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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2166/2020 depositato il 30/07/2020
proposto da
Ricorrente_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 281/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 03/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01200205-2019 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. TVP01I200205/2019 relativo ad IRPEF, IRAP e IVA – periodo d'imposta
2014 – notificato il 23/02/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto -, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il Sig. Ricorrente_1 sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Illegittimità dell'atto impositivo laddove aveva fondato la determinazione dei maggiori ricavi in capo alla ditta individuale;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione;
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento per: a) inesistenza di qualunque ragione di antieconomicità nel comportamento della ricorrente;
b) errata analisi ed interpretazione dei documenti contabili analizzati dall'Ufficio ai fini del calcolo di maggiori ricavi;
4) Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n.472/1997; 5) Illegittimità dell'avviso di irrogazione sanzioni per omessa motivazione. Violazione degli artt.16 e 17 d.lgs. n.472/1997.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via preliminare, che fosse sospesa l'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato;
-) in via principale che fosse annullato l'avviso di accertamento;
-) in via subordinata, che fossero rideterminate le imposte;
-) in via ulteriormente subordinata, che fossero annullate e/o rideterminate le sanzioni;
con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore.
Con controdeduzioni depositate in data 26/09/2019 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Taranto con le quali contrastava punto per punto l'avverso ricorso e chiedeva nelle conclusioni il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.281 emessa in data 02/03/2020 rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore dell'AGE resistente delle spese di lite, che si liquidavano in complessivi E 5.000,00.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1, con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e nelle conclusioni chiedeva l'accoglimento dell'atto di appello e, in riforma della sentenza, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento. Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore.
Con controdeduzioni del 29/09/2020 ci costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – con le quali contrastava punto per punto l'appello proposto e nelle conclusioni chiedeva che fosse respinto l'appello perché infondato e, per l'effetto, che fosse confermata la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
Con Istanza del 29/09/2023 il Sig. Ricorrente_1 chiedeva l'estinzione del giudizio, depositando all'uopo documenti, relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente ex art. 1, co.186 e ss.,
L. 29 n.197/2022, mod. d.l. n.34/2023. Nelle conclusioni chiedeva che il processo iscritto al n.r.g.a. 2166/2020, fosse dichiarato estinto, per effetto del perfezionamento della definizione agevolata.
All'udienza del 22 DICEMBRE 2025 il contribuente chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con spese compensate. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Taranto non si opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta del contribuente di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese e tenuto conto della non opposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2166/2020 depositato il 30/07/2020
proposto da
Ricorrente_1" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 281/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 03/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01200205-2019 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. TVP01I200205/2019 relativo ad IRPEF, IRAP e IVA – periodo d'imposta
2014 – notificato il 23/02/2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto -, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il Sig. Ricorrente_1 sulla scorta dei seguenti motivi: 1) Illegittimità dell'atto impositivo laddove aveva fondato la determinazione dei maggiori ricavi in capo alla ditta individuale;
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per vizio di motivazione;
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento per: a) inesistenza di qualunque ragione di antieconomicità nel comportamento della ricorrente;
b) errata analisi ed interpretazione dei documenti contabili analizzati dall'Ufficio ai fini del calcolo di maggiori ricavi;
4) Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n.472/1997; 5) Illegittimità dell'avviso di irrogazione sanzioni per omessa motivazione. Violazione degli artt.16 e 17 d.lgs. n.472/1997.
Nelle conclusioni chiedeva: -) in via preliminare, che fosse sospesa l'esecutività dell'avviso di accertamento impugnato;
-) in via principale che fosse annullato l'avviso di accertamento;
-) in via subordinata, che fossero rideterminate le imposte;
-) in via ulteriormente subordinata, che fossero annullate e/o rideterminate le sanzioni;
con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore.
Con controdeduzioni depositate in data 26/09/2019 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Taranto con le quali contrastava punto per punto l'avverso ricorso e chiedeva nelle conclusioni il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.281 emessa in data 02/03/2020 rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore dell'AGE resistente delle spese di lite, che si liquidavano in complessivi E 5.000,00.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1, con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e nelle conclusioni chiedeva l'accoglimento dell'atto di appello e, in riforma della sentenza, l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento. Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del difensore.
Con controdeduzioni del 29/09/2020 ci costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – con le quali contrastava punto per punto l'appello proposto e nelle conclusioni chiedeva che fosse respinto l'appello perché infondato e, per l'effetto, che fosse confermata la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
Con Istanza del 29/09/2023 il Sig. Ricorrente_1 chiedeva l'estinzione del giudizio, depositando all'uopo documenti, relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente ex art. 1, co.186 e ss.,
L. 29 n.197/2022, mod. d.l. n.34/2023. Nelle conclusioni chiedeva che il processo iscritto al n.r.g.a. 2166/2020, fosse dichiarato estinto, per effetto del perfezionamento della definizione agevolata.
All'udienza del 22 DICEMBRE 2025 il contribuente chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con spese compensate. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Taranto non si opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta del contribuente di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese e tenuto conto della non opposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.