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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BASSO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4970/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004879166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/10/2025 Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004879166/000, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 10020120009046423000 dell'importo di euro 3.280,39. In particolare, la parte ricorrente deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva inoltre la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e diritto, deducendo la rituale notifica della cartella esattoriale.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Dall'esame degli atti è emerso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito la prova della conoscenza della cartella di cui trattasi da parte del ricorrente che in data 1/7/2019, in relazione alla stessa, ha presentato l'istanza di adesione alla definizione agevolata c.d. "saldo e stralcio”.
Il deposito della sopraindicata istanza di rateizzazione conferma l'avvenuta piena conoscenza dell'impugnata cartella.
A questo proposito, in ossequio all'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.16098 del 18/6/2018), si ritiene che l'aver richiesto ed ottenuto la rateizzazione dell'importo indicato nella cartella rappresenta un riconoscimento del debito, incompatibile con la formulata eccezione di non aver ricevuto la notifica della cartella.
L'Ufficio ha altresì dimostrato di aver notificato validi atti interruttivi e precisamente l'avviso di Intimazione
n. 10020169006930991000 (notificato in data 06/05/2016) e l'avviso di Intimazione n.
10020199013939100000 (notificato in data 27/12/2019).
Dimostrata l'avvenuta rituale notifica della cartella, il contribuente avrebbe dovuto provvedere ad impugnarla tempestivamente, senza attendere invece l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta il ricorso.
Atteso il tenore dell'adottata decisione, la novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali che segnano la materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BASSO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4970/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004879166000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/10/2025 Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004879166/000, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 10020120009046423000 dell'importo di euro 3.280,39. In particolare, la parte ricorrente deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva inoltre la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e diritto, deducendo la rituale notifica della cartella esattoriale.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Dall'esame degli atti è emerso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito la prova della conoscenza della cartella di cui trattasi da parte del ricorrente che in data 1/7/2019, in relazione alla stessa, ha presentato l'istanza di adesione alla definizione agevolata c.d. "saldo e stralcio”.
Il deposito della sopraindicata istanza di rateizzazione conferma l'avvenuta piena conoscenza dell'impugnata cartella.
A questo proposito, in ossequio all'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.16098 del 18/6/2018), si ritiene che l'aver richiesto ed ottenuto la rateizzazione dell'importo indicato nella cartella rappresenta un riconoscimento del debito, incompatibile con la formulata eccezione di non aver ricevuto la notifica della cartella.
L'Ufficio ha altresì dimostrato di aver notificato validi atti interruttivi e precisamente l'avviso di Intimazione
n. 10020169006930991000 (notificato in data 06/05/2016) e l'avviso di Intimazione n.
10020199013939100000 (notificato in data 27/12/2019).
Dimostrata l'avvenuta rituale notifica della cartella, il contribuente avrebbe dovuto provvedere ad impugnarla tempestivamente, senza attendere invece l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta il ricorso.
Atteso il tenore dell'adottata decisione, la novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali che segnano la materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE.