2025, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Croce appellante
e
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Marini appellato
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 827/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 luglio 2024. L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni dell'appellante:
“ La sig.ra , odierna parte appellante, si riporta integralmente a tutto Parte_1 quanto dedotto, richiesto, eccepito e prodotto con l'atto di appello e nei propri scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi formulate, anche in via istruttoria. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito anche con la memoria in replica ex art. 473- bis cpc dell'11.09.2025. Per quanto di ragione, preme a questa difesa evidenziare che l'odierna dimora del sig. è stata una CP_1 specifica istanza formulata dallo stesso nel giudizio di primo grado e lo stato della stessa non può ricadere sulle necessità primarie dell'odierna appellante”.
Conclusioni dell'appellato:
“.. lo scrivente procuratore del signor nel riportarsi ai precedenti Controparte_1 scritti difensivi e nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo per il rigetto dell'appello”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (n. 827/24 pubb. 18/07/2024 emessa da Tribunale di Teramo) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata. Con sentenza n. 827/2024, pubblicata in data 18 luglio 2024, il Tribunale di Teramo, su ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1
, richiamata la sentenza non definitiva del 9.11.2020 con la quale nel Parte_1 corso del procedimento era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
pag. 2/11 rigettava le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, ritenendo che nessuno dei coniugi avesse fornito prova dei necessari presupposti, recepiva l'accordo delle parti in ordine alla casa familiare, con il quale se ne prevedeva l'assegnazione a limitatamente alla parte sita al primo piano, con Parte_1 conseguente possibilità per il ricorrente di continuare a vivere nella porzione del medesimo immobile sita al piano terra, composta da una camera ed una piccola cucina, disponeva che versasse alla coniuge, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, un assegno di mantenimento mensile di € 250,00 soggetto a rivalutazione Istat annuale, revocava l'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio maggiorenne disposto in via provvisoria all'udienza del 14.06.2019, Persona_1 essendo il ragazzo divenuto, nelle more del giudizio, economicamente autosufficiente, dichiarava inammissibili le altre domande formulate dalle parti, compensava le spese di lite.
2. Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 formulando nel ricorso introduttivo le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare accogliere l'istanza sopra articolata e disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- riformare la Sentenza n. 827/2024 pubbl. il 18/07/2024 RG n. 198/2019 emessa dal
Tribunale di Teramo in composizione collegiale in data 12.7.2024, a definizione della causa civile n. 198/2019 n.r.g. non notificata, con riferimento ai capi della stessa impugnati per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni:
- Porre a carico del sig. , a titolo di mantenimento della sig.ra Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00) da versare entro il cinque di Pt_1 ogni mese con decorrenza dalla data della domanda e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente come per legge in base agli indici ISTAT. In subordine confermare
l'importo di € 500,00 stabilito con ordinanza del 14.6.2019.
- Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
A fondamento della proposta impugnazione, ha articolato i seguenti motivi di appello:
pag. 3/11 “
1. Omessa/erronea e/o carente valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie
(violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.), per le ragioni di fatto e di diritto, in appresso specificamente individuate. Omesso e/o erronea valutazione di documenti ed elementi di fatto”.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale depositata da controparte in via telematica in data 7.10.2020, lo stesso giorno dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in violazione del principio del contraddittorio.
Tanto premesso, in via preliminare contesta la decisione impugnata laddove era stato previsto un assegno mensile di mantenimento in favore della coniuge più debole di appena euro 250,00, nonostante il forte squilibrio reddituale emergente dalla documentazione in atti.
2. “Carente e/o insufficiente motivazione della sentenza (violazione dell'art.132, II comma, punto n.4 c.p.c., in armonia con l'art.111, VI comma della Costituzione;
violazione dell'art.118 disp. att. del c.p.c.)”.
Contesta l'appellante la decisione nella parte dedicata alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'odierna appellante, non risultando la stessa adeguatamente motivata né sostenuta da congrua documentazione e non consentendo di comprendere, – attesa l'analisi delle posizioni delle parti – come il giudice di primo grado fosse giunto a ritenere l'importo di € 250,00 congruo e giusto
3. “Omessa e/o erronea e/o carente valutazione delle risultanze istruttorie e carenza di motivazione, in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , con riferimento alle domande relative alle residuali Parte_1 questioni economiche tra le parti”.
