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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ES, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice est.
3) dott. Giuseppe Miraglia Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3023/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
03/02/2025
TRA
, nata a [...] il [...] che ha eletto Parte_1 domicilio presso lo studio dell'avv. SCAVELLO GIOVANNI suo procuratore costituito come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] che ha eletto domicilio Controparte_1 presso lo studio dell'avv. SCAVELLO GIOVANNI suo procuratore costituito come da mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di ES.
OGGETTO: Separazione giudiziale. CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.07.2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio in ES il 14/01/1989 con CP_1
, iscritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune
[...] di ES (Atto N. 6, parte 1 - anno 1989) e che dal matrimonio non erano nati figli.
La ricorrente premetteva che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato deteriorando a causa di incompatibilità caratteriale ed incomprensioni e chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la separazione e che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento dell'importo di € 600,00 mensili. Chiedeva, inoltre, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il giudice delegato, con decreto del 31/07/2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Costituitosi in giudizio , le parti, con istanza del 31 ottobre Controparte_1
2024, chiedevano congiuntamente di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del
[...]
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000. Parte_2
Dispone, ancora, come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 19.07.2024 nei confronti di , in esito Controparte_1
all'accordo raggiunto, così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
ES il 25/03/1940;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ES di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì 9 dicembre 2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ES.