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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.115/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Antonio di Campli) contro l' Parte_1 CP_1
(Avv.Roberta Del Sordo e Cristina Grappone) e nei confronti di
[...]
(Avv.Carlo Del Torto) e avente ad oggetto: opposizione Controparte_2
ad avviso di intimazione, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 5.02.2024, premesso di aver ricevuto in data 05/01/2024 l'intimazione di pagamento n. 032 20249000669631/000, per un presunto debito complessivo di euro 1.882.109, 21 portato dagli “avvisi di addebito n.
33220160000739829000 n. 33220160001900006000 , n. 33220170001824672000 , n.
33220170001824672000 , n.3322 0180001155348000 , n.33220180002589679000 ,n.
33220180002589780000 relativi a contributi somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per gli anni che vanno dal 2013 al 2016, per un importo complessivamente CP_1 pari ad euro 56.695,51”, eccepiva: la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi;
la “mancata notificazione degli avvisi di addebito n. 33220160000739829000
n. 33220160001900006000 , n. 33220170001824672000 , n. 33220170001824672000 ,
n.3322 0180001155348000 , n.33220180002589679000 ,n. 33220180002589780000 presupposti”; che i crediti portati dagli avvisi di addebito erano estinti per prescrizione.
Agiva in questa sede chiedendo “nel merito annullare e/o dichiarare inefficace
l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33220160000739829000 n. 33220160001900006000 ,
n. 33220170001824672000 , n. 33220170001824672000 , n.3322 0180001155348000 ,
n.33220180002589679000 ,n. 33220180002589780000 sono estinti per prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”. CP_ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, la tardività dell'eccezione relativa alla notificazione dell'intimazione, la carenza di legittimazione passiva con riferimento ad eventuali vizi di notifica dell'atto di intimazione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva chiedendo “Nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere l'avverso ricorso in quanto totalmente inammissibile, improponibile ed infondato per tutte le premesse causali. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese ed onorari di lite.”.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo Controparte_3
l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento perché non proveniente da pubblico registro, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza delle restanti eccezioni, chiedendo di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell per tutte le eccezioni non Controparte_4
riconducibili al proprio operato. Nel merito: - rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte ed accertare e dichiarare la correttezza della condotta di con conseguente rigetto Controparte_3
di ogni e qualsiasi domanda avanzata in suo danno, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - in subordine e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria per fatto imputabile all'Ente Impositore, CP_1
voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare comunque la legittimità e la correttezza dell'operato di e manlevare e tenere indenne Controparte_3
l'odierna resistente da ogni conseguenza pregiudizievole e porre ogni conseguenza sfavorevole in capo al suddetto Ente, ivi comprese le spese di lite”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo
Pag. 2 di 7 deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Il ricorrente ha agito in questa sede lamentando, come premesso, “la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi”, la “mancata notificazione degli avvisi di addebito” presupposti dall'intimazione e la prescrizione del credito portato dalla stessa, prospettando che anche laddove gli avvisi di addebito “fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi, risulterebbe nondimeno maturata, e sicuramente relativamente alle somme addebitate quale sanzione ed interessi”.
Procedendo ad esaminare in tale sequenza le predette eccezioni appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi (cfr. Cass. sez. VI sent. 2 settembre 2020, n. 18256), a monte delle quali si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito e con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale (e all'avviso di addebito ex art.30, c.14 DL n.78/10, conv. con mod. L.122/10) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni
Pag. 3 di 7 quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo (e dell'avviso addebito) per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (o intimazioni di pagamento), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Come ha avuto modo di precisare la Suprema
Corte - Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016 - “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio”.
Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione
Pag. 4 di 7 forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, dunque, proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere un presunto vizio di notificazione dell'atto direttamente impugnato (l'intimazione di pagamento n. 032
20249000669631/000), ovverosia una presunta irregolarità di carattere procedimentale, quest'ultima tardivamente proposta (essendo stata l'intimazione di pagamento ricevuta il 5 gennaio 2024 e proposto il motivo di opposizione con il deposito del ricorso in data
5 febbraio 2024).
3-
Nel merito, occorre osservare come gli avvisi di addebito presupposti dall' intimazione di pagamento opposta siano stati correttamente notificati nelle date riportate
CP_ nella memoria dell'
Più in particolare, dall'esame dell'allegato n. 7 dell' ricava: che l'Avviso di CP_5
addebito n. 33220160000739829000 risulta notificato mediante pec il 13-05-2016; che l' Avviso di addebito n. 33220160001900006000 risulta notificato mediante pec il 10-
11-2016; che l'Avviso di addebito n. 33220170001824672000 risulta notificato mediante pec in data 08-01-2018; che l'Avviso di addebito n. 33220180001155358000 risulta notificato mediante pec in data 11-07-2018; che l'Avviso di addebito n.
