Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 621
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto

    L'atto impugnato è affetto da radicale carenza di motivazione, non essendo indicati gli estremi identificativi degli immobili né essendovi prova in atti della previa notifica degli avvisi di pagamento.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti impositivi

    Mancanza di prova da parte del SO e del concessionario RE Srl della sussistenza del presupposto impositivo costituito dall'inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza e dalla prova del beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 621
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 621
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo