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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1559/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FATTURA n. 377995 RO ET
- FATTURA n. 377996 RO ET a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugna la Fattura n. 377995 del 20 febbraio 2025 e la Fattura n. 377996 del 20 febbraio 2025, emesse dal Resistente_1 per il recupero della maggiore somma, pari a Euro 21.354,41, incamerata dalla Ricorrente in ragione dell'applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli di riferimento.
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna le fatture emesse dal Resistente_1 ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022, norma che ha introdotto un meccanismo di compensazione degli extraprofitti conseguiti, a seguito della guerra in Ucraina, dai produttori da fonti rinnovabili.
La Ricorrente ha impugnato la richiesta di restituzione sollevando molteplici eccezioni tese a contestarne la illegittimità. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Resistente_1 che preliminarmente eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in virtù del fatto che l'oggetto del presente giudizio non avrebbe natura tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, rilevato che le eccezioni sollevate dalla contribuente riguardano l'operato dell'ente impositore, applicando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2016, richiamati da plurime decisioni della Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, Resistente_1 S.p.A. e cioè la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma La Corte dichiara pertanto la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, assegnando i termini di legge per la riassunzione ai sensi dell'art. 5 D.lgs 546/92. Nulla sulle spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1559/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FATTURA n. 377995 RO ET
- FATTURA n. 377996 RO ET a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugna la Fattura n. 377995 del 20 febbraio 2025 e la Fattura n. 377996 del 20 febbraio 2025, emesse dal Resistente_1 per il recupero della maggiore somma, pari a Euro 21.354,41, incamerata dalla Ricorrente in ragione dell'applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli di riferimento.
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna le fatture emesse dal Resistente_1 ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022, norma che ha introdotto un meccanismo di compensazione degli extraprofitti conseguiti, a seguito della guerra in Ucraina, dai produttori da fonti rinnovabili.
La Ricorrente ha impugnato la richiesta di restituzione sollevando molteplici eccezioni tese a contestarne la illegittimità. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Resistente_1 che preliminarmente eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in virtù del fatto che l'oggetto del presente giudizio non avrebbe natura tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, rilevato che le eccezioni sollevate dalla contribuente riguardano l'operato dell'ente impositore, applicando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2016, richiamati da plurime decisioni della Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, Resistente_1 S.p.A. e cioè la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma La Corte dichiara pertanto la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, assegnando i termini di legge per la riassunzione ai sensi dell'art. 5 D.lgs 546/92. Nulla sulle spese.