33220180002589679000 risulta notificato mediante pec il 12-01-2019; che l'Avviso di addebito n. 33220180002589780000 risulta notificato il 12-01-2019.
-4-
Sempre nel merito, dall'esame dei documenti prodotti dall' Controparte_3
Pag. 5 di 7 Riscossione si ricava che la prescrizione dei crediti portati dai citati Avvisi di addebito è stata efficacemente interrotta: quanto ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
33220160000739829000 notificato il 13.05.2016 e all'avviso di addebito n.
33220160001900006000 notificato il 10.11.2016, la prescrizione quinquennale risulta interrotta con la notifica dell'intimazione n. 03220189001361779000 del 13.07.2018
(doc.n. 7 di , e successivamente con la notifica dell'intimazione n. CP_6
03220199002470280000 del 07.06.2019 (doc.n. 9 di;
quanto ai crediti di cui CP_6
all'avviso di addebito n. 33220170001824672000 notificato l'08.01.2018, la prescrizione quinquennale risulta interrotta con la notifica dell'intimazione n.
03220199002470280000 notificata il 07.06.2019; quanto ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 33220180001155358000 notificato l'11.07.2018, la prescrizione quinquennale risulta interrotta con la notifica dell'intimazione n.
03220199005025962000 il 03.12.2019 (doc. n.10 di;
alla data della notifica CP_6 dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (5.1.2024) non era ancora maturata la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
33220180002589679000 e di cui all'avviso di addebito n. 33220180002589780000, notificati il 12.01.2019:
Nel merito, pertanto, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata.
-5-
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti sia dell' CP_1 che dell' che, tenuto conto dei valori di cui al d.m. Controparte_3
55/2014 (tenuto conto, in particolare, dei valori minimi di relativi allo scaglione da
52.000,01 a 260.000,00 euro nonché della natura della causa, della sostanziale ripetitività delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio) si liquidano in complessivi euro 4201,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di . Controparte_3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione all'intimazione di Pagamento n. 032 20249000669631/000 proposta da Parte_1
Pag. 6 di 7 con ricorso del 5.2.2024 e lo condanna al pagamento delle spese di lite nei Pt_1
CP_ confronti dell e dell' liquidate in complessivi Controparte_3
euro 4201,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di
[...]
. Controparte_3
Chieti, lì 20 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.115/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Antonio di Campli) contro l' Parte_1 CP_1
(Avv.Roberta Del Sordo e Cristina Grappone) e nei confronti di
[...]
(Avv.Carlo Del Torto) e avente ad oggetto: opposizione Controparte_2
ad avviso di intimazione, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso del 5.02.2024, premesso di aver ricevuto in data 05/01/2024 l'intimazione di pagamento n. 032 20249000669631/000, per un presunto debito complessivo di euro 1.882.109, 21 portato dagli “avvisi di addebito n.
33220160000739829000 n. 33220160001900006000 , n. 33220170001824672000 , n.
33220170001824672000 , n.3322 0180001155348000 , n.33220180002589679000 ,n.
33220180002589780000 relativi a contributi somme aggiuntive asseritamente spettanti ad per gli anni che vanno dal 2013 al 2016, per un importo complessivamente CP_1 pari ad euro 56.695,51”, eccepiva: la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi;
la “mancata notificazione degli avvisi di addebito n. 33220160000739829000
n. 33220160001900006000 , n. 33220170001824672000 , n. 33220170001824672000 ,
n.3322 0180001155348000 , n.33220180002589679000 ,n. 33220180002589780000 presupposti”; che i crediti portati dagli avvisi di addebito erano estinti per prescrizione.
Agiva in questa sede chiedendo “nel merito annullare e/o dichiarare inefficace
l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33220160000739829000 n. 33220160001900006000 ,
n. 33220170001824672000 , n. 33220170001824672000 , n.3322 0180001155348000 ,
n.33220180002589679000 ,n. 33220180002589780000 sono estinti per prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”. CP_ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, la tardività dell'eccezione relativa alla notificazione dell'intimazione, la carenza di legittimazione passiva con riferimento ad eventuali vizi di notifica dell'atto di intimazione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva chiedendo “Nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere l'avverso ricorso in quanto totalmente inammissibile, improponibile ed infondato per tutte le premesse causali. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese ed onorari di lite.”.
Si costituiva in giudizio anche l' eccependo Controparte_3
l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento perché non proveniente da pubblico registro, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza delle restanti eccezioni, chiedendo di “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell per tutte le eccezioni non Controparte_4
riconducibili al proprio operato. Nel merito: - rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte ed accertare e dichiarare la correttezza della condotta di con conseguente rigetto Controparte_3
di ogni e qualsiasi domanda avanzata in suo danno, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - in subordine e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria per fatto imputabile all'Ente Impositore, CP_1
voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare comunque la legittimità e la correttezza dell'operato di e manlevare e tenere indenne Controparte_3
l'odierna resistente da ogni conseguenza pregiudizievole e porre ogni conseguenza sfavorevole in capo al suddetto Ente, ivi comprese le spese di lite”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo
Pag. 2 di 7 deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
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Il ricorrente ha agito in questa sede lamentando, come premesso, “la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi”, la “mancata notificazione degli avvisi di addebito” presupposti dall'intimazione e la prescrizione del credito portato dalla stessa, prospettando che anche laddove gli avvisi di addebito “fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi, risulterebbe nondimeno maturata, e sicuramente relativamente alle somme addebitate quale sanzione ed interessi”.
Procedendo ad esaminare in tale sequenza le predette eccezioni appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi (cfr. Cass. sez. VI sent. 2 settembre 2020, n. 18256), a monte delle quali si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito e con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale (e all'avviso di addebito ex art.30, c.14 DL n.78/10, conv. con mod. L.122/10) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni
Pag. 3 di 7 quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo (e dell'avviso addebito) per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (o intimazioni di pagamento), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Come ha avuto modo di precisare la Suprema
Corte - Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016 - “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio”.
Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione
Pag. 4 di 7 forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, dunque, proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere un presunto vizio di notificazione dell'atto direttamente impugnato (l'intimazione di pagamento n. 032
20249000669631/000), ovverosia una presunta irregolarità di carattere procedimentale, quest'ultima tardivamente proposta (essendo stata l'intimazione di pagamento ricevuta il 5 gennaio 2024 e proposto il motivo di opposizione con il deposito del ricorso in data
5 febbraio 2024).
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Nel merito, occorre osservare come gli avvisi di addebito presupposti dall' intimazione di pagamento opposta siano stati correttamente notificati nelle date riportate
CP_ nella memoria dell'
Più in particolare, dall'esame dell'allegato n. 7 dell' ricava: che l'Avviso di CP_5
addebito n. 33220160000739829000 risulta notificato mediante pec il 13-05-2016; che l' Avviso di addebito n. 33220160001900006000 risulta notificato mediante pec il 10-
11-2016; che l'Avviso di addebito n. 33220170001824672000 risulta notificato mediante pec in data 08-01-2018; che l'Avviso di addebito n. 33220180001155358000 risulta notificato mediante pec in data 11-07-2018; che l'Avviso di addebito n.
33220180002589679000 risulta notificato mediante pec il 12-01-2019; che l'Avviso di addebito n. 33220180002589780000 risulta notificato il 12-01-2019.
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Sempre nel merito, dall'esame dei documenti prodotti dall' Controparte_3
Pag. 5 di 7 Riscossione si ricava che la prescrizione dei crediti portati dai citati Avvisi di addebito è stata efficacemente interrotta: quanto ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
33220160000739829000 notificato il 13.05.2016 e all'avviso di addebito n.
33220160001900006000 notificato il 10.11.2016, la prescrizione quinquennale risulta interrotta con la notifica dell'intimazione n. 03220189001361779000 del 13.07.2018
(doc.n. 7 di , e successivamente con la notifica dell'intimazione n. CP_6
03220199002470280000 del 07.06.2019 (doc.n. 9 di;
quanto ai crediti di cui CP_6
all'avviso di addebito n. 33220170001824672000 notificato l'08.01.2018, la prescrizione quinquennale risulta interrotta con la notifica dell'intimazione n.
03220199002470280000 notificata il 07.06.2019; quanto ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 33220180001155358000 notificato l'11.07.2018, la prescrizione quinquennale risulta interrotta con la notifica dell'intimazione n.
03220199005025962000 il 03.12.2019 (doc. n.10 di;
alla data della notifica CP_6 dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (5.1.2024) non era ancora maturata la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
33220180002589679000 e di cui all'avviso di addebito n. 33220180002589780000, notificati il 12.01.2019:
Nel merito, pertanto, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata.
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Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti sia dell' CP_1 che dell' che, tenuto conto dei valori di cui al d.m. Controparte_3
55/2014 (tenuto conto, in particolare, dei valori minimi di relativi allo scaglione da
52.000,01 a 260.000,00 euro nonché della natura della causa, della sostanziale ripetitività delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio) si liquidano in complessivi euro 4201,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di . Controparte_3
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione all'intimazione di Pagamento n. 032 20249000669631/000 proposta da Parte_1
Pag. 6 di 7 con ricorso del 5.2.2024 e lo condanna al pagamento delle spese di lite nei Pt_1
CP_ confronti dell e dell' liquidate in complessivi Controparte_3
euro 4201,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di
[...]
. Controparte_3
Chieti, lì 20 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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