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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n.7675/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SCARDIGNO LUCA SAVINO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 26/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo la declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione
1 della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
NA OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso della precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dall'epoca della consulenza fisiatrica dell'aprile 2025 (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pag.5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «Conclusioni diagnostiche. I dati anamnestici raccolti, le indagini peritali esperite, l'esame della documentazione clinica presente agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi “Esiti di pregresso intervento cardio-chirurgico per tetralogia di AL ed ampio
DIA, FA permanente in classe funzionale NYHA II-III, malattia venosa cronica con varici conclamate talora sottoposte a sutura per episodi emorragici e necessità di contenzione elastica, diabete mellito NID, cirrosi biliare primitiva, vari scompensi ascitici associata encefalopatia, tiroidite auto-immune, pregressa gastrite erosiva trattata con APC, lombalgia cronica in discopatie multiple, gonartrosi bilaterale, difficoltà deambulatorie in autonomia con necessità di utilizzo di deambulatore, sindrome depressiva endoreattiva grave.
Valutazione medico-legale
Le patologie accertate alle indagini peritali così come i dati clinico-strumentali allegati agli atti confermano lo stato invalidante nella misura del 100% la situazione di handicap grave sec. art. 3 comma.
3. Le difficoltà deambulatorie in autonomia e la sindrome depressiva endoreattiva grave sono elementi clinici
3 che determinano il diritto all'indennità di accompagnamento dall'epoca della consulenza fisiatrica dell'aprile del 2025».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella sua relazione scritta – soltanto all'esito della recente consulenza fisiatrica dell'aprile 2025 era stato possibile riscontrare un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata nel corso della precedente fase – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a CP_1 fronte del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di
4 accompagnamento con decorrenza differita dal mese di aprile
2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SCARDIGNO LUCA SAVINO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 26/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo la declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione
1 della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
NA OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso della precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dall'epoca della consulenza fisiatrica dell'aprile 2025 (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pag.5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «Conclusioni diagnostiche. I dati anamnestici raccolti, le indagini peritali esperite, l'esame della documentazione clinica presente agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi “Esiti di pregresso intervento cardio-chirurgico per tetralogia di AL ed ampio
DIA, FA permanente in classe funzionale NYHA II-III, malattia venosa cronica con varici conclamate talora sottoposte a sutura per episodi emorragici e necessità di contenzione elastica, diabete mellito NID, cirrosi biliare primitiva, vari scompensi ascitici associata encefalopatia, tiroidite auto-immune, pregressa gastrite erosiva trattata con APC, lombalgia cronica in discopatie multiple, gonartrosi bilaterale, difficoltà deambulatorie in autonomia con necessità di utilizzo di deambulatore, sindrome depressiva endoreattiva grave.
Valutazione medico-legale
Le patologie accertate alle indagini peritali così come i dati clinico-strumentali allegati agli atti confermano lo stato invalidante nella misura del 100% la situazione di handicap grave sec. art. 3 comma.
3. Le difficoltà deambulatorie in autonomia e la sindrome depressiva endoreattiva grave sono elementi clinici
3 che determinano il diritto all'indennità di accompagnamento dall'epoca della consulenza fisiatrica dell'aprile del 2025».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella sua relazione scritta – soltanto all'esito della recente consulenza fisiatrica dell'aprile 2025 era stato possibile riscontrare un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata nel corso della precedente fase – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a CP_1 fronte del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di
4 accompagnamento con decorrenza differita dal mese di aprile
2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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