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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6887/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22844681 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2.10.2024 al SO di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad RE s.r.l.,concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate del predetto consorzio, indi depositato in data 29.10.24, la società Ricorrente_1 SAS di Nominativo_1 & C., P.IVA n°P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato a mezzo pec in data 23.9.2024 ,avente ad oggetto contributi consortili relativi all'anno 2023 per l'importo complessivo di € 1.499,97.
Formulava parte ricorrente ,oltre all'eccezione di difetto di motivazione dell'atto, eccezioni inerenti il merito della pretesa tributaria,ossia la mancanza dei presupposti impositivi ed in particolare la mancanza di alcun beneficio fondiario derivante da opere eseguite dal SO nonché la inesistenza di un valido piano di classifica, regolarmente elaborato ed approvato. Allegava perizia tecnica a comprova dell'inesistenza di qualsivoglia beneficio tratto dai fondi di sua proprietà da eventuali attività del SO.Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio,da distrarsi in favore del difensore.
Si costituiva in giudizio AREA s.r.l. ,chiedendo il rigetto del ricorso e precisando, in merito alla motivazione dell'atto, che l'avviso di accertamento impugnato era stato preceduto da una richiesta formale di pagamento notificata in data 18.12.2023 ,che, in quanto non impugnata, rendeva inammissibile ogni doglianza inerente il merito della pretesa, e da un avviso, il n. 17698410 del 01/08/2023, già inviato dal SO alla società ricorrente,spedito per posta ordinaria e contenente tutti gli elementi utili per la individuazione della pretesa;
in particolare in esso era specificato che “…, il SO ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari per l'anno indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Provvedimento Presidenziale d'Urgenza n. 44 del 20/07/2023. Il contributo di bonifica è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 22/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 196 del 04/05/2017…”. Eccepiva comunque la propria carenza di legittimazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa, trattandosi di valutazioni di competenza dell'Ente impositore.Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ,da distrarsi in favore del difensore costituito.
Nessuno si costituiva per il SO.
In data 12.12.2025 la ricorrente depositava tardive memorie illustrative.
All'udienza del 19 dicembre 2025 ,fissata per la trattazione, sulle conclusioni delle parti presenti come da verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo,letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito estrinsecate.
*Va preliminarmente ritenuto che non possa dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa,per esser stato l'atto impugnato preceduto da avviso di pagamento e da richiesta formale. Ha, al riguardo, affermato la Suprema Corte, pur ritenendo autonomamente impugnabili gli atti non rientranti nel novero di quelli tassativamente indicati nell'art. 19 del Dlgs 546/92, che tale impugnazione non costituisca un onere del contribuente, bensì una mera facoltà dello stesso, con la conseguenza che tale tutela anticipata non preclude la possibilità di un'impugnazione anche nel merito del successivo atto tipico ( così Cass
16118/2023),q quale è l'avviso di accertamento,oggetto dell'odierno ricorso.
*Passando all'esame del merito, va osservato che costituiscono presupposti impositivi del contributo consortile l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'inerenza del beneficio al fondo. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa beneficio attraverso: a) l'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull' an dell'obbligo contributivo;
b) l'elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell'"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo. (Sentenza n. 654 del 2012 ).
In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui “con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) -……il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del SO, deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica.
Sempre in ordine al beneficio si è precisato che “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica"con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal SO”. (Cassazione Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010).
La giurisprudenza, inoltre, si è preoccupata di approfondire il tema della distribuzione dell'onere della prova tra l'ente impositore e il contribuente.
La ricomprensione degli immobili nei "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un
"piano di classifica" solleva l'ente dall'onere di fornire specifica prova in ordine al beneficio concreto conseguito dal proprietario dell'immobile e sarà, invece, onere del contribuente contestare specificamente la legittimità del provvedimento, il suo contenuto e fornire dimostrazione concreta di non aver tratto alcun beneficio da opere o attività eseguite o da eseguire da parte dell'ente.
In assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica", viceversa,grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967
c.c., l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08,
19509/04,8960/96 nonché Cassazione Sez. 5, n. 654 del 2012 ).
*Alla luce di principi di cui sopra,e passando all'esame della fattispecie concreta in esame, si osserva che l'atto impugnato è affetto da radicale carenza di motivazione ,non essendo in esso neppure indicati gli estremi identificativi degli immobili oggetto di imposizione , né essendovi prova in atti della previa notifica degli avvisi di pagamento ,cui si fa cenno nelle difese di RE RL ,che sono gli unici atti contenenti la specificazione della pretesa;
mentre la precedente richiesta formale menzionata nell'avviso impugnato costituisce comunque – come già detto - atto facoltativamente impugnabile e non contiene comunque elementi sufficienti ed utili a individuare il fondamento della pretesa.
Tale carenza motivazionale sarebbe già in sé sufficiente a determinare la nullità dell'atto impugnato. A ciò aggiungasi per mera completezza la mancata prova da parte del SO ( peraltro non costituitosi in giudizio) e del concessionario RE Srl della sussistenza del presupposto impositivo costituito, quanto all'an debeatur, dall'inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza, in presenza del quale potersi desumere,attraverso l'avvenuta produzione del piano di classifica ,la prova del beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi.
In ragione della soccombenza , le parti resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 8, in persona del giudice monocratico designato, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione ove richiesta, liquidandole in
€ 600,00 per compensi, oltre spese vive documentate ed accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
TT LU MI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6887/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22844681 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2.10.2024 al SO di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad RE s.r.l.,concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate del predetto consorzio, indi depositato in data 29.10.24, la società Ricorrente_1 SAS di Nominativo_1 & C., P.IVA n°P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificato a mezzo pec in data 23.9.2024 ,avente ad oggetto contributi consortili relativi all'anno 2023 per l'importo complessivo di € 1.499,97.
Formulava parte ricorrente ,oltre all'eccezione di difetto di motivazione dell'atto, eccezioni inerenti il merito della pretesa tributaria,ossia la mancanza dei presupposti impositivi ed in particolare la mancanza di alcun beneficio fondiario derivante da opere eseguite dal SO nonché la inesistenza di un valido piano di classifica, regolarmente elaborato ed approvato. Allegava perizia tecnica a comprova dell'inesistenza di qualsivoglia beneficio tratto dai fondi di sua proprietà da eventuali attività del SO.Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio,da distrarsi in favore del difensore.
Si costituiva in giudizio AREA s.r.l. ,chiedendo il rigetto del ricorso e precisando, in merito alla motivazione dell'atto, che l'avviso di accertamento impugnato era stato preceduto da una richiesta formale di pagamento notificata in data 18.12.2023 ,che, in quanto non impugnata, rendeva inammissibile ogni doglianza inerente il merito della pretesa, e da un avviso, il n. 17698410 del 01/08/2023, già inviato dal SO alla società ricorrente,spedito per posta ordinaria e contenente tutti gli elementi utili per la individuazione della pretesa;
in particolare in esso era specificato che “…, il SO ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari per l'anno indicato nel presente avviso di pagamento, approvati con Provvedimento Presidenziale d'Urgenza n. 44 del 20/07/2023. Il contributo di bonifica è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 22/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 196 del 04/05/2017…”. Eccepiva comunque la propria carenza di legittimazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa, trattandosi di valutazioni di competenza dell'Ente impositore.Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ,da distrarsi in favore del difensore costituito.
Nessuno si costituiva per il SO.
In data 12.12.2025 la ricorrente depositava tardive memorie illustrative.
All'udienza del 19 dicembre 2025 ,fissata per la trattazione, sulle conclusioni delle parti presenti come da verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo,letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito estrinsecate.
*Va preliminarmente ritenuto che non possa dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa,per esser stato l'atto impugnato preceduto da avviso di pagamento e da richiesta formale. Ha, al riguardo, affermato la Suprema Corte, pur ritenendo autonomamente impugnabili gli atti non rientranti nel novero di quelli tassativamente indicati nell'art. 19 del Dlgs 546/92, che tale impugnazione non costituisca un onere del contribuente, bensì una mera facoltà dello stesso, con la conseguenza che tale tutela anticipata non preclude la possibilità di un'impugnazione anche nel merito del successivo atto tipico ( così Cass
16118/2023),q quale è l'avviso di accertamento,oggetto dell'odierno ricorso.
*Passando all'esame del merito, va osservato che costituiscono presupposti impositivi del contributo consortile l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'inerenza del beneficio al fondo. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa beneficio attraverso: a) l'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull' an dell'obbligo contributivo;
b) l'elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell'"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo. (Sentenza n. 654 del 2012 ).
In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui “con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) -……il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del SO, deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica.
Sempre in ordine al beneficio si è precisato che “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica"con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal SO”. (Cassazione Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010).
La giurisprudenza, inoltre, si è preoccupata di approfondire il tema della distribuzione dell'onere della prova tra l'ente impositore e il contribuente.
La ricomprensione degli immobili nei "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un
"piano di classifica" solleva l'ente dall'onere di fornire specifica prova in ordine al beneficio concreto conseguito dal proprietario dell'immobile e sarà, invece, onere del contribuente contestare specificamente la legittimità del provvedimento, il suo contenuto e fornire dimostrazione concreta di non aver tratto alcun beneficio da opere o attività eseguite o da eseguire da parte dell'ente.
In assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica", viceversa,grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967
c.c., l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08,
19509/04,8960/96 nonché Cassazione Sez. 5, n. 654 del 2012 ).
*Alla luce di principi di cui sopra,e passando all'esame della fattispecie concreta in esame, si osserva che l'atto impugnato è affetto da radicale carenza di motivazione ,non essendo in esso neppure indicati gli estremi identificativi degli immobili oggetto di imposizione , né essendovi prova in atti della previa notifica degli avvisi di pagamento ,cui si fa cenno nelle difese di RE RL ,che sono gli unici atti contenenti la specificazione della pretesa;
mentre la precedente richiesta formale menzionata nell'avviso impugnato costituisce comunque – come già detto - atto facoltativamente impugnabile e non contiene comunque elementi sufficienti ed utili a individuare il fondamento della pretesa.
Tale carenza motivazionale sarebbe già in sé sufficiente a determinare la nullità dell'atto impugnato. A ciò aggiungasi per mera completezza la mancata prova da parte del SO ( peraltro non costituitosi in giudizio) e del concessionario RE Srl della sussistenza del presupposto impositivo costituito, quanto all'an debeatur, dall'inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza, in presenza del quale potersi desumere,attraverso l'avvenuta produzione del piano di classifica ,la prova del beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi.
In ragione della soccombenza , le parti resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 8, in persona del giudice monocratico designato, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione ove richiesta, liquidandole in
€ 600,00 per compensi, oltre spese vive documentate ed accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
TT LU MI