Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5057 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento di rigetto del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS- - -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano in data 26/09/2025 e comunicato in pari data; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ZI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza volta ad ottenere la conversione in permesso per lavoro subordinato del titolo già rilasciato per motivi di studio, in quanto l'istanza di conversione è stata presentata in data 15.07.2025, ossia dopo la scadenza, in data 10.07.2024, del permesso per studio;
Ritenuta la fondatezza delle censure proposte volte a censurare la violazione di legge e l'eccesso di potere anche in termini di carenza istruttoria e difetto motivazionale, in quanto:
- il Tribunale condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, n. 7318/2022; Cons. St., sez. III, n. 6884/2022) a mente del quale l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 1998 n. 286, laddove prevede che il titolo ottenuto per motivi di studio/tirocinio può essere convertito "comunque prima della sua scadenza" non prevede decadenze o sanzioni, sicché a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- in termini più ampi, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all'esistenza di un elemento - il contratto di lavoro - idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, sicché dovrà ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell'assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza (così Tar Parma, 9 maggio 2016, n. 154; in termini Tar Bologna, sez. I, 9 gennaio 2018, n. 3);
- in quest'ottica, il termine stabilito dal legislatore per la richiesta di conversione riveste portata meramente acceleratoria del procedimento amministrativo, fondandosi i presupposti sostanziali dell'istanza in via precipua sull'esistenza di un contratto di lavoro idoneo all'ottenimento del titolo e non già sulla tempestività nella presentazione della domanda nella vigenza del precedente permesso;
- nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato la stipulazione di un contratto di lavoro sin dal 13.09.2023, ossia in epoca anteriore alla scadenza del permesso per studio, pur se tale circostanza non risulta decisiva ai fini della conversione (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7318/2022), essendo piuttosto necessaria la documentata disponibilità del lavoro al tempo della richiesta di conversione;
- ne deriva la fondatezza delle censure proposte, in quanto l'amministrazione ha dato rilevanza al profilo formale della scadenza del permesso per studio, senza considerare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro in essere;
- la considerazione della fattispecie complessiva consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
ZI RO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI RO | RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.