Art. 3.
E' data facolta al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla Capitale, con la osservanza delle modalita' fissate con decreto del Ministro stesso.
E' data facolta al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla Capitale, con la osservanza delle modalita' fissate con decreto del Ministro stesso.