Art. 21.
Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall' art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481 .
Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall' art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481 .