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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1339/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 3
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2004
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2005
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2003
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2004 - DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 394/2025 depositato il
26/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 272/2024 del 15.11.2023, depositata il 09.01.2024, la C.G.T. di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da Resistente_1, dichiarava il diritto del ricorrente al rimborso del 50% delle imposte versate nel triennio 2003, 2004 e 2005, per un importo di complessivi € 21.845,00 oltre interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo e condannava l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di giudizio come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha proposto appello limitatamente al capo di sentenza che ha riconosciuto spettarsi al ricorrente, per l'anno 2005,il rimborso delle ritenute subite per il
50% dell'intero loro ammontare e non, come avrebbe dovuto, in ragione di 11/12 e così nel minor importo di € 6.727,00 ed ha chiesto pertanto, previa sospensione della impugnata sentenza, in parziale riforma della stessa, dichiarare condizionato il diritto accertato dal primo giudice per l'anno 2005, alla verifica delle ritenute effettivamente subite dal ricorrente per il periodo previsto dalla normativa agevolativa con compensazione delle spese di giudizio.
In sede di controdeduzioni l'appellato ha chiesto il rigetto della istanza di sospensione, sostenendo, nel merito, che, per l'anno 2005, il rimborso si spettava, come riconosciuto dall'Ufficio con il proposto appello, in misura pari al 50% delle ritenute subite in ragione di 11/12, per un ammontare di € 6.727,00, nonché per
€ 1.180,41 per le diverse causali ivi specificate, e così per il complessivo importo di € 7.907,41, fermo restando il rimborso delle imposte per gli anni 2003 e 2004, riconosciuti in primo grado e non contestati dall'Ufficio, chiedeva, pertanto, di confermare gli importi dei rimborsi spettanti per gli anni 2003 e 2004 e ridurre il rimborso dovuto per l'anno 2005, da € 10.376,50 ad € 7.907,41, così confermando per il predetto triennio, il diritto al rimborso per un importo complessivo di € 19.375,91, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza n. 2058/2024 del 07.06.2024 questa C.G.T. rigettava la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e compensava le spese della fase cautelare.
All'udienza del 21.03.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento, non è contestato che, per l'anno 2005, il diritto al rimborso dell'interessato, in quanto alle ritenute subite, va contenuto nei limiti dei loro 11/12, per un ammontare di
€ 6.727,00. Non si è fatta questione, dall'altra, dall'Ufficio, che, per l'anno 2005, il contribuente abbia diritto al rimborso di € 1.180,41, pari al 50% per primo e secondo acconto IRAP di complessivi € 2.360,82, così come già riconosciuto con la sentenza di primo grado, sicchè, per il predetto anno 2005, l'importo da rimborsare ammonta a complessivi € 7.907,41.
Rimane fermo per l'anno 2003 e per l'anno 2004 il rimborso rispettivamente di € 3.125,00 e di € 8.343,50, come già statuito dal primo giudice con la sentenza non impugnata sul punto e passata in cosa giudicata.
La sostanziale adesione dell'appellato all'appello dell'Ufficio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello dell'Ufficio ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del contribuente al rimborso della somma di € 7.907,41 versata per gli 11/12 dell'anno di imposta 2005. Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
BA IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 3
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2004
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2005
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2003
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2004 - DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 394/2025 depositato il
26/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 272/2024 del 15.11.2023, depositata il 09.01.2024, la C.G.T. di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da Resistente_1, dichiarava il diritto del ricorrente al rimborso del 50% delle imposte versate nel triennio 2003, 2004 e 2005, per un importo di complessivi € 21.845,00 oltre interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al soddisfo e condannava l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di giudizio come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha proposto appello limitatamente al capo di sentenza che ha riconosciuto spettarsi al ricorrente, per l'anno 2005,il rimborso delle ritenute subite per il
50% dell'intero loro ammontare e non, come avrebbe dovuto, in ragione di 11/12 e così nel minor importo di € 6.727,00 ed ha chiesto pertanto, previa sospensione della impugnata sentenza, in parziale riforma della stessa, dichiarare condizionato il diritto accertato dal primo giudice per l'anno 2005, alla verifica delle ritenute effettivamente subite dal ricorrente per il periodo previsto dalla normativa agevolativa con compensazione delle spese di giudizio.
In sede di controdeduzioni l'appellato ha chiesto il rigetto della istanza di sospensione, sostenendo, nel merito, che, per l'anno 2005, il rimborso si spettava, come riconosciuto dall'Ufficio con il proposto appello, in misura pari al 50% delle ritenute subite in ragione di 11/12, per un ammontare di € 6.727,00, nonché per
€ 1.180,41 per le diverse causali ivi specificate, e così per il complessivo importo di € 7.907,41, fermo restando il rimborso delle imposte per gli anni 2003 e 2004, riconosciuti in primo grado e non contestati dall'Ufficio, chiedeva, pertanto, di confermare gli importi dei rimborsi spettanti per gli anni 2003 e 2004 e ridurre il rimborso dovuto per l'anno 2005, da € 10.376,50 ad € 7.907,41, così confermando per il predetto triennio, il diritto al rimborso per un importo complessivo di € 19.375,91, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza n. 2058/2024 del 07.06.2024 questa C.G.T. rigettava la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e compensava le spese della fase cautelare.
All'udienza del 21.03.2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento, non è contestato che, per l'anno 2005, il diritto al rimborso dell'interessato, in quanto alle ritenute subite, va contenuto nei limiti dei loro 11/12, per un ammontare di
€ 6.727,00. Non si è fatta questione, dall'altra, dall'Ufficio, che, per l'anno 2005, il contribuente abbia diritto al rimborso di € 1.180,41, pari al 50% per primo e secondo acconto IRAP di complessivi € 2.360,82, così come già riconosciuto con la sentenza di primo grado, sicchè, per il predetto anno 2005, l'importo da rimborsare ammonta a complessivi € 7.907,41.
Rimane fermo per l'anno 2003 e per l'anno 2004 il rimborso rispettivamente di € 3.125,00 e di € 8.343,50, come già statuito dal primo giudice con la sentenza non impugnata sul punto e passata in cosa giudicata.
La sostanziale adesione dell'appellato all'appello dell'Ufficio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello dell'Ufficio ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del contribuente al rimborso della somma di € 7.907,41 versata per gli 11/12 dell'anno di imposta 2005. Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
BA IN