Con tale motivo di gravame l'appellante contesta la statuizione di inammissibilità delle domande relative alla gestione delle utenze domestiche e delle autovetture Kangoo e
FIAT PUNTO, evidenziando come le stesse, in quanto volte a prevedere più equa distribuzione nel pagamento delle utenze, mediante la creazione di un contatore autonomo, e la gestione economica delle autovetture, incidano sulla quantificazione del contributo al mantenimento spettante alla coniuge economicamente più debole.
pag. 4/11 4. “Carente e/o insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla compensazione delle spese di lite (violazione dell'art. 132, II comma, punto n.4 c.p.c., in armonia con
l'art.111, VI comma della Costituzione;
violazione dell'art.118 disp. att. del c.p.c.)”.
Impugna, infine, l'appellante anche il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di giudizio, chiedendo la condanna di controparte al relativo pagamento con riguardo al doppio grado di giudizio, non avendo il giudice di primo grado compiutamente motivato la decisione di compensare le spese di lite, essendo all'uopo insufficiente il richiamo all'esito complessivo della lite.
3. Si è costituito l'appellato, contestando la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
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4. Motivi della decisione.
4.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per pag. 5/11 tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
4.2. Nel merito, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi ed inerenti tutti alla impugnazione della decisione di quantificare in euro
250,00, anziché nella maggior somma di euro 700,00 o, in subordine, di euro 500,00, il contributo mensile dovuto da al mantenimento della coniuge Controparte_1 [...]
Pt_1
4.3. Sotto l'aspetto processuale occorre evidenziare in primo luogo l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dal in via telematica, nel corso del giudizio CP_1 di primo grado, in data 7 ottobre 2020, ossia il giorno in cui la causa è stata trattenuta in decisione per la statuizione sulla separazione giudiziale. Risulta, invero, in primo luogo che tale documentazione, afferente esclusivamente alla situazione reddituale dell'odierno appellato, non fosse in alcun modo di supporto alla decisione sulla sola separazione adottata con sentenza non definitiva, ed in secondo luogo che il deposito sia stato effettuato allorquando non risultavano ancora maturate le preclusioni istruttorie previste dall'art. 183 co. VI c.p.c., i cui termini sono stati successivamente concessi dal collegio in data 9.11.2020, contestualmente all'emanazione della sentenza non definitiva sullo status, così consentendo alla resistente, odierna appellante, di interloquire ed eventualmente contraddire in merito alla produzione documentale.
4.4. Nel merito, pare opportuno in astratto rammentare che, com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Pacifico è pag. 6/11 l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo
156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cass. Civ. 28/12/2021 n.
41797; Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Dunque, una volta esclusa l'addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, occorre accertare la complessiva posizione economico reddituale di quest'ultimo e valutare se la stessa consenta il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, accertamento che ha carattere preliminare rispetto alla disparità dei redditi dei coniugi.
Ed invero “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se
l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che
l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass. n. 234/2025).
Nella fattispecie, il Tribunale, in ordine alla situazione reddituale di Controparte_1 ha evidenziato “che lo stesso ha percepito redditi di: pag. 7/11 - € 9.737,00 nel periodo di imposta 2018 (vd. doc. allegato al deposito del 29.07.2019);
- € 6.431,00 nel periodo di imposta 2019 (vd. doc.
1.4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente);
- € 10.396,00 nel periodo di imposta 2020 (vd. doc. allegato al deposito del 13.10.2023)
- € 8.504,00 nel periodo di imposta 2021 (vd. doc. allegato al deposito del 13.10.2023)
- € 3.611,00 nel periodo di imposta 2022 (vd. doc. allegato al deposito del 13.10.2023)
Risulta, altresì, che al 30.09.2023 il saldo contabile del suo conto corrente è di €
1.131,21 (vd. doc. allegato al deposito del 21.11.2023) mentre il libretto postale di cui è titolare risulta estinto (vd. doc. allegato al deposito del 30.04.2024).
Quanto alle proprietà, risulta che lo stesso:
- è proprietario nella misura del 50% del fabbricato e del terreno siti a Morro D'Oro,
Via Torrenera, meglio identificato in atti;
è titolare del diritto di nuda proprietà sul fabbricato e del terreno siti a Castellalto, Via
GL IT, meglio identificato in atti;
- è proprietario dell'autovettura Renault Kangoo tg. CA954PR e dell'autovettura
Peugeot 307 tg. CT948TM (vd. doc. allegato al deposito del 30.04.2024).
Risulta, altresì, che:
- l'impresa agricola di cui egli era titolare avente ad oggetto l'allevamento di suini è stata chiusa in data 11.01.2021 (vd. doc. 4 allegato alla memoria ex art 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte ricorrente) e che, pacificamente, prima della chiusura dell'attività, aveva
66 capi suini;
- in data 30.11.2023 ha cessato l'attività lavorativa come dipendente della società
Innofood s.r.l. per chiusura dell'esercizio commerciale (vd. doc. allegato al deposito del 6.05.2024 ), svolgendo – pertanto – solo l'attività lavorativa di aiuto cuoco part – time presso l'Azienda Dolce e Salato, percependo una retribuzione mensile di circa €
300,00 mensili (vd. doc. depositati allegati al deposito del 21.11.2023)”.
Quanto alla situazione reddituale di il Tribunale ha evidenziato come Parte_1 dagli atti risultasse che:
“- nel corso degli anni dal 1976 al 2020, svolto occasionalmente attività lavorativa e dal Gennaio 2020 ad Aprile 2020 è stata assunta come lavoratrice dipende dalla “s.p.a.
pag. 8/11 Randstad Italia” (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente);
- al mese di Maggio 2024 la stessa è disoccupata;
- è titolare di una poste pay e di un libretto postale i cui saldi alla data del Maggio
2024 sono inferiori ad € 400,00;
Quanto alle proprietà risulta che la stessa:
- è proprietaria nella misura del 50% del fabbricato e del terreno siti a Morro D'Oro,
Via Torrenera, meglio identificato in atti;
- è proprietaria dell'autovettura Fiat Panda 2007 tg. DJ488MY e della Fiat Punto 2001 tg. BX947DW (vd. doc. allegato al deposito del 14.05.2024)”.
Sulla base di tale documentazione il Tribunale di Teramo, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (dal 1991 al 2019), della comproprietà della casa coniugale, della capacità lavorativa del “(capacità lavorativa specifica anche considerando CP_1
l'attività di imprenditore agricolo e di allevatore di suini a differenza di quella della resistente che, di fatto, non ha mai svolto attività lavorativa), dei presumibili ricavi conseguenti alla chiusura dell'attività di allevamento”, ha ritenuto congruo il versamento da parte dell'allora ricorrente-odierno appellato in favore della coniuge, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 mensili, importo soggetto ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Nel corso del presente giudizio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data
3 giugno 2025 e depositata il 9 giugno successivo, l'appellato ha dichiarato “che la propria situazione economica è rimasta invariata rispetto all'anno 2023”.
L'appellante ha depositato il 730/2024, relativo al reddito lordo percepito nell'anno
2023, dichiarato in euro 7486,00; in data 22 marzo 2025 ha depositato anch'ella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 20 marzo 2025, nella quale ha affermato “che la propria situazione economica e patrimoniale non è mutata rispetto all'anno 2023”
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che sia il reddito annuo percepito dai coniugi che il patrimonio immobiliare e mobiliare dagli stessi posseduto risultano sostanzialmente equivalenti e che, per accordo delle parti, la casa coniugale, in pag. 9/11 comproprietà dei coniugi al 50% sia rimasta nel godimento dell'appellante, salva “la porzione di fabbricato posto al piano terra composto da una camera, una piccola cucina il tutto con ingresso autonomo ed un annesso garage”, attribuita in godimento al
CP_1
E' indubbio, dunque, da un lato che il vantaggio economico derivato dall'assegnazione in godimento della casa coniugale, rispetto alla più economica sistemazione del CP_1 abbia un'incidenza sulla quantificazione del contributo al mantenimento invocato dalla e dall'altro, quanto alla valutazione del mutamento del tenore di vita, che Pt_1
l'aggravio di costi a carico di ciascun coniuge consegua fisiologicamente alla cessazione della convivenza determinata dalla separazione.
Correttamente, dunque, il Tribunale di Teramo ha fondato il riconoscimento del diritto al contributo al mantenimento in favore della unicamente sulla maggiore Pt_1 capacità lavorativa del comprovata dal suo percorso professionale, oltre che CP_1 sulla mera presunzione di un non quantificato né quantificabile, sulla base della documentazione in atti, ricavo ottenuto nel 2021 dalla cessione dell'azienda di allevamento di suini, con la conseguenza che, allo stato degli atti e della documentazione acquisita, la determinazione di un contributo mensile superiore a quello di euro 250,00 stabilito dal giudice di primo grado sarebbe incongrua rispetto al reddito percepito dalle parti e alla situazione economica delle stesse, così come emersa in giudizio.
3.8. Spese di lite.
Il rigetto del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 827/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 luglio 2024, nei confronti di , ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CAP, ed oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. pag. 10/11 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 novembre 2025, su relazione del consigliere SC CO
Consigliere est.
SC CO
Presidente
AR DE ON
pag. 11